Last Updated on Agosto 23, 2023
Il 16 agosto 2023 è stata pubblicata la Legge di conversione n. 112 del Decreto Legge n. 75 del 22 giugno 2023 (c.d. DL PA-bis) che ha introdotto all’art. 27 del T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/98) un’ulteriore ipotesi di ingresso in Italia, per motivi di lavoro, da parte di cittadini stranieri senza la necessità di rispettare i limiti quantitativi definiti con il Decreto Flussi. In particolare, si tratta dei lavoratori che siano stati, per almeno 12 mesi nell’arco dei 48 antecedenti la richiesta, dipendenti di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati non appartenenti all’Unione Europea. Tali soggetti potranno, dunque, fare ingresso nel nostro Paese al di fuori delle quote, al fine di prestare attività lavorativa nelle suddette sedi presenti sul territorio italiano.
Dal punto di vista procedurale, anche per tali soggetti (così come già previsto per i dirigenti, il personale altamente specializzato e per i professori universitari) il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Riguardo, invece, alle quote di ingresso per l’anno 2022, il DPCM del 19 luglio 2023 – pubblicato in GU il successivo 14 agosto – integrando la soglia prevista dal Decreto Flussi del 29 dicembre scorso ha ampliato di ulteriori 40.000 unità (a valere sulle istanze già presentate) l’ingresso in Italia di cittadini stranieri per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero.
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