Last Updated on Marzo 5, 2020
Si sono moltiplicati negli ultimi giorni gli interventi in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ecco le novità ad oggi.
Misure generali
Il DPCM del 1 marzo 2020 ha sostituito i precedenti provvedimenti del 23 e del 25 febbraio, unificando e riordinando le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un ulteriore DPCM del 4 marzo 2020 ha introdotto modifiche e integrazioni.
L’Italia risulta oggi divisa, ai fini delle differenti misure da adottare, in tre parti: gli undici Comuni già costituenti la cd. zona rossa; tre regioni (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna) oltre ad alcune province (Pesaro Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona) che formano ora la cd. zona gialla; il resto del territorio nazionale.
La novità più importante rispetto ai decreti precedenti è la possibilità per il datore di lavoro di attuare lo smart working in forma semplificata (cioè senza accordo individuale e con informazione sui rischi “standard” a mezzo email) in tutta Italia sino al 31 luglio 2020 (il cd. periodo di emergenza).
Per quanto riguarda la comunicazione obbligatoria dell’attivazione dello smart working sul portale Cliclavoro, è stata implementata dal 4 marzo 2020 una speciale procedura semplificata che consente, per il periodo di emergenza, di effettuare la comunicazione con modalità massiva e non per singolo dipendente.
Ecco le altre principali disposizioni che interessano i rapporti di lavoro:
ZONA ROSSA
(Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò)
Fino all’8 marzo 2020
- Sospensione delle attività lavorative per tutte le imprese, tranne quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità
- Interdizione al lavoro per chi risiede o ha domicilio nella zona, anche se l’impresa ha sede fuori di essa
Che cosa può fare il datore di lavoro?
- disporre lo smartworking in forma “semplificata”
- In alternativa, sospendere il rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con il conseguente venire meno dell’obbligo retributivo. E’ possibile utilizzare gli istituti contrattuali individuali quali ferie e permessi. Possono intervenire la Cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario o la Cassa integrazione in deroga alle condizioni indicate nel DL 2 marzo 2020 n. 9 (vedi infra).
ZONA GIALLA
(Regioni: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna; Province: Pesaro Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza, Cremona)
Fino all’8 marzo 2020
- Apertura di musei, luoghi culturali e esercizi commerciali a condizione che siano attuate misure di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti
- Attività di ristorazione per i soli posti a sedere
- Adozione in via privilegiata, nello svolgimento di incontri o riunioni, di modalità di collegamento da remoto
- Nelle province elencate chiusura al pubblico nelle giornate di sabato e domenica degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, tranne farmacie e para farmacie e punti vendita di generi alimentari
- In Lombardia e in provincia di Piacenza sospensione delle attività di palestre, piscine, centri benessere e termali
Che cosa può fare il datore di lavoro?
- disporre lo smartworking in forma “semplificata”
- In alternativa, nelle attività chiuse al pubblico o ivi comprese, dove vi è solo la sospensione dell’attività didattica può essere svolta attività lavorativa “interna” (ad esempio, scuole).
- E’ possibile utilizzare gli istituti contrattuali individuali quali ferie e permessi. Possono intervenire la Cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario o la Cassa integrazione in deroga alle condizioni
indicate nel DL 2 marzo 2020 n. 9 (vedi infra).
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
- Sospensione di tutte le attività didattiche tranne quelle a distanza fino al 15 marzo 2020
- Sospensione e/o differimento di ogni attività convegnistica o congressuale fino al 3 aprile 2020
- Sospensione di manifestazioni ed eventi che comportano affollamento di persone, di eventi e competizioni sportive tranne quelli a porte chiuse o senza la presenza di pubblico fino al 3 aprile 2020
Che cosa può fare il datore di lavoro?
- Disporre lo smartworking in forma “semplificata” sino al 31 luglio 2020
- Ricorrere agli ammortizzatori sociali ordinari (ove ve ne siano i requisiti)
- Ridurre per quanto possibile le occasioni di contatto e di affollamento
- Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi
- Adottare misure igieniche di prevenzione generale del contagio, informare e aggiornare i dipendenti, mettere a disposizione soluzioni disinfettanti.
Ammortizzatori sociali
Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto disposizioni volte a semplificare, ovvero a consentire in deroga alle norme ordinarie, l’accesso agli ammortizzatori sociali. Per ciascuna misura, sono stanziati limiti massimi di spesa.
ZONA ROSSA
- I datori di lavoro che, avendone i requisiti, presentino domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sono dispensati dalla procedura di informazione e consultazione sindacale. La disposizione si applica anche ai datori che abbiano unità produttive fuori dalla zona rossa relativamente a lavoratori domiciliati o residenti in questi luoghi e impossibilitati a rendere la prestazione lavorativa. Il periodo di sospensione, che non può essere superiore a tre mesi, non viene conteggiato ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale.
- E’ possibile chiedere l’interruzione della CIGS già in corso al fine di fruire del trattamento di CIGO.
- E’ previsto l’intervento della Cassa integrazione in deroga, per le imprese escluse dal campo di applicazione delle tutele ordinarie in materia di sospensione e riduzione di orario. La domanda deve essere presentata alla Regione. Il periodo di sospensione dal lavoro non può superare i tre mesi, e il trattamento è concesso esclusivamente con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS.
LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA
- per i datori di lavoro, esclusi dalle tutele ordinarie, con unità produttive in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (ma non nei Comuni in zona rossa), o con unità produttive al di fuori di dette regioni limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati nelle predette regioni, è possibile ricorrere alla cassa integrazione in deroga per un periodo massimo di un mese, a condizione che sussista una situazione di “accertato pregiudizio”, conseguente alle ordinanze emanate dal Ministero della Salute nell’ambito dei provvedimenti volti a contenere la diffusione del virus CODIV-19, e previo accordo sindacale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La domanda va presentata alle Regioni.
Privacy
Con una nota del 2 marzo 2020 il Garante della Privacy è intervenuto negando la possibilità per i datori di lavoro di procedere ad indagini autonome (anche tramite semplici questionari) nei confronti dei propri dipendenti in ordine alla presenza o meno di sintomi influenzali, agli spostamenti effettuati e in generale a vicende relative alla sfera privata. Il Garante ha chiarito che la finalità di prevenzione e diffusione del Coronavirus deve essere perseguita dai soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a segnalare la provenienza da un’area a rischio.
Chi posso contattare per saperne di più?
Per supportare le aziende, abbiamo costituito un team specializzato e dedicato a questa emergenza, coordinato dai nostri partner Aldo Bottini e Lea Rossi, ai quali potete rivolgervi per ogni necessità (sab@toffolettodeluca.it)
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