Rinnovato il CCNL Metalmeccanici Industria

Il 22 novembre 2025 Federmeccanica, Assistal e le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti», scaduto il 30 giugno scorso.

Il nuovo contratto è valido dal 22 novembre 2025 al 30 giugno 2028.

Di seguito una sintesi delle principali novità di interesse per le imprese del settore.

Sono individuati per tutti i livelli di inquadramento i nuovi valori retributivi minimi tabellari decorrenti nei mesi di giugno 2026, 2027 e 2028.

È altresì introdotto un significativo potenziamento del welfare aziendale. A partire dal 2026, i datori devono concedere ai lavoratori strumenti di welfare per un valore di 250 euro annui, da fruirsi entro il 31 maggio dell’anno successivo. L’erogazione di tali servizi deve avvenire entro febbraio 2026 ed entro il 1° giugno di ciascun anno successivo.

Sono espressamente individuate le seguenti ipotesi in presenza delle quali è ammessa l’assunzione, la proroga o il rinnovo del contratto a termine di durata superiore a 12 mesi e non eccedente i 24 mesi:

  • lavoratori over 50;
  • lavoratori under 35 anni che siano senza impiego da sei mesi o che vivano con una o più persone a carico;
  • lavoratori in CIGS da almeno sei mesi o che siano disoccupati dal medesimo tempo;
  • lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere, mostre (compresi tra 15 giorni prima e dopo l’evento), nei progetti a durata predeterminata o nell’ambito di specifiche commesse, ordini o incarichi temporanei.

L’utilizzo delle suddette causali, a partire dal 1° gennaio 2027, è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di un numero di lavoratori pari al 20% dei contratti a termine cessati nell’anno precedente, che siano stati stipulati per le medesime ragioni. Restano esclusi dal computo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Le ipotesi sopra individuate costituiscono elemento di riferimento anche per le agenzie di somministrazione.

Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori somministrati a tempo indeterminato che abbiano svolto presso la stessa impresa mansioni di pari livello e categoria legale per oltre 48 mesi complessivi (anche non continuativi) maturano il diritto all’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’impresa utilizzatrice. A tal fine, non rilevano i periodi di missione svolti fino al 31 dicembre 2025.

È previsto l’aumento del monte ore annuo utilizzabile per l’orario plurisettimanale che passa da 80 a 96 ore.

In tema di permessi sono disposti:

  • il riconoscimento, a decorrere dal 2027, ai lavoratori turnisti (non addetti al settore siderurgico) su 18 o più turni settimanali, di un permesso aggiuntivo di 4 ore annue nonché, a decorrere dal 2028, per coloro che lavorano su 21 turni di un ulteriore permesso di 4 ore;
  • l’incremento da 5 a 7 giornate della quota di permessi annui retribuiti (c.d. PAR) utilizzabile per la fruizione collettiva, la riduzione da 10 a 7 giorni del preavviso per quella individuale e l’introduzione della possibilità di fruire dei PAR anche a gruppi di 2 ore, anziché 4;
  • la possibilità, nelle aziende con più di 150 dipendenti, per i lavoratori migranti con più di 5 anni di anzianità di servizio di richiedere un’aspettativa della durata minima di un mese e massima di due, non frazionabili, per raggiungere i propri familiari nel Paese di origine.

Ai fini del diritto al passaggio al livello superiore, è incremento il periodo di svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle dell’inquadramento assegnato.

In particolare, per i livelli più bassi, il periodo continuativo passa da 30 a 60 giorni, mentre quello non continuativo da 75 a 120 giorni nell’arco di un anno o 6 mesi nell’arco di tre anni. Per i livelli più alti (da B1 ad A1), il periodo sale a 4 mesi continuativi ovvero 9 mesi non continuativi.

È espressamente disposto che nella scelta degli appaltatori debbano essere garantite legalità e correttezza.

In tal senso, la committente deve pretendere che l’appaltatrice applichi il CCNL di categoria confacente alle attività eseguite, firmato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e che rispetti tutte le norme previdenziali e di sicurezza.

Per le imprese con oltre 400 dipendenti (c.d. grandi aziende) è obbligatoria, almeno due volte l’anno, un’informativa alla RSU sugli appalti diretti eseguiti presso l’unità produttiva recante: il nome dell’appaltatore, il CCNL applicato, la durata, l’oggetto del contratto e il numero medio di lavoratori impiegati.

Nelle gare d’appalto, a parità di qualità e condizioni tecnico-economiche, è considerato, in ogni caso, elemento positivo l’applicazione del CCNL Metalmeccanici in commento.

In caso di cambio appalto nelle grandi aziende, è promosso lo scambio di informazioni tra l’impresa uscente e quella subentrante per favorire la continuità occupazionale e contrastare la concorrenza sleale.

Infine, le parti sociali hanno deciso di istituire una sezione dell’Osservatorio nazionale sugli appalti con una banca dati di appaltatori «prequalificati» che garantiscano standard minimi sociali, retributivi e di genere, da mettere a disposizione delle aziende del settore.

Dal 1° gennaio 2026, sono riconosciuti ai genitori di figli fino a 4 anni di età tre giorni di permesso annuo retribuito in caso di malattia degli stessi.

Durante tali giorni, al lavoratore spetta un’indennità a carico dell’azienda pari all’80% della normale retribuzione.

Sono testualmente recepite le previsioni di cui alla Legge n. 106/2025 secondo cui i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare), con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, una volta esauriti i periodi di assenza giustificata spettanti a qualunque titolo possono fruire di:

  • 24 mesi (continuativi o frazionati) di congedo non retribuito. Durante tale periodo il prestatore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non può svolgere altre attività lavorative. Alla scadenza del congedo, ove la mansione lo consenta, il lavoratore ha priorità nell’accesso alla modalità di lavoro agile;
  • 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami, analisi e altre cure. Tale diritto spetta anche ai genitori di figli minorenni affetti da una delle suddette patologie.

Inoltre, i lavoratori con disabilità, al superamento del periodo di comporto, beneficiano di un’ulteriore estensione della conservazione del posto (da 30 a 60 giorni a seconda dell’anzianità di servizio) con un’integrazione economica a carico dell’azienda fino all’80% della retribuzione.

Le misure sopra descritte decorrono dal 1° gennaio 2026.

L’accordo potenzia gli strumenti per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nella misura in cui:

  • sono istituzionalizzati brevi momenti formativi in materia di sicurezza, da svolgersi durante l’orario di lavoro (c.d. break formativi), che divengono obbligatori nelle unità produttive con più di 200 addetti;
  • è disposta in tutte le imprese la valutazione delle cause degli infortuni dopo un incidente per prevenire il loro ripetersi (cd. analisi post-incidentale);
  • i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) neoeletti devono ricevere 8 ore di formazione aggiuntiva sui rischi specifici aziendali.

In considerazione della costituzione dello strumento MetApprendo, volto a realizzare i servizi di pianificazione e fruizione del diritto alla formazione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è previsto a carico del datore il versamento di un contributo pari a 1,50 euro annui per ciascun lavoratore, da corrispondersi entro il mese di aprile.

Toffoletto De Luca Tamajo è a disposizione per qualsiasi supporto e/o chiarimento.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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