Conversione DL 1/2022

Last Updated on Giugno 15, 2022

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 18 del 4 marzo 2022 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 1/2022 che ingloba, abrogandolo, anche il Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio scorso.

Di seguito una sintesi delle novità introdotte nonché delle misure confermate di interesse per le imprese e per i lavoratori. 

Sostituzione di lavoratori privi di GP (art. 3, comma 1, lett. c)

Con riferimento alla condizione del lavoratore sospeso poiché sprovvisto di Green Pass, è precisato che egli ha diritto al rientro immediato in servizio non appena ottenga detto Certificato, salva l’ipotesi in cui il datore lo abbia sostituito con altro lavoratore.

Si ricorda che l’impresa ha la facoltà di sospendere il lavoratore dopo il quinto giorno di mancata presentazione della Certificazione per un periodo corrispondente a quella del contratto stipulato per la sua sostituzione; contratto che non può essere superiore a 10 giorni, rinnovabili sino al 31 marzo 2022 o sino al 15 giugno 2022 per gli over 50. 

Smart working per i genitori di disabili (art. 5 ter)

Reintrodotto fino alla cessazione dello stato di emergenza (attualmente 31 marzo 2022) il diritto al lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (c.d. BES). Il diritto è riconosciuto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore  non lavoratore e che l’attività lavorativa di chi richiede lo smart working non debba essere svolta, necessariamente, in presenza. 

Ai genitori dipendenti pubblici che si trovino nelle medesime condizioni appena indicate è, invece, riconosciuta esclusivamente la priorità per l’accesso al lavoro agile. 

Conferma altre misure 

La Legge conferma altresì le seguenti misure:

  • l’obbligo vaccinale sino al 15 giugno 2022 per i cittadini italiani ed europei residenti in Italia nonché per gli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro territorio che abbiano già compiuto cinquant’anni o li compiano entro tale data (art. 1);
  • l’obbligo di Green Pass Rafforzato per i soggetti che abbiano compiuto cinquant’anni (o che li compiano entro il 15 giugno 2022) e che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nei settori pubblico e privato (art. 1);
  • la durata illimitata delle Certificazioni verdi rilasciate dopo la terza somministrazione di vaccino (c.d. booster) e dopo la guarigione del soggetto che abbia completato il ciclo vaccinale primario o che abbia ricevuto la terza dose (art. 2 bis);
  • la validità di sei mesi, a decorrere dall’avvenuta guarigione, del Green Pass rilasciato a coloro che abbiano contratto il virus oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose (art. 2 bis);  
  • la possibilità per gli stranieri di accedere alle attività per le quali in Italia è previsto il Green Pass Rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, qualora siano guariti o vaccinati con un vaccino autorizzato/equivalente da più di 6 mesi o con vaccino non autorizzato/equivalente (art. 2 quater);  
  • le regole per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico (art. 3 sexies) con relativa possibilità, fino al 31 marzo 2022, per i genitori lavoratori subordinati di minori di 16 anni o autonomi con figli minori di 14 di astenersi, in tutto o in parte, dalla prestazione nei casi di contagio, quarantena o sospensione dell’attività didattica.

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