{"id":3252,"date":"2019-08-27T00:00:00","date_gmt":"2019-08-27T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/toffolettodeluca.it\/\/lindennita-di-cessazione-del-rapporto-nel-contratto-di-agenzia-quando-matura-e-come-si-determina\/"},"modified":"2019-08-27T00:00:00","modified_gmt":"2019-08-27T00:00:00","slug":"lindennita-di-cessazione-del-rapporto-nel-contratto-di-agenzia-quando-matura-e-come-si-determina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/toffolettodeluca.it\/en\/lindennita-di-cessazione-del-rapporto-nel-contratto-di-agenzia-quando-matura-e-come-si-determina\/","title":{"rendered":"L\u2019indennit\u00e0 di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia: quando matura e come si determina"},"content":{"rendered":"<p style=margin-left: 18pt;\">Di:  <a href=\"\/None\/our-employment-lawyers\/redazione\/\" >Avv. Valentina Rovere<\/a>  <\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">L\u2019<strong>indennit\u00e0 di cessazione del rapporto\u00a0<\/strong>costituisce indubbiamente uno degli istituti pi\u00f9 importanti sul piano della tutela dell\u2019agente, e, al tempo stesso, uno degli aspetti maggiormente critici e problematici nell\u2019ambito del\u00a0<strong>rapporto di agenzia<\/strong>.<\/p>\n<h2 style=\"margin-left: 18pt;\"><span style=\"color: #FF0000;\"><strong>L\u2019evoluzione della norma e le modifiche introdotte dalla Direttiva 86\/653\/CEE<\/strong><\/span><\/h2>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">In origine, l\u2019art. 1751 c.c. fondava la determinazione dell\u2019indennit\u00e0 su due criteri oggi completamente irrilevanti: la durata del rapporto e l\u2019ammontare delle provvigioni corrisposte nel corso dello stesso, rinviando alla contrattazione collettiva per la quantificazione. Conseguentemente, tanto maggiore fosse la durata del contratto e l\u2019ammontare delle provvigioni ricevute, quanto maggiore sarebbe stato l\u2019importo dell\u2019indennit\u00e0 dovuta all\u2019agente al momento della cessazione del rapporto.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">Una profonda modificazione dell\u2019art. 1751 c.c. si \u00e8 resa necessaria in seguito alla Direttiva comunitaria 86\/653\/CEE del 18 dicembre 1986 \u00ab<em>relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti<\/em>\u00bb i cui artt. 17 \u2013 19 hanno disciplinato l\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto in maniera completamente diversa.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">L\u2019art. 17, comma 1 della Direttiva, dispone infatti che \u00ab<em>gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all\u2019agente commerciale, dopo l\u2019estinzione del contratto, un\u2019indennit\u00e0 in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno sub\u00ecto in applicazione del paragrafo 3<\/em>\u00bb.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">I due regimi di indennit\u00e0 proposti dalla Direttiva derivano da due modelli legislativi esistenti in Europa: quello tedesco e quello francese.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">Il sistema \u00abfrancese\u00bb, previsto nel paragrafo 3 dell\u2019art. 17 della Direttiva, consiste nella corresponsione a favore dell\u2019agente di un risarcimento del danno sub\u00ecto dall\u2019agente per il fatto stesso della cessazione del rapporto, derivante dal mancato guadagno e dalle spese sostenute per l\u2019esecuzione del contratto. In questo caso, la norma non pone alcun criterio di calcolo, lasciando al giudice la determinazione del risarcimento.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">Il sistema \u00abtedesco\u00bb, previsto nel paragrafo 2 dell\u2019art. 17 della Direttiva, che trova origine nell\u2019art. 89b del codice di commercio tedesco, consiste, invece, nel pagamento di un\u2019indennit\u00e0 all\u2019agente, qualora questi abbia sviluppato la clientela esistente o abbia procurato nuovi clienti che restino al preponente anche dopo la cessazione del rapporto.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">In particolare, analogamente a quanto previsto dalla normativa tedesca, la Direttiva prevede all\u2019art. 17, n. 2, lettera a) che l\u2019agente abbia diritto al pagamento di un\u2019indennit\u00e0, se e nella misura in cui siano soddisfatte le seguenti due condizioni:<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">1. che l\u2019agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti ed il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti, ed inoltre<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">2. che il pagamento di tale indennit\u00e0 sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l\u2019agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">Il punto b) dello stesso comma della norma comunitaria stabilisce il limite massimo, determinato come nella norma tedesca in un\u2019annualit\u00e0 calcolata sulla base della media delle provvigioni ricevute dall\u2019agente negli ultimi cinque anni o sulla media del periodo inferiore, se il rapporto \u00e8 durato meno.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">Ed infine, il punto c) lascia salva la facolt\u00e0 dell\u2019agente di richiedere un risarcimento dei danni, ulteriore e diverso.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">Qualora si verifichino i requisiti elencati nella norma, l\u2019indennit\u00e0 \u00e8 dovuta in tutti i casi di scioglimento del contratto (art. 18), con la sola esclusione delle ipotesi in cui il preponente risolva il contratto per una giusta causa imputabile all\u2019agente, oppure nel caso in cui sia l\u2019agente a recedere dal contratto (a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze tali da non consentire all\u2019agente la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0, quali et\u00e0, infermit\u00e0 o malattia), o infine nel caso in cui l\u2019agente ceda, d\u2019accordo con il preponente, il proprio contratto ad un terzo.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">Da ultimo, l\u2019art. 19 della Direttiva sancisce l\u2019inderogabilit\u00e0 della norma, prima della scadenza del contratto, a sfavore dell\u2019agente.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">L\u2019Italia ha dato attuazione alla Direttiva con due successivi interventi legislativi (D.lgs. 10 settembre 1991, n. 303 e D.lgs. 19 marzo 199, n. 64) adottando il \u00absistema tedesco\u00bb, come tutti gli altri paesi europei (con la sola esclusione della Francia che ha mantenuto il sistema preesistente, del Regno Unito e dell\u2019Irlanda che non hanno operato alcuna scelta, riportando, incomprensibilmente, entrambe le opzioni).<\/p>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">Tuttavia, l\u2019art. 1751 c.c. nel suo testo attuale non costituisce ancora la puntuale attuazione della Direttiva comunitaria, per la mancanza della locuzione \u00ab<em>e nella misura in cui<\/em>\u00bb, che implica che le condizioni previste dalla norma siano utilizzate sia per la sussistenza del diritto che per la sua determinazione. La locuzione (\u00ab<em>e nella misura in cui<\/em>\u00bb), \u00e8 da intendersi comunque contenuta nell\u2019art. 1751 c.c. per il principio di interpretazione conforme del diritto comunitario, cosicch\u00e9, le condizioni contenute nel 1\u00b0 comma dell\u2019art. 1751 c.c. determinano sia l\u2019<em>an\u00a0<\/em>che il\u00a0<em>quantum\u00a0<\/em>dell\u2019indennit\u00e0 [F. Toffoletto,\u00a0<em>Il Contratto di Agenzia<\/em>, in Trattato di Diritto Civile e Commerciale, Giuffr\u00e8 Editore, 2008, 258; E. Saracini\u2013 F. Toffoletto,\u00a0<em>Il Contratto di Agenzia<\/em>, in Commentario Schlesinger, Giuffr\u00e8 Editore, 2014, 470].<\/p>\n<h2 style=\"margin-left: 18pt;\"><span style=\"color: #FF0000;\"><strong>Le condizioni previste dal 1751 per aver diritto all\u2019indennit\u00e0\u00a0<\/strong><\/span><\/h2>\n<p style=\"margin-left: 18pt;\">L\u2019art. 1751, 1\u00b0 comma, c.c. prevede che all\u2019atto della cessazione del rapporto, il preponente \u00e8 tenuto a corrispondere all\u2019agente un\u2019indennit\u00e0 solo se (\u00abe nella misura in cui\u00bb) ricorrano le seguenti\u00a0condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>\n<p>l\u2019agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;<\/p>\n<\/li>\n<li>il pagamento di tale indennit\u00e0 sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l\u2019agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.\u00a0<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Perch\u00e9 sussista il primo requisito \u00e8 necessario, da un lato, verificare se l\u2019agente abbia o meno procurato nuovi clienti o se i clienti gi\u00e0 acquisiti dal preponente, siano stati, per opera dell\u2019agente, sviluppati \u00absensibilmente\u00bb, in misura superiore, cio\u00e8, ad una crescita fisiologica derivante da un normale incremento delle condizioni del mercato o dal settore in cui l\u2019agente operi. In altre parole, lo sviluppo delle relazioni commerciali con un cliente preesistente deve essere cos\u00ec rilevante da poter considerare tale ampliamento economicamente equivalente all\u2019acquisizione di un nuovo cliente.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Dall\u2019altro lato, occorre che tali clienti (nuovi o sviluppati), e solo questi, continuino a concludere affari con il preponente anche dopo la cessazione del rapporto con l\u2019agente.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">\u00c8 necessario, quindi, che il valore prodotto dall\u2019agente rimanga, in futuro, al preponente, dopo la cessazione del rapporto, essendo irrilevante che durante il rapporto l\u2019agente abbia aumentato il\u00a0<strong>fatturato\u00a0<\/strong>sviluppando, anche considerevolmente, gli affari del preponente: il vantaggio che il preponente ha ricevuto durante il rapporto, infatti, \u00e8 stato gi\u00e0 compensato dalle provvigioni pagate.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">In alcune sentenze di merito, si \u00e8, erroneamente, ritenuta sufficiente la sola dimostrazione di un aumento del fatturato nella zona affidata all\u2019agente nel corso del rapporto (o delle provvigioni percepite), senza verificare quale parte di tale fatturato fosse attribuibile a clienti nuovi o sviluppati dall\u2019agente e senza verificare se il preponente traesse ancora benefici da tali clienti [Trib. Bari 16.06.2016 n. 3342; Trib. Milano 28.10.2000].<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Nel caso di\u00a0<strong>cessazione dell\u2019attivit\u00e0\u00a0<\/strong>da parte del preponente non pu\u00f2 essere riconosciuta all\u2019agente alcuna indennit\u00e0, venendo a mancare il requisito della permanenza di sostanziali vantaggi per il preponente (Trib. Torino 23.11.2009; Trib. Ferrara 2.5.2005 in\u00a0<em>Lav. giur.<\/em>, 06, p. 363).<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">\u00c8 determinante, infine, che il valore prodotto dall\u2019agente sia stabile, dovendo permanere anche dopo la cessazione del rapporto, e rilevante. Quindi, la norma \u00e8 applicabile soltanto alla clientela fissa.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Qualora si realizzi tale prima condizione, occorre, inoltre, che il pagamento di tale indennit\u00e0 \u00ab<em>sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l\u2019agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti<\/em>\u00bb. Si tratta, quindi, di valutare la perdita sub\u00ecta dall\u2019agente in termini provvigionali con riferimento alla clientela nuova o sostanzialmente sviluppata.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Nel sistema tedesco, da cui come detto il sistema della direttiva deriva,\u00a0<strong>l\u2019equit\u00e0\u00a0<\/strong>ha una funzione correttiva finale, che generalmente interviene soltanto per ridurre l\u2019importo dell\u2019indennit\u00e0 gi\u00e0 determinata, assai raramente per aumentarlo, tenendo conto di alcuni aspetti relativi al contratto prevalentemente connessi allo sforzo realizzato all\u2019agente: cos\u00ec, tale indennit\u00e0 viene solitamente ridotta qualora il compito dell\u2019agente sia stato facilitato, ad esempio, da rilevanti investimenti pubblicitari, dal lancio di nuovi prodotti o dalla forza del marchio\u00a0e in generale al fine di correggere situazioni in cui l\u2019ammontare dell\u2019indennit\u00e0 sia sproporzionato rispetto all\u2019effettivo ruolo dell\u2019agente.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Invece, la Corte di Giustizia europea con sentenza del\u00a0 <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=73628&amp;pageIndex=0&amp;doclang=IT&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=5322609\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">26 marzo 2009 C-348\/07, Turgay Semen c. Deutsce Tamoil GmbH<\/a>  \u00a0ha chiarito che l\u2019art. 17, n. 2, lett. a) della Direttiva non consente che il diritto dell\u2019agente all\u2019indennit\u00e0 di fine rapporto sia limitato alle perdite di provvigioni risultanti dalla cessazione del rapporto contrattuale, quando i vantaggi mantenuti dal preponente siano superiori.\u00a0Sul punto, quindi, la Corte di Giustizia conclude ritenendo il sistema tedesco, o, quanto meno l\u2019applicazione che di esso d\u00e0 la giurisprudenza, in contrasto con le norme inderogabili della Direttiva. Quindi, il Giudice, valutate tutte le circostanze del caso, pu\u00f2 anche decidere di aumentare l\u2019indennit\u00e0 gi\u00e0 determinata.<\/p>\n<h2 style=\"margin-left: 14.2pt;\"><span style=\"color: #FF0000;\"><strong>Quando non spetta l\u2019indennit\u00e0 di cessazione del rapporto<\/strong><\/span><\/h2>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">L\u2019indennit\u00e0 non \u00e8 dovuta &#8211; oltre che nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui al 1\u00b0 comma dell\u2019art. 1751 c.c., altres\u00ec nei casi di (a) recesso del preponente per un inadempimento imputabile all\u2019agente, che per la sua gravit\u00e0 non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (b) recesso dell&#8217;agente; (c) cessione, da parte dell\u2019agente, del proprio contratto ad un terzo.<\/p>\n<h2 style=\"margin-left: 14.2pt;\"><span style=\"color: #FF0000;\"><strong>Come si calcola l\u2019indennit\u00e0 di cessazione del rapporto\u00a0<\/strong><\/span><\/h2>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">In attuazione dell\u2019art. 17 della <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:31986L0653&amp;from=IT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Direttiva comunitaria 86\/653\/CEE  del 18 dicembre 1986 \u00abrelativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti\u00bb<\/a>  , la Commissione Europea in data 23 luglio 1996 ha predisposto una  <a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:51996DC0364&amp;from=EN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Relazione<\/a>  <strong>\u00a0<\/strong>sull\u2019applicazione di tale norma comunitaria.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Tale Relazione spiega nel dettaglio il procedimento di calcolo da utilizzare per la determinazione dell\u2019indennit\u00e0 di cessazione del rapporto che si sviluppa in tre fasi:<\/p>\n<ol>\n<li>la prima fase consiste nell\u2019accertare il numero di nuovi clienti e i clienti esistenti ma notevolmente sviluppati considerando la provvigione lorda corrisposta negli ultimi 12 mesi del rapporto relativamente a tali clienti; occorre poi effettuare una stima, calcolata in termini di anni, della probabile durata futura dei vantaggi che deriveranno al preponente dagli affari con tali clienti. Solitamente per tale valutazione si considera un periodo di tre anni, fino ad un massimo di cinque. Occorre poi tener conto del\u00a0<strong>c.d. tasso di migrazione\u00a0<\/strong>della clientela, dal momento che nel tempo, secondo l\u2019<em>id quod plerumque accidit,\u00a0<\/em>una certa parte della stessa si allontana naturalmente e viene perduta. La cifra ottenuta viene infine ridotta, deducendone gli interessi, per calcolare il valore attuale tenendo conto del fatto che gli introiti vengono incamerati anticipatamente.<\/li>\n<li>Nella seconda fase subentra il\u00a0<strong>criterio dell\u2019equit\u00e0<\/strong>. In pratica la cifra calcolata pu\u00f2 essere aggiustata per motivi di equit\u00e0. La Relazione prevede che debbano essere presi in considerazione i seguenti fattori:\u00a0<\/li>\n<\/ol>\n<ul style=\"margin-left: 40px;\">\n<li>se l\u2019agente lavori con altri preponenti;<\/li>\n<li>eventuale colpa dell\u2019agente;<\/li>\n<li>livello di retribuzione dell\u2019agente;<\/li>\n<li>diminuzione del fatturato del preponente;<\/li>\n<li>ampiezza dei vantaggi derivati al preponente;<\/li>\n<li>pagamento di contributi pensionistici da parte del preponente;<\/li>\n<li>esistenza di clausole di limitazione degli scambi commerciali.<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li value=\"3\">Nella terza ed ultima fase occorre verificare che l\u2019indennit\u00e0, non superi l\u2019importo massimo stabilito dalla norma, equivalente ad un\u2019indennit\u00e0 annua calcolata sulla base della media annuale delle provvigioni riscosse dall\u2019agente negli ultimi cinque anni o nel minore periodo di durata del contratto. Si tratta di un limite, fissato a protezione del preponente, che dovr\u00e0 essere utilizzato soltanto dopo aver determinato l\u2019indennit\u00e0 secondo i princip\u00ee e le condizioni appena esposte e non pu\u00f2 costituire mai un modo autonomo di determinazione dell\u2019indennit\u00e0 in esame. La Relazione del 1996 propone, poi, il seguente\u00a0<strong>esempio<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"margin-left: 32.2pt;\">\u00ab<em>Provvigioni su clientela nuova e\/o intensificata negli ultimi 12 mesi di agenzia 50.000 Euro Durata prevista dei benefici pari a tre anni con tasso di migrazione del 20%\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"margin-left: 32.2pt;\"><em>Anno 1 50.000 \u2013 10.000 = 40.000 Euro\u00a0<\/em><\/p>\n<p style=\"margin-left: 32.2pt;\"><em>Anno 2 40.000 \u2013 8.000 = 32.000 Euro<\/em><\/p>\n<p style=\"margin-left: 32.2pt;\"><em>Anno 3 32.000 \u2013 6.400 = 25.600 Euro<\/em><\/p>\n<p style=\"margin-left: 32.2pt;\"><em>Totale provvigioni perdute 97.600 Euro<\/em><\/p>\n<p style=\"margin-left: 32.2pt;\"><em>Correzione al valore attuale, ad esempio 10% 87.840 Euro<\/em><\/p>\n<p style=\"margin-left: 32.2pt;\"><em>Quest\u2019ultima cifra \u00e8 pari all\u2019indennit\u00e0 effettiva. Essa pu\u00f2 essere aggiustata per motivi di equit\u00e0 (fase 2 sopra)<\/em><\/p>\n<p style=\"margin-left: 35.45pt;\"><em>Va effettuata una correzione finale se l\u2019importo risulta superiore al massimo previsto dall\u2019art. 17, paragrafo 2, lettera b) della direttiva<\/em>\u00bb.\u00a0<\/p>\n<h2><strong><span style=\"color: #FF0000;\">La disciplina contenuta negli AEC ed il contrasto con l<\/span><\/strong><span style=\"color: #FF0000;\"><strong>\u2019art. 1751 c.c.\u00a0<\/strong><\/span><\/h2>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Gli AEC prevedono un\u2019indennit\u00e0 per la cessazione del rapporto completamente diversa, nei presupposti e nelle modalit\u00e0 di calcolo, da quella prevista dall\u2019art. 1751 c.c., ignorando non solo il testo ma anche la finalit\u00e0 della norma di legge, che premia gli agenti meritevoli che con la propria attivit\u00e0 siano stati in grado di costituire una clientela stabile a favore del preponente per il periodo successivo alla cessazione del rapporto.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Per le norme collettive sono, quindi, del tutto irrilevanti i vantaggi che il preponente ricever\u00e0 nel periodo successivo alla cessazione del rapporto (che costituiscono invece uno dei presupposti dell\u2019art. 1751) e rilevano solo le provvigioni percepite dall\u2019agente nel corso del rapporto e la sua durata. Inoltre, si prescinde dal fatto che l\u2019agente abbia o meno portato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente quelli esistenti, se non per una minima parte quasi irrisoria.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">L\u2019<strong>AEC Industria del 30 luglio 2014\u00a0<\/strong>prevede all\u2019art. 10 un\u2019indennit\u00e0 distinta in tre voci:\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li>Indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto (<strong>F.I.R.R<\/strong>.), riconosciuta all\u2019agente \u00abanche in assenza di un incremento della clientela e\/o del giro di affari\u00bb;\u00a0<\/li>\n<li><strong>Indennit\u00e0 suppletiva di clientela<\/strong>, riconosciuta all\u2019agente \u00abin assenza di un incremento della clientela e\/o del giro d\u2019affari\u00bb ed \u00e8 connessa esclusivamente all\u2019ammontare delle provvigioni percepite nel corso del rapporto;\u00a0<\/li>\n<li><strong>Indennit\u00e0 meritocratica<\/strong>, inserita nell\u2019attuale testo dell\u2019AEC e collegata all\u2019incremento della clientela e\/o del giro di affari e ai vantaggi in capo al preponente dopo la cessazione del rapporto e determinata sulla base di un sistema di calcolo definito ai sensi del successivo art. 11 che peraltro tiene ancora conto dell\u2019ammontare delle provvigioni e della durata del contratto.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Medesimo impianto, con minime varianti, ha l\u2019<strong>AEC Commercio del 16 febbraio 2009<\/strong>.<\/p>\n<h2 style=\"margin-left: 14.2pt;\"><span style=\"color: #FF0000;\"><strong>La sentenza della Corte di Giustizia del 23 marzo 2006 C- 465\/04 e la nullit\u00e0 delle clausole degli AEC<\/strong><\/span><\/h2>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Tenuto conto della diversit\u00e0 del sistema indennitario previsto dalla norma legale rispetto a quello della norma collettiva, \u00e8 evidente come quello della derogabilit\u00e0 dell\u2019art. 1751 c.c. da parte della contrattazione collettiva sia certamente il tema pi\u00f9 dibattuto.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Il penultimo comma dell\u2019art. 1751 c.c., infatti, prevede l\u2019inderogabilit\u00e0 della norma a svantaggio dell\u2019agente. Si tratta, dunque, di un\u2019inderogabilit\u00e0 relativa che permette alla contrattazione individuale e collettiva una deroga solo se consentano all\u2019agente di percepire, con valutazione\u00a0<em>ex ante<\/em>, un\u2019indennit\u00e0 pari o superiore a quella massima prevista dal comma 3 dell\u2019art. 1751 c.c.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Il dibattito, tuttavia, potrebbe dirsi ormai superato dalla <a href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/showPdf.jsf%3Bjsessionid=DE073B432FB61FAE57CADE3BF9F5E398?text=&amp;docid=57833&amp;pageIndex=0&amp;doclang=it&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=5269400\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenza della Corte di Giustizia del 23 marzo 2006 C-465\/04 Honyvem c. De Zotti<\/a>  , che investita della questione su rinvio ex art. 234 Trattato CE da parte della Corte di cassazione, ha ritenuto invalide le clausole dell\u2019AEC relative alle indennit\u00e0, poich\u00e9 incompatibili con il sistema previsto dalla Direttiva.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">In particolare, le due\u00a0<strong>questioni pregiudiziali\u00a0<\/strong>poste alla Corte di Giustizia sono: 1) se la normativa nazionale di attuazione della Direttiva possa consentire che un accordo (o contratto) collettivo preveda, invece che un\u2019indennit\u00e0 dovuta all\u2019agente nel concorso delle condizioni previste dal paragrafo 2 dell\u2019art. 17 e liquidabile secondo criteri desumibili dal medesimo, un\u2019indennit\u00e0 che, da un lato, sia dovuta all\u2019agente a prescindere dalla sussistenza dei presupposti di cui ai due trattini della lett. a) di detto paragrafo 2 (e, per una parte dell\u2019indennit\u00e0 stessa in ogni caso di risoluzione del rapporto), e, dall\u2019altro, sia quantificabile non gi\u00e0 secondo i criteri ricavabili dalla Direttiva; 2) se il calcolo dell\u2019indennit\u00e0 debba essere compiuto in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l\u2019agente presumibilmente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in relazione ai nuovi clienti da lui procurati o al sensibile sviluppo da lui procurato degli affari con clienti preesistenti, e la applicazione solo successiva di eventuali rettifiche dell\u2019importo, in considerazione del criterio dell\u2019equit\u00e0 e del limite massimo previsto dalla Direttiva; oppure se siano consentiti metodi di calcolo diversi, e, in particolare, metodi sintetici, che valorizzano pi\u00f9 ampiamente il criterio dell\u2019equit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">In relazione alla prima questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia ricorda, in primo luogo, che il sistema dell\u2019indennit\u00e0, contenuto negli artt. 17-19 della Direttiva, ha carattere imperativo e le eventuali deroghe vanno interpretate in senso restrittivo, secondo quanto affermato pi\u00f9 volte dalla giurisprudenza comunitaria.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Sulla base di tali premesse e posto che il regime indennitario istituito dalla Direttiva pu\u00f2 essere derogato solo a condizione che la deroga sia migliorativa per l\u2019agente e sia pattuita \u00ab<em>prima della scadenza del contratto<\/em>\u00bb, la Corte di Giustizia ha affermato che la valutazione della natura (<em>in melius<\/em>o<em>in pejus<\/em>) della predetta deroga debba essere effettuata\u00a0<em>ex ante<\/em>, ossia al momento della sottoscrizione del contratto e\u00a0<em>non\u00a0<\/em>dopo la cessazione del rapporto (punto 25 della sentenza). In altri termini, la deroga pu\u00f2 essere ammessa solo se, nel contratto sottoscritto tra le parti risulti, con certezza, che, alla cessazione del contratto, l\u2019agente percepisca un\u2019indennit\u00e0 pari o superiore al massimo previsto.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Ci\u00f2 significa, in base all\u2019insegnamento della Corte di Giustizia che l\u2019unica deroga valida in quanto\u00a0<em>ex ante\u00a0<\/em>pi\u00f9 favorevole all\u2019agente potrebbe essere solo quella che: 1) garantisca certamente all\u2019agente un\u2019indennit\u00e0 superiore o almeno pari a quella che risulterebbe dall\u2019applicazione dell\u2019art. 17 della Direttiva (punto 28 della sentenza); ovvero 2) quella che desse la possibilit\u00e0 di cumulare, anche solo parzialmente, l\u2019indennit\u00e0 calcolata secondo le disposizioni dell\u2019accordo collettivo con l\u2019indennit\u00e0 prevista dal regime istituito dalla Direttiva (punto 31 della sentenza).\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Alla luce di tali princip\u00ee, la Corte di Giustizia conclude che gli AEC in quanto non rientrano n\u00e9 nell\u2019una n\u00e9 nell\u2019altra ipotesi, non possono validamente derogare il sistema imperativo previsto dalla Direttiva e, sono quindi\u00a0<strong>nulli\u00a0<\/strong>per violazione di una norma inderogabile di legge. Essi, infatti, non solo non prevedono sistematicamente a favore dell\u2019agente un\u2019indennit\u00e0 pari o superiore a quella della Direttiva ma neanche permettono la possibilit\u00e0 di cumulare l\u2019indennit\u00e0 contrattuale con quella legale.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Sugli AEC, la Corte di Giustizia precisa, inoltre, che per il solo fatto che essi garantiscano comunque un\u2019indennit\u00e0 anche qualora l\u2019agente non ne abbia diritto in base ai criteri della Direttiva, non pu\u00f2 condurre alla conclusione che essi costituiscano una deroga\u00a0<em>in melius\u00a0<\/em>del sistema indennitario previsto dalla Direttiva (punto 29 della sentenza).<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia conclude affermando che \u00ab<em>l\u2019indennit\u00e0 di cessazione del rapporto che risulta dall\u2019applicazione dell\u2019art. 17, n. 2, della direttiva non pu\u00f2 essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un\u2019indennit\u00e0 determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest\u2019ultima disposizione a meno che non sia provato che l\u2019applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all\u2019agente commerciale un\u2019indennit\u00e0 pari o superiore a quella che risulterebbe dall\u2019applicazione della detta disposizione<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Con tale sentenza, dunque, la Corte di Giustizia ha fissato i seguenti princip\u00ee necessari per interpretare ed applicare l\u2019art. 1751 c.c.:<\/p>\n<ul>\n<li>la disciplina indennitaria prevista dall\u2019art. 1751 c.c., cos\u00ec come quella dell\u2019art. 17 della Direttiva, ha natura meritocratica (punto 5 della sentenza);<\/li>\n<li>la disciplina indennitaria prevista dalla Direttiva ha carattere imperativo, cos\u00ec come le norme nazionali che vi danno attuazione (punto 22 della sentenza);<\/li>\n<li>la deroga a tale disciplina pu\u00f2 essere ammessa solo se sia possibile verificare\u00a0<i>ex ante\u00a0<\/i>che essa risulti pi\u00f9 favorevole all\u2019agente, alla cessazione del contratto (punto 27 della sentenza);<\/li>\n<li>gli accordi economici collettivi del 1992 (ma lo stesso principio pu\u00f2 estendersi anche agli AEC attualmente in vigore) non possono derogare il sistema indennitario previsto dalla Direttiva, e quindi dall\u2019art. 1751 c.c., in quanto prevedono dei criteri diversi da quelli fissati dalla Direttiva e non costituiscono, in base ad una valutazione\u00a0<i>ex ante<\/i>, una deroga\u00a0<i>in melius\u00a0<\/i>per l\u2019agente (punti 28, 29 e 32 della sentenza). Le norme degli AEC relative all\u2019indennit\u00e0, pertanto, sono nulle per contrasto con una norma imperativa\u00a0<i>ex\u00a0<\/i>art. 1418 e devono intendersi sostituite di diritto\u00a0<i>ex\u00a0<\/i>art. 1419, comma 2, dalla norma legale imperativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Sul punto concorda la dottrina maggioritaria:\u00ab<em>gli attuali Accordi economici del settore industria e del settore commercio non sono validi, in quanto non garantiscono all\u2019agente \u00abin ogni caso un\u2019indennit\u00e0 almeno pari a quella che lo stesso potrebbe ottenere in applicazione dell\u2019art. 1751<\/em>\u00bb. E ancora si \u00e8 osservato che \u00ab<em>di conseguenza, sembra scontato che il giudice italiano debba giungere alla conclusione che le norme sull\u2019indennit\u00e0 degli AEC derogano in pejus all\u2019art. 1751 c.c. (in quanto non garantiscono all\u2019agente in ogni caso un\u2019indennit\u00e0 pari o superiore a quella che potrebbe ottenere applicando la norma del codice) deducendone che le stesse sono nulle per contrasto con una norma imperativa<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">In relazione alla seconda questione posta dalla nostra Corte di cassazione, la Corte di Giustizia afferma che la Relazione 1996\u00a0<em>cit.\u00a0<\/em>fornisce informazioni dettagliate circa il calcolo effettivo dell\u2019indennit\u00e0 e, dall\u2019altro lato, facilita un\u2019interpretazione pi\u00f9 uniforme di tale art. 17 della Direttiva (punto 35 della sentenza) e costituisce un modello da seguire per i giudici dell\u2019Unione Europea.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Da ci\u00f2, la Corte ne fa discendere che, fermo restando il sistema di calcolo imperativamente previsto dalla Direttiva comunitaria (come esemplificato dalla Relazione 1996\u00a0<em>cit.<\/em>), gli Stati membri (attenzione: si noti gli Stati membri, quindi il legislatore, non l\u2019autonomia collettiva che non ha nessuna potest\u00e0 normativa, n\u00e9 i giudici) potrebbero solo intervenire nell\u2019ambito del criterio dell\u2019equit\u00e0, e non, invece, adottare dei sistemi di calcolo differenti da quelli previsti dalla Direttiva.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Tra l\u2019altro, \u00e8 opportuno precisarlo, in assenza di una specifica norma di legge, che allo stato manca, neppure il giudice pu\u00f2 discostarsi dai criteri fissati dall\u2019art. 1751 c.c., che pu\u00f2 essere soltanto interpretato come illustrato dalla Commissione nella citata Relazione 1996, richiamata espressamente dalla Corte di Giustizia.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Giustizia conclude affermando sul punto che \u00ab<em>All\u2019interno dell\u2019ambito fissato dall\u2019art. 17, n. 2 della direttiva 86\/653, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell\u2019equit\u00e0<\/em>\u00bb.<\/p>\n<h2 style=\"margin-left: 14.2pt;\"><span style=\"color: #FF0000;\"><strong>L\u2019orientamento della Corte di cassazione successivo alla sentenza della Corte di Giustizia del 2006<\/strong>.\u00a0<\/span><\/h2>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Contrariamente al chiaro insegnamento della Corte di Giustizia che impone che il confronto per determinare la maggiore \u201cfavorevolezza\u201d del trattamento pattizio rispetto a quello legale vada effettuato\u00a0<em>ex ante<\/em>, cio\u00e8 al momento della sottoscrizione del contratto e non alla sua cessazione, la Corte di cassazione ha ritenuto che l\u2019operazione di confronto tra l\u2019indennit\u00e0 ex art. 1751 c.c. e le disposizioni degli AEC vada effettuata a posteriori.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Il \u00abraffronto tra le discipline legale e pattizia\u00bb &#8211; afferma C 06\/21301 &#8211; \u00abdev&#8217;essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullit\u00e0 della parte del contratto risultata sfavorevole all&#8217;agente. Ci\u00f2 comporta per questo l&#8217;onere di provare nel giudizio di merito con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la differenza peggiorativa, e per il preponente l&#8217;onere di provare il contrario, anche attraverso l&#8217;eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi\u00bb, ritenendo altres\u00ec che \u00abl\u2019art. 1751, comma 6, si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all\u2019agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilit\u00e0 a svantaggio dell\u2019agente comporta che l\u2019importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, individuali o collettive (nello stesso senso, C 09\/16325; C 09\/3614; C 08\/687; C 07\/16347; C 07\/9538; C 07\/5690; C 07\/21088; C 08\/687; C 08\/ 13363; C08\/23966; C 09\/3614).\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">La giurisprudenza pi\u00f9 recente (successiva al 2008) ha leggermente ridotto il ruolo della contrattazione collettiva, pur non arrivando a stabilirne la nullit\u00e0, sostenendo che \u00abIn tema di indennit\u00e0 di cessazione del rapporto di agenzia, non pu\u00f2 affermarsi una generale prevalenza della normativa contrattuale collettiva rispetto a quella legale n\u00e9 l&#8217;invalidit\u00e0 della normativa contrattuale per contrariet\u00e0 all&#8217;art. 1751 c.c. perch\u00e9, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunit\u00e0 Europee, 23 marzo 2006, in causa C-465\/04, Honyvem, interpretativa degli artt. 17 e 19 della Direttiva 86\/653, per la quantificazione della suddetta indennit\u00e0 di cessazione del rapporto spettante all&#8217;agente, nel regime precedente all&#8217;accordo collettivo del 26 febbraio 2002 (che ha introdotto la &#8220;indennit\u00e0 meritocratica&#8221;), ove l&#8217;agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell&#8217;art. 1751 c.c., comma 1, \u00e8 necessario verificare se &#8211; fermi i limiti posti dall&#8217;art. 1751 c.c., comma 3, &#8211; l&#8217;indennit\u00e0 determinata secondo l&#8217;accordo collettivo del 27 novembre 1992, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare delle provvigioni che l&#8217;agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equit\u00e0\u00bb (C 08\/4056, confermata anche da C 09\/6445; C 09\/12724; C 10\/15203; C 12\/8295; C12\/4149; C 13\/18413; C 13\/24776; C 14\/25904; C 16\/486). Di fatto la Suprema Corte mantiene comunque ferma la valutazione\u00a0<em>ex post\u00a0<\/em>in contrasto con le decisioni della Corte di Giustizia.\u00a0<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Tale orientamento \u00e8 stato apertamente criticato in dottrina. Si tratta di una posizione inconciliabile con quanto affermato dalla Corte di Giustizia e quindi in aperta violazione del principio, pur ribadito nella sentenza stessa, secondo cui i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare le norme che attuano le direttive europee in conformit\u00e0 delle stesse (v.\u00a0Bortolotti-Bondanini,\u00a0<em>Il contratto di agenzia commerciale<\/em>, Padova 2003 p. 36; F. Toffoletto, op. cit., p. 284;\u00a0Basenghi, Il contratto di agenzia, p. 288;\u00a0Baldi-Venezia,\u00a0<em>Il contratto di agenzia<\/em>, Milano 2015 p. 438 ss.).<\/p>\n<h2 style=\"margin-left: 14.2pt;\"><span style=\"color: #FF0000;\"><strong>Decadenza e prescrizione\u00a0<\/strong><\/span><\/h2>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">L\u2019esercizio del diritto all\u2019indennit\u00e0 \u00e8 soggetto al\u00a0<strong>termine decadenziale\u00a0<\/strong>di un anno, entro il quale l\u2019agente deve comunicare al preponente l\u2019intenzione di far valere i propri diritti. Il termine inizia a decorrere dal momento dello scioglimento del rapporto, intendendosi per tale il momento di cessazione effettiva dello stesso, scaduto anche l\u2019eventuale termine di preavviso.<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Per la notifica sar\u00e0 sufficiente che l\u2019agente rediga un qualsiasi atto, anche stragiudiziale, con il quale richieda il pagamento dell\u2019indennit\u00e0, purch\u00e9 la richiesta sia specificatamente determinata. Inoltre, la comunicazione al preponente deve presupporre da parte dell\u2019agente l\u2019esatta qualificazione del titolo che origina il diritto [C 2017\/3851].<\/p>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Quanto al\u00a0<strong>termine di prescrizione\u00a0<\/strong>dell\u2019indennit\u00e0 si applica la prescrizione\u00a0<strong>quinquennale\u00a0<\/strong>prevista dall\u2019art. 2948, c. 5, c.c. [E. Saracini\u2013 F. Toffoletto,\u00a0<em>Il Contratto di Agenzia<\/em>, in Commentario Schlesinger, Giuffr\u00e8 Editore, 2014, 493; C 08\/15798], dal momento che il medesimo utilizza l\u2019espressione \u00ab<em>indennit\u00e0 spettanti per la cessazione del rapporto<\/em>\u00bb senza limitazioni. Quindi, la circostanza che all\u2019art. 2948, n. 5, c.c. si utilizzi l\u2019espressione \u00ab<em>indennit\u00e0 spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro<\/em>\u00bb senza aggiungere \u00ab<em>subordinato<\/em>\u00bb acquista un rilievo particolare se si tiene presente che siamo di fronte ad una disposizione inserita nel libro sesto del codice civile e pi\u00f9 esattamente nel titolo quinto dedicato all\u2019estinzione dei diritti, rispetto al quale pertanto non pu\u00f2 di certo asserirsi che la subordinazione sia\u00a0<em>in re ipsa<\/em>. Pertanto, la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. si applica a tutti i tipi di rapporto \u00ab<em>a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell\u2019indennit\u00e0 medesima, ovvero del tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato<\/em>\u00bb e la sua ragione giustificativa sta \u00ab<em>nell\u2019opportunit\u00e0 di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione e di evitare in tal modo le difficolt\u00e0 probatorie derivanti dall\u2019esercizio delle relative azioni troppo ritardate rispetto all\u2019estinzione del rapporto sostanziale<\/em>\u00bb [C 08\/15798 in Ag. e rappr. comm., 16, I, con nota di\u00a0A. Monda. Tra le sentenze di merito, v. Trib. Novara 25.05.2010].\u00a0<\/p>\n<h2 style=\"margin-left: 14.2pt;\"><span style=\"color: #FF0000;\">L\u2019art. 1751 per gli agenti di assicurazione\u00a0\u00a0<\/span> \u00a0<\/h2>\n<p style=\"margin-left: 14.2pt;\">Con una recente sentenza (Cass. 8 agosto 2019, n. 21201), la Suprema Corte ha ribadito che la disciplina degli agenti di assicurazione, in base a quanto disposto dall\u2019art. 1753 c.c., \u00e8 contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e solo in mancanza di questi \u00e8 consentito applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio.<br \/> Sulla scorta di tale princip\u00eeo, la Corte di cassazione esclude, quindi, l\u2019applicazione dell\u2019art. 1751 c.c. agli agenti di assicurazione prevalendo la disciplina degli accordi collettivi nazionali; sul punto vengono richiamati nella sentenza sia il contratto collettivo corporativo del 25 maggio 1939 che l\u2019Accordo Nazionale Agenti del 1951 aventi entrambi efficacia <em>erga omnes<\/em>.\u00a0<br \/> Inoltre, a giudizio della Corte di cassazione, l\u2019art. 1751 c.c. non si applicherebbe agli agenti di assicurazione tenuto conto che la norma codicistica costituisce recepimento della Direttiva 86\/653\/CEE, il cui ambito di applicazione riguarda solo gli agenti commerciali.<br \/> In dottrina la questione \u00e8 ancora aperta. Secondo E. SARACINI \u2013 F. TOFFOLETTO,<em> Il Contratto di Agenzia<\/em>, in Commentario Schlesinger, Giuffr\u00e8 Editore, 2014, 581, l\u2019art. 1751 si applica anche agli agenti di assicurazione, in quanto norma inderogabile ed imperativa, sicch\u00e9 \u00e8 nulla, per contrasto con la medesima, ogni clausola contrattuale, collettiva o individuale, la quale sia comunque volta ad escludere o limitare il diritto dell\u2019agente all\u2019indennit\u00e0 di scioglimento del contratto nei termini sanciti dall\u2019art. 1751.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<div class=\"boxout\">\n<h3><span style=\"color: #FF0000;\"><b>Chi posso contattare per saperne di pi\u00f9?<\/b><\/span><\/h3>\n<p>Per maggiori informazioni, si pu\u00f2 contattare il team dedicato ai Contratti di agenzia all\u2019indirizzo e-mail:  <a href=\"mailto:sft@toffolettodeluca.it\" >sft@toffolettodeluca.it<\/a>  <\/p>\n<p>Oppure chiamare:\u00a0 <a href=\"tel:+3902 72144310\" >+39 02 72144 310<\/a>  <\/p>\n<\/p><\/div>\n<p>&#8220;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":25,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":"","footnotes":""},"categories":[21],"tags":[142],"class_list":["post-3252","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-newsflash-insight","tag-contratti-dagenzia-en"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.1.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>L\u2019indennit\u00e0 di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia: quando matura e come si determina - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/toffolettodeluca.it\/en\/lindennita-di-cessazione-del-rapporto-nel-contratto-di-agenzia-quando-matura-e-come-si-determina\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"L\u2019indennit\u00e0 di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia: quando matura e come si determina - Toffoletto De Luca Tamajo e Soci\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/toffolettodeluca.it\/en\/lindennita-di-cessazione-del-rapporto-nel-contratto-di-agenzia-quando-matura-e-come-si-determina\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Toffoletto De Luca Tamajo e Soci\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2019-08-27T00:00:00+00:00\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Redazione\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Redazione\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"Article\",\"@id\":\"https:\/\/toffolettodeluca.it\/en\/lindennita-di-cessazione-del-rapporto-nel-contratto-di-agenzia-quando-matura-e-come-si-determina\/#article\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/toffolettodeluca.it\/en\/lindennita-di-cessazione-del-rapporto-nel-contratto-di-agenzia-quando-matura-e-come-si-determina\/\"},\"author\":{\"name\":\"Redazione\",\"@id\":\"https:\/\/toffolettodeluca.it\/en\/#\/schema\/person\/5af8f8d6da381ab29594446f2f961559\"},\"headline\":\"L\u2019indennit\u00e0 di cessazione del rapporto nel contratto di agenzia: quando matura e come si determina\",\"datePublished\":\"2019-08-27T00:00:00+00:00\",\"mainEntityOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/toffolettodeluca.it\/en\/lindennita-di-cessazione-del-rapporto-nel-contratto-di-agenzia-quando-matura-e-come-si-determina\/\"},\"wordCount\":16,\"publisher\":{\"@id\":\"https:\/\/toffolettodeluca.it\/en\/#organization\"},\"keywords\":[\"Agency Contract\"],\"articleSection\":[\"Newsflash &amp; 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