A seguito della riforma dell’Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è fondamentale avere una regolamentazione interna sugli strumenti di lavoro e sui sistemi aziendali, nonché sui dati che da essi derivano, per non mettere in pericolo l’attività e la gestione dell’azienda.
La riforma dello Statuto dei Lavoratori – Art. 4
Per effetto della riforma dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori, gli strumenti di lavoro (personal computer, tablet, smartphone ecc.) sono esclusi dall’obbligo di accordo sindacale o, in alternativa di autorizzazione amministrativa. Questo anche qualora da essi derivi la possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Per gli strumenti e impianti aziendali di sicurezza, protezione del patrimonio o organizzazione del lavoro resta invece ferma la necessità di un preventivo accordo sindacale, ovvero dell’apposita autorizzazione amministrativa.
Tuttavia, non è sempre agevole distinguere i primi dai secondi. E’ però certo che occorra prestare molta attenzione alla questione.
Per l’utilizzo da parte del datore di lavoro dei dati derivanti da tutti gli strumenti è necessario redigere una policy aziendale sugli strumenti e gli impianti (di lavoro o meno) e valutare il suo rapporto con la privacy (norme e policy). Non farlo, espone i datori di lavoro a sanzioni di natura ed entità assai variabile: dalla sanzione penale, alle multe per inadempimento, all’inutilizzabilità dei dati provenienti dal proprio sistema.
La nostra consulenza: audit e redazione delle policies
Il nostro supporto si compone di due fasi:
- in primo luogo, conduzione di un audit sugli strumenti e processi in essere, poiché solo un quadro esaustivo ed un’analisi fedele della situazione potrà indicare quali sono gli adempimenti necessari;
- Infine, una volta individuati gli strumenti di lavoro sarà possibile implementare una regolamentazione interna sugli strumenti di lavoro e sui sistemi aziendali.
Contatta l'Avv. Aldo Bottini, Partner dello Studio e Responsabile del team dedicato alle Policies Aziendali ex Art. 4.