Last Updated on Dicembre 30, 2022
Il 29 dicembre 2022 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente la Legge n. 197 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e il Decreto Legge n. 198 contenente le “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
Di seguito una sintesi delle principali misure a sostegno delle imprese.
Agevolazioni fiscali e contributive
In tema di incentivi si segnalano:
- la riduzione nel 2023 dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato e alle partecipazioni agli utili, entro il limite massimo di 3.000 € annui (comma 63);
- lo sgravio – per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 – sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore nella misura del 2%, a condizione che la retribuzione mensile non ecceda l’importo di 2.692 € e del 3% se la medesima retribuzione non superi la somma di 1.923 € (comma 281);
- il riconoscimento di esoneri contributivi totali, nel limite massimo di 8.000 € annui, per le assunzioni effettuate nel 2023 di: (a) percettori del reddito di cittadinanza, b) giovani under 36 e c) donne svantaggiate in base a fattori come l’età, la durata della disoccupazione, il settore di specializzazione e il territorio in cui risiedono. Gli incentivi in questione sono, in ogni caso, subordinati all’autorizzazione della Commissione Europea (commi 294-299).
Previdenza
In materia pensionistica sono previste:
- l’introduzione della c.d. Quota 103 che consente il pensionamento anticipato dei soggetti che, nel corso del 2023, raggiungano 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva (commi 283-285). I lavoratori, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della citata “quota”, possono tuttavia scegliere di rimanere in servizio, chiedendo al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore di una somma pari alla quota di contribuzione a loro carico che l’azienda, invece di versare all’ente previdenziale, eroga dunque direttamente ai dipendenti (commi 286-287);
- la proroga per il 2023 dell’Ape sociale (i.e. un’indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici) per i soggetti che abbiano compiuto 63 anni di età e versino in specifiche condizioni di difficoltà (i.e. siano disoccupati, caregiver, invalidi o svolgano attività usuranti) (commi 288-291);
- la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna” per le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età di 60 anni (ridotta a 59 anni per le madri di un solo figlio e a 58 per quelle con due o più figli) e che si trovino in specifiche condizioni previste dalla legge (i.e. siano caregiver, invalide, licenziate o dipendenti di imprese in crisi) (comma 292);
- l’introduzione, per gli anni 2023-2024, di una disciplina speciale in materia di indicizzazione (i.e. perequazione automatica) dei trattamenti pensionistici (commi 309-310).
Smart working
È disposta la possibilità, fino al 31 marzo 2023, solo per i lavoratori fragili affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità (come individuate dal DM del 4 febbraio 2022) di chiedere e ottenere di lavorare in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione dello stipendio (comma 306).
Lavoro occasionale
È ampliato il ricorso al lavoro occasionale prevedendo: a) l’aumento da 5.000 € a 10.000 € del limite massimo annuale dei compensi che un utilizzatore può corrispondere alla totalità dei prestatori, b) l’utilizzo di siffatta tipologia contrattuale per coloro che occupino fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato, c) l’applicazione dell’istituto anche nell’ambito delle attività di discoteche e sale da ballo e d) una specifica disciplina per le prestazioni occasionali a tempo determinato nel settore agricolo (commi 342-354).
Misure a sostegno del reddito
In tale ambito sono previste:
- l’introduzione di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, con stanziamento delle relative risorse per gli anni 2023-2025 (comma 282);
- la riforma della disciplina del reddito di cittadinanza prevedendo: a) la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, a 7 del numero massimo di mensilità erogabili; b) l’obbligo per i beneficiari di frequentare un corso di formazione di 6 mesi nonché per i giovani tra i 18 e 29 anni, che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, di frequentare un percorso di istruzione funzionale al suo adempimento; c) la decadenza dal beneficio in caso di mancata accettazione della prima offerta di lavoro (non più “congrua”) e d) l’abrogazione dell’istituto a far data dal 1° gennaio 2024 (commi 313-318);
- la proroga per il 2023, con conseguente rifinanziamento del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, degli ammortizzatori sociali (cigs e mobilità in deroga) a beneficio delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese dei settori della pesca e dei call-center nonché della cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale per le imprese che cessino l’attività produttiva (commi 324-329).
Altre misure lavoristiche
Tra le novità per il mondo del lavoro vi sono anche:
- l’incremento dal 30% all’80% dell’indennità di un mese di congedo parentale fruibile dai genitori, in via alternativa, entro il sesto anno di vita del bambino. Tale previsione si applica con riferimento ai genitori che terminano il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022 (comma 359);
- la proroga dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 del termine entro cui i Fondi di solidarietà già costituiti devono adeguarsi alla riforma degli ammortizzatori contenuta nella Legge di Bilancio 2022 (art. 9, comma 3, DL Milleproroghe);
- la previsione secondo cui le domande di accesso alla prestazione integrativa della cigs, presentate dal 1° gennaio al 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà del settore aereo, si considerano validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza (art. 9, comma 5, DL Milleproroghe);
- il rinvio dal 1° gennaio al 1° luglio 2023 dell’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo (art. 16, comma 1, DL Milleproroghe).
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