Newsflash: Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di premi di risultato

Last Updated on Luglio 1, 2020

Come certamente ricorderete, con la risposta ad interpello n. 456 del 31 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate aveva fatto intendere che in caso di sottoscrizione in corso d’anno di un accordo istitutivo di un premio aziendale, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento avrebbe potuto riguardare solo la quota parte del premio riferibile al periodo successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo. 

A chiarimento dei numerosi dubbi interpretativi che si sono medio tempore creati, con la Risoluzione 36/E del 26 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che la data di sottoscrizione del contratto aziendale che istituisce un premio di risultato non ha necessariamente effetti diretti sulla determinazione, in sede di erogazione, dell’ammontare del premio agevolabile ai sensi della Legge 208 del 2015. 

Infatti, posto che il raggiungimento degli obiettivi di incrementalità a cui è subordinata l’erogazione del premio deve essere incerto al momento della sottoscrizione dell’accordo, non vi è alcuna data ultima oltre la quale le società non possano attestare, sotto la propria responsabilità, che gli obiettivi non siano già stati raggiunti e, di conseguenza, che la maturazione del premio non sia già certa, applicando, conseguentemente, sull’intero importo, l’imposta sostitutiva del 10% qualora il risultato incrementale venga effettivamente raggiunto al termine del periodo di misurazione. L’Amministrazione finanziaria ribadisce inoltre, come aveva già fatto in altre Circolari, che è sufficiente che i criteri di misurazione siano determinati con ragionevole anticipo rispetto all’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

Viceversa, sempre secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, nei casi in cui il premio aziendale non soddisfi i requisiti richiesti per beneficiare dell’applicazione della normativa agevolativa in esame e venga, conseguentemente, modificato in corso d’anno senza tuttavia nulla disciplinare in merito all’ammontare del premio che rimarrebbe quello stabilito dal contratto originario, come nel caso oggetto del richiamo interpello n. 456 del 31 ottobre 2019, dovrà operarsi una rideterminazione dell’ammontare del premio di risultato agevolabile, applicando la detassazione solo sulla quota parte riferibile al periodo successivo alla data di sottoscrizione del nuovo contratto.

Sebbene dunque resti confermato che i criteri di misurazione degli obiettivi a cui subordinare i premi di risultato debbano essere fissati con ragionevole anticipo rispetto all’eventuale raggiungimento dell’incrementalità degli obiettivi stessi, i chiarimenti da ultimo forniti dall’Agenzia delle Entrate potranno certamente rivelarsi di grande utilità per la formalizzazione o la revisione di accordi per la definizione degli obiettivi a cui subordinare i premi di risultato del 2020 e dei prossimi anni, soprattutto in funzione delle circostanze eccezionali che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e delle già evidenti ripercussioni sui risultati aziendali.

 

Chi posso contattare per saperne di più?


Il nostro team dedicato dell’area Fiscale, Welfare e Compensation&Benefits è a completa disposizione per qualsiasi chiarimento. Può contattare il suo responsabile, Dott. Diego Paciello, all’indirizzo stax@toffolettodeluca.it, o il Suo contatto abituale dello Studio.

Immigrazione: nuove regole UE sul permesso unico Maggio 3, 2024 - Il 30 aprile è stata pubblicata la Direttiva 2024/1233 che incorpora, modificandola, la precedente Direttiva 2011/98/UE istitutiva del permesso unico rilasciato in favore dei cittadini dei paesi terzi che intendano soggiornare e lavorare in uno Stato membro. La previsione di una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia ... Leggi tutto
Conversione DL PNRR 4: ancora novità per gli appalti Maggio 2, 2024 - Nel confermare l’apparato sanzionatorio penale previsto nel Decreto per l’interposizione illecita (vedi la ns. newsflash «Pubblicato il nuovo Decreto PNRR 4» del 7.03.2024), la legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024 interviene nuovamente sulla disciplina degli appalti. È ora disposto che al personale impiegato nell’appalto e nel subappalto sia riconosciuto un trattamento non ... Leggi tutto
Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile Parità di genere: attenzione alle scadenze per il rapporto biennale e l’esonero contributivo Aprile 12, 2024 - Il termine per la trasmissione del Rapporto biennale 2022-2023 sulla situazione del personale maschile e femminile è differito dal 30 aprile al 15 luglio 2024. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, le imprese che occupano più di 50 dipendenti devono elaborare un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e inviarlo, con cadenza biennale, al Ministero del lavoro, alle rsa, al Consigliere regionale di parità e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del CdM.
digital nomad Immigrazione: operative le regole per l’ingresso e il soggiorno dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto Aprile 8, 2024 - Il 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 29 febbraio 2024 ed è ora operativa la previsione che permette l’ingresso in Italia ai cittadini stranieri che svolgano, in via autonoma o per un’impresa anche non stabilita nel nostro Paese, un’attività lavorativa altamente qualificata mediante strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto. Detti soggetti sono ammessi in Italia indipendentemente dalle quote stabilite nella programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro degli extracomunitari. Il Decreto si applica ai lavoratori autonomi (nomadi digitali), a quelli subordinati e ai collaboratori le cui modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (etero-organizzati).