Decreto Pasqua 2021

Last Updated on Marzo 16, 2021

In considerazione della maggiore diffusione del virus e delle sue varianti, il Governo ha disposto, con il Decreto Legge del 13 marzo 2021 n. 30, un’ulteriore stretta agli spostamenti in vista dell’approssimarsi delle festività pasquali e ha introdotto misure a tutela dei genitori lavoratori. 

Il provvedimento è intervenuto ad integrazione e parziale modifica delle regole già stabilite con:

  • il DPCM del 2 marzo 2021 che contiene le restrizioni applicabili sino al 6 aprile nelle cd. quattro zone (da bianca a rossa) in cui può essere suddivisa la Nazione;
  • il DL n. 2/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 29 del 12 marzo che ha confermato, da un lato, la proroga dello stato di emergenza sino al 30 aprile p.v. e, dall’altro, il divieto di spostamento in entrata e in uscita dalle regioni sino al 27 marzo, salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.

Di seguito la sintesi delle nuove previsioni.

SPOSTAMENTI  

Periodo dal 15 marzo al 6 aprile 2021

Il provvedimento dispone, dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, l’applicazione nei territori in area gialla delle misure attualmente previste per la zona arancione quali:

  • il divieto di spostamento in entrata e in uscita dalla regione nonché in un comune diverso da quello di residenza/abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute;
  • la possibilità di spostarsi dai comuni con più di 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini (con esclusione dei capoluoghi di provincia);
  • il divieto di circolare all’interno del territorio comunale dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo (cd. coprifuoco), salvo che per esigenze lavorative, di necessità o di salute. Per la restante parte della giornata è consentito a un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni e ai disabili o non autosufficienti conviventi) spostarsi verso un’altra abitazione privata sempre nel proprio comune.

Festività pasquali 

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile tutta l’Italia, ad eccezione delle aree bianche (allo stato, solo la Sardegna), è in zona rossa ma è consentito spostarsi verso un’altra abitazione privata, all’interno della propria regione, una volta al giorno e nel limite massimo di due persone unitamente ai figli di età inferiore a 14 anni e a eventuali disabili conviventi. 

IDENTIFICAZIONE ZONA ROSSA 

Irrigidito, dal 15 marzo al 6 aprile, il criterio di individuazione delle zone cd. rosse nelle quali rientrano le regioni in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri sinora utilizzati tra cui il cd. RT (indice di trasmissibilità del virus). Resta ferma la facoltà per i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, nonché ulteriori restrizioni nelle: (i) province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o (ii) nelle aree in cui la circolazione di varianti determini alto rischio di diffusione o induca malattia grave.

MISURE PER I GENITORI 

Il provvedimento, colmando il vuoto normativo creatosi nel 2021, ha introdotto – con   alcune integrazioni – nuovamente le disposizioni a favore dei lavoratori genitori già previste dai decreti Agosto e Ristori. 

Smart working

Riconosciuto sino al 30 giugno 2021 il diritto allo smart working di uno dei genitori di minori di 16 anni per un periodo pari, anche solo parzialmente, alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza, 
  • dell’infezione da Covid-19 contratta dal figlio, 
  • della quarantena disposta dall’ASL a seguito di contratto ovunque avvenuto.

Congedo 

In alternativa allo smart working, sino al 30 giugno 2021, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta con tale modalità, uno dei genitori di figli minori di 14 anni può astenersi dal lavoro con diritto, in luogo della retribuzione, a un’indennità pari al 50% della stessa con contribuzione figurativa. Viceversa, i genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione o indennità (né riconoscimento di contribuzione figurativa), con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto. 

Il congedo in questione è concesso anche a uno dei genitori di figli disabili iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata prevista la chiusura. 

A favore dei genitori che, nel periodo dal 1° gennaio al 13 marzo 2021, abbiano già fruito dei congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del TU sulla maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001), è inoltre prevista la facoltà di chiedere retroattivamente la conversione di detti congedi nell’astensione di nuova introduzione, con la precisazione che i periodi già fruiti non sono comunque computati e indennizzati a titolo di congedo parentale. 

Bonus baby-sitting 

Sino al 30 giugno 2021 i genitori lavoratori autonomi, gli iscritti alla gestione separata Inps, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari pubblici o privati possono fruire di uno o più bonus nel limite di 100 euro settimanali per l’acquisto di servizi di baby-sitting sempre nei casi di DAD, figli contagiati o in quarantena. 

Il bonus spetta solo se l’altro genitore non sia beneficiario di altre tutele o del nuovo congedo e, in ogni caso, in alternativa alle misure previste nel Decreto. 

Per la fruizione di tale beneficio è confermato l’utilizzo del libretto di famiglia o il pagamento direttamente al richiedente nei casi di iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi ed educativi per l’infanzia. 

Ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps il contributo verrà riconosciuto successivamente alla comunicazione da parte delle casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Alternanza delle misure

Il provvedimento, infine, precisa che per i giorni in cui un genitore sia in smart working, fruisca del congedo, non svolga alcuna attività lavorativa o sia sospeso dal lavoro, l’altro non può beneficiare delle nuove tutele (congedo o bonus), salvo il caso in cui abbia altro figlio minore di 14 anni con partner che non ne stia già godendo. 

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