È stato pubblicato il Decreto Legge n. 131 del 16 settembre 2024 (cd. Salva Infrazioni) che interviene anche sulla disciplina dei contratti di lavoro a termine dando seguito alle indicazioni della procedura di infrazione con la quale l’UE ha richiesto all’Italia di allineare la normativa interna alla Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.
Fino ad oggi nel settore privato, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, se un lavoratore ottiene in giudizio la conversione di un rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato ha diritto, per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto, ad un’indennità onnicomprensiva variabile tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità. Siffatto importo viene determinato tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio del lavoratore nonché del comportamento e delle condizioni delle parti e può essere ridotto alla metà in presenza di disposizioni collettive recanti procedure di stabilizzazione.
Il legislatore, con il DL Salva Infrazioni, introduce, oggi, la possibilità per il giudice di riconoscere un indennizzo anche in misura superiore alle 12 mensilità, qualora il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno ed elimina la riduzione rimessa ai contratti collettivi.
Il provvedimento interviene anche sull’attuale disciplina del rapporto a termine nel pubblico impiego. Viene, infatti, modificato l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui in presenza di una violazione della normativa relativa all’assunzione o all’impiego di lavoratori – ferma restando l’impossibilità di costituire un rapporto a tempo indeterminato con la PA – il lavoratore può ottenere un risarcimento del danno. È ora espressamente previsto che, nel caso di abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti a termine, tale indennizzo sia compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in base al numero dei contratti intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno.
In sostanza, quindi, sia nel settore privato che in quello pubblico, in presenza di contratti a termine illegittimi, si riconosce al giudice la possibilità di superare la misura massima del risarcimento previsto dalla legge, sempre che il lavoratore dia prova del maggior danno subito.
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