Il 15 ottobre è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplina i flussi d’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia per il triennio 2026-2028. Il provvedimento prevede complessivamente 497.550 ingressi, di cui 164.850 per il 2026, 165.850 per il 2027 e 166.850 per il 2028, con un incremento del 6% rispetto al triennio precedente.
Il DPCM costituisce il naturale completamento del quadro normativo modificato pochi giorni fa dal Decreto legge n. 146/2025 (vedi la nostra newsflash: «Nuove regole per l’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri» del 10 ottobre 2025) e, in continuità con detto provvedimento, mira a contrastare l’immigrazione irregolare e a rafforzare una politica migratoria basata su ingressi legali, stabili e programmati di manodopera straniera.
La programmazione dei flussi di ingresso si fonda su un insieme articolato di criteri comuni e specifici sia per gli ingressi nell’ambito delle quote che al di fuori di esse.
Tra i criteri comuni si annoverano:
- l’ampliamento dei settori economici coinvolti nella programmazione;
- un significativo potenziamento delle attività formative nei Paesi d’origine, finalizzato a favorire l’inserimento degli stranieri e ad innalzare la loro professionalità;
- la cooperazione strutturata con i Paesi d’origine e di transito dei flussi migratori verso l’Italia, al fine di rendere più efficaci i canali di immigrazione regolare;
- l’incentivazione degli ingressi di lavoratori altamente qualificati, con l’intento di colmare i gap di competenze strategiche nei settori chiave dell’economia nazionale;
- l’adozione di misure di sostegno per l’ingresso di apolidi e rifugiati, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia in materia di protezione umanitaria.
Con specifico riferimento agli ingressi «fuori quota», è previsto che siano da agevolare quelli dei lavoratori stranieri:
- provenienti da Paesi che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione in materia di rimpatrio con l’Italia;
- apolidi rifugiati che abbiano completato percorsi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi d’origine;
- che abbiano intrapreso percorsi di studio e formazione in Italia, i cui permessi di soggiorno potranno essere convertiti in permessi per motivi di lavoro;
- da impiegare nel settore dell’assistenza familiare, in favore di soggetti con disabilità o grandi anziani.
Infine, nell’ambito delle quote, sono individuati criteri specifici quali causali di ingresso così come di seguito illustrato.
Lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo
Per il 2026, 2027 e 2028 sono ammesse in Italia 76.200 unità per motivi di lavoro subordinato non stagionale in determinati settori (es. trasporto e logistica, metallurgico, turistico, agricolo e alimentare) e 650 risorse per lavoro autonomo, così ripartite:
Soggetti | Anno | Subordinato non stagionale | Autonomo |
Lavoratori che provengano da Paesi che promuovano, anche in collaborazione con l’Italia, campagne mediatiche sui rischi connessi ai traffici migratori, espressamente individuati (es. Algeria, India, Marocco, Senegal, Sri Lanka, Perù, Tunisia e Ucraina) o con i quali si stipulino accordi nel corso del triennio | 2026 | 43.000 | – |
2027 | 51.000 | – | |
2028 | 59.000 | – | |
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela o altri Paesi specificamente individuati | 2026 | – | 50 |
2027 | – | 50 | |
2028 | – | 50 | |
Apolidi e rifugiati | 2026 | 300 | 20 |
2027 | 300 | 20 | |
2028 | 300 | 20 | |
Lavoratori che saranno impiegati nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria | 2026 | 13.600 | – |
2027 | 14.000 | – | |
2028 | 14.200 | – | |
Imprenditori (con investimenti non inferiori a 500.000 € o di start-up innovative), liberi professionisti, titolari di cariche societarie e artisti | 2026 | – | 500 |
2027 | – | 500 | |
2028 | – | 500 |
Lavoro stagionale
È, inoltre, ammesso l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico dei cittadini dei Paesi che promuovano, anche in collaborazione con l’Italia, campagne mediatiche sui rischi connessi ai traffici migratori, nel limite di 88.000 unità per il 2026, 89.000 unità per il 2027 e 90.000 unità per il 2028, ripartite come segue:
Soggetti | Anno | Subordinato stagionale |
Lavoratori di Paesi che sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia migratoria | 2026 | 12.600 |
2027 | 12.750 | |
2028 | 13.000 | |
Lavoratori stagionali che abbiano già lavorato in Italia per almeno una volta nei 5 anni precedenti | 2026 | 5.000 |
2027 | 6.000 | |
2028 | 7.000 | |
Lavoratori del settore agricolo le cui istanze siano presentate da organizzazioni professionali dei datori più rappresentative | 2026 | 47.000 |
2027 | 47.000 | |
2028 | 47.000 | |
Lavoratori del settore turistico le cui istanze siano presentate da organizzazioni professionali dei datori più rappresentative | 2026 | 13.000 |
2027 | 14.000 | |
2028 | 15.000 |
Procedura
Per gli ingressi nell’ambito delle quote, è prevista una fase preliminare di precompilazione delle domande, che verrà disciplinata con apposita circolare congiunta emanata dai Ministeri competenti (Interno, Lavoro, Agricoltura, Turismo e Affari Esteri).
La presentazione effettiva delle domande di nulla osta al lavoro sarà articolata secondo un calendario differenziato, con aperture fissate alle ore 9:00 dei seguenti giorni:
- 12 gennaio per gli ingressi stagionali nel settore agricolo;
- 9 febbraio per gli ingressi stagionali nel settore turistico;
- 16 febbraio per gli ingressi riservati a lavoratori dei Paesi con accordi di cooperazione migratoria, di origine italiana residenti in Venezuela o in altri Paesi specificamente individuati e per rifugiati e apolidi;
- 18 febbraio per i lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell’assistenza familiare e per quelli autonomi.
In tutti i casi le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, o comunque fino all’esaurimento delle rispettive quote. Le istanze che non rientrino in quota entro sei mesi dalla chiusura dell’anno, così come i nulla osta per cui non sia stato rilasciato il visto di ingresso entro lo stesso termine, decadono automaticamente e vengono archiviate d’ufficio.
Le modalità attuative del DPCM in commento saranno oggetto di un’apposita circolare interministeriale nella quale sarà anche indicata la documentazione utile per la prova da parte del datore di aver verificato, presso il Centro per l’impiego competente, l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto.
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