Last Updated on Maggio 13, 2022
Si discute da decenni circa i limiti e le modalità consentite per le verifiche di illeciti commessi dai dipendenti.
Riforme, sentenze e casi si sono susseguiti e hanno progressivamente definito una fattispecie all’incrocio tra progresso tecnologico, diritto alla riservatezza e protezione del patrimonio aziendale. Orientarsi non è sempre stato facile per l’imprenditore e non lo è oggi. Le recenti decisioni, tuttavia, hanno preso una direzione decisa e potrebbero essere il punto di svolta per il cammino accidentato dei controlli cosiddetti «difensivi».
Sent. Cass. Sez. Lav. n. 34092/2021, n. 25732/2021 e Ord. Trib. Genova Sez. Lav. 14/12/2021
Una recente ordinanza del Tribunale del Lavoro di Genova ha confermato integralmente, citandola parola per parola, una sentenza della Cassazione (n. 34092/2021) pronunciata – nella medesima ottica di un ulteriore precedente di legittimità (n. 25732/2021) – con l’esplicita intenzione di verificare la sopravvivenza e chiarire le caratteristiche dei c.d. controlli difensivi dopo la riforma che, nel 2015, ha riscritto l’articolo 4 della Statuto dei Lavoratori; norma che, per l’appunto, regolamenta confini e requisiti per i controlli a distanza dell’attività del dipendente.
Le pronunce sopra richiamate:
- ridisegnano i contorni della fattispecie, operando una interpretazione sistematica dell’art. 4 che tiene conto non solo della nuova formulazione dello stesso ma anche dell’impianto normativo di riferimento nel suo complesso, inclusa la normativa sulla privacy e l’aumento di importanza della stessa nell’ambito del diritto del lavoro successivamente al 2018;
- pongono al centro del proprio ragionamento il momento in cui l’illecito è stato commesso, il momento in cui è sorto il relativo sospetto e, da ultimo, il momento in cui le verifiche vengono poste in essere. In particolare, ogni verifica o trattamento del dato relativo al dipendente anteriore all’insorgere del sospetto comporta l’inutilizzabilità delle informazioni. Diventa, dunque, di cruciale importanza avere policy e procedure interne che comunichino con chiarezza quali dati siano conservati e come; ciò tanto da un punto di vista di policy sugli strumenti di lavoro che di informative privacy.
- limitano l’ambito e la modalità di applicazione dei controlli difensivi: grande rilievo è dato ad attività quali il corretto svolgimento dell’investigazione e l’assegnazione dell’incarico, il tempismo della stessa, le informative previste dalla legislazione in materia di riservatezza dei dati e dall’art. 4 Stat. Lav. (aspetti legati indissolubilmente nell’interpretazione delle Corti).
Cosa fare e chi contattare per saperne di più
In breve: il datore di lavoro può proteggersi da frodi ed illeciti ma farlo nel modo sbagliato rischia di compromettere tanto le investigazioni che i risultati. È necessario dotarsi in anticipo di regole trasparenti e utilizzarle quando si sospetta un illecito che metta a rischio il patrimonio aziendale.
Lo Studio mette a disposizione di tutti i clienti team specializzati per lo svolgimento di tutte le attività di cui sopra e in particolare:
- in materia di investigazioni aziendali;
- in materia di adempimenti privacy
In caso di interesse contattate il vostro referente dello Studio oppure i nostri team specializzati all’indirizzo: comunicazione@toffolettodeluca.it