Travel Risk Management: la global mobility in sicurezza

Dopo la fine della pandemia, la mobilità internazionale ha ripreso piede e si è sviluppata in nuove forme anche a seguito dell’abbattimento delle barriere geografiche grazie al lavoro da remoto. La forza lavoro delle grandi imprese è ormai internazionale ed i lavoratori si muovono frequentemente da un Paese all’altro. Al contempo, il contesto internazionale è sempre più instabile ed i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori che si recano all’estero sono molteplici (logistici, climatici, biologici, politici, bellici, etc.).

D’altra parte i datori di lavoro sono tenuti a tutelare la salute e sicurezza dei propri lavoratori, non solo quando si trovano presso la sede aziendale in Italia ma anche nei viaggi all’estero e le responsabilità del datore di lavoro possono variare a seconda del tipo di mobilità internazionale (trasferta, distacco, trasferimento all’estero, etc.) e quindi del ruolo assunto dall’eventuale soggetto ospitante.

Risulta cruciale quindi per i datori di lavoro comprendere quali azioni adottare per assicurare la salute e sicurezza dei propri lavoratori anche all’estero. 

Linee guida comuni a livello internazionale sono state elaborate e cristallizzate in materia di Travel Risk Management con lo standard ISO 31030:2021. 

In più a gennaio 2025 è stato reso pubblico in Italia il Documento di Orientamento Professionale per il Medico Competente: aspetti pratico-gestionali del lavoratore all’estero dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML).

Esistono quindi chiari riferimenti sia a livello internazionale che italiano che dettano i parametri della compliance in questo ambito, cui potranno rifarsi i giudici e che i datori di lavoro non possono più trascurare. 

Ma andiamo con ordine.

La responsabilità del datore di lavoro italiano in materia di salute e sicurezza è sancita nel codice civile[1]: «L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Si tratta di una norma di portata molto ampia ed elastica che comporta quindi l’obbligo di continuo aggiornamento per i datori di lavoro al fine di individuare le misure idonee sulla base della tecnica e delle conoscenze di tempo in tempo disponibili.

In caso di invio di lavoratori in ambito UE, bisognerà considerare che:

  • la legge scelta dalle parti non può privare il lavoratore della protezione assicuratigli dalle disposizioni inderogabili della normativa che sarebbe applicabile in assenza di scelta; ove il dipendente lavori abitualmente all’estero seppur con contratto di lavoro italiano, potrebbe diventare applicabile la normativa inderogabile locale in materia di salute e sicurezza[2];
  • la normativa in materia di salute e sicurezza è generalmente inclusa dai Paesi dell’UE tra le norme di applicazione necessaria[3], applicabili ai lavoratori presenti nel loro territorio a prescindere dalla legge scelta dalle parti e dal requisito dell’abitualità;
  • la salute e sicurezza sul lavoro è tra le materie in cui devono essere assicurati ai lavoratori distaccati secondo la normativa prevista del paese ospitante[4].

Con riferimento all’invio di lavoratori in Paesi extra-UE, per i lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero bisogna prevedere idonee misure di sicurezza[5].

Dal quadro normativo emerge quindi che, anche quando i lavoratori vengono inviati all’estero, il datore di lavoro italiano sarà tenuto a garantire standard di sicurezza non inferiori a quelli assicurati in Italia e dovrà anzi eventualmente verificare se non siano necessarie misure ulteriori in conformità alla normativa del Paese di destinazione.

Per assicurare la compliance allora le linee guida internazionali ed italiane diventano uno strumento chiave.

La International Organization for Standardization (ISO) è un’organizzazione non governativa internazionale che si occupa, dal 1946, di definire e pubblicare norme tecniche per assicurare standard e processi uniformi a livello globale. Le norme vengono definite da comitati di tecnici, col supporto di organizzazioni internazionali, governative e non.

Nel 2021 è stata pubblicata la ISO 31030 relativa al Travel Risk Management (TRM), volta a supportare le società tenute ad adempiere al proprio obbligo di protezione dei dipendenti («duty of care») in tutto il mondo.

Il TRM comporta la necessità di valutare preventivamente i rischi presenti nei diversi Paesi e adottare le misure volte a prevenirli o agire tempestivamente nel caso di infortuni. L’obiettivo della ISO è illustrare quali siano i fattori da considerare sia nella fase di valutazione del rischio che di prevenzione e gestione dello stesso.

Come illustrato nella ISO 31030, è fondamentale per le aziende avere una comprensione chiara dei fattori che possono influenzare il TRM, sia esterni (es. il contesto politico, socio-economico, culturale, religioso, legale; il livello di criminalità; la qualità e affidabilità dei mezzi di trasporto e di comunicazione; i fattori ambientali o geologici; i potenziali rischi alla salute; la qualità del sistema sanitario e degli alloggi) che interni (es. il tipo di viaggi; le risorse, tecniche e strumenti necessari per gestire i rischi di viaggio; i sistemi di informazione e i processi; la governance, la struttura, i ruoli e le responsabilità nell’impresa; il settore in cui opera l’impresa).

È fondamentale quini per le aziende redigere una policy che indichi la strategia di TRM della società – in conformità con le dettagliate istruzioni contenute nella ISO – e definisca le procedure da seguire per identificare i rischi e prevenirli o contenerli, nonché i ruoli e le responsabilità interne all’azienda ed infine formare i lavoratori nonché monitorarli durante i viaggi.

Un alleato chiave delle aziende per definire in quali siano le misure idonee ad implementare la ISO 31030 è il medico competente, cui sono prioritariamente rivolte le recenti linee guida contenute nel Documento di Orientamento Professionale per il Medico Competente: aspetti pratico-gestionali del lavoratore all’estero, reso pubblico nel gennaio 2025 dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML).

Secondo tale documento «nel caso di lavoratori all’estero, il processo di valutazione dei rischi si caratterizza “sin dalla fase di identificazione dei pericoli” (“Hazard Identification” step) per la specificità dei fattori di rischio oggetto della valutazione, al punto che alcuni di questi assumono il valore di “fattore di rischio” solo se evidenziati nelle attività svolte all’estero, ed al contrario, mai sarebbero elementi oggetto della posizione di garanzia del Datore di Lavoro verso il lavoratore sul suolo nazionale».

Il TRM richiede pertanto una specifica attività di valutazione del rischio e misure ad hoc, ulteriori rispetto a quelle solitamente adottate in azienda.  

Conclusioni

È responsabilità delle imprese assicurarsi che la mobilità internazionale dei lavoratori si svolga in sicurezza e il recente Documento di Orientamento Professionale per il Medico Competente: aspetti pratico-gestionali del lavoratore all’estero, recependo le indicazioni della ISO 31030, diventa uno standard di riferimento per valutare la compliance aziendale. Un compito non più procrastinabile se si hanno lavoratori all’estero.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it

[1] Art. 2087 c.c.

[2] art. 8, comma 1, Regolamento 593/2008 (c.d. Regolamento di Roma I)

[3] Art. 8 Reg. Roma I di cui sopra

[4] direttiva CE 96/71

[5] l’art. 2, d.l. 317/1987, convertito, con modificazioni, in legge 398/1987

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