Last Updated on Settembre 18, 2024
Il 27 febbraio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 14 di conversione, con modificazioni, del DL 198/2022 contenente le «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (c.d. Milleproroghe).
Di seguito il dettaglio delle nuove previsioni.
SMART WORKING
Super fragili
È prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità per i lavoratori pubblici e privati fragili, affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità (come individuate dal DM del 4 febbraio 2022), di chiedere e ottenere di lavorare in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione dello stipendio.
Fragili
É reintrodotto, sino al 30 giugno 2023, il diritto al lavoro agile anche per i lavoratori che, in base all’accertamento del medico competente, risultino maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione dell’età o dell’immunodepressione derivante da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità. Il diritto in questione è, in ogni caso, riconosciuto a condizione che la modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Genitori
É nuovamente previsto sino al 30 giugno 2023 il diritto allo smart working per i genitori di minori di anni 14, a condizione che la modalità agile sia compatibile con la natura della prestazione e che l’altro genitore non sia beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavori.
Strumenti informatici del dipendente
Sempre sino al 30 giugno 2023 il lavoro agile può essere svolto anche utilizzando strumenti informatici del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
SOMMINISTRAZIONE
Niente limiti di durata per le missioni dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro ancora per due anni. La legge, infatti, proroga sino al 30 giugno 2025 la previsione secondo cui, qualora il contratto tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore sia a tempo indeterminato, questi può essere somministrato, per periodi superiori a 24 mesi (anche non continuativi), senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ISOPENSIONE
Estesa fino al 2026 la possibilità (già prevista dalle leggi di Bilancio 2018 e 2021) di incentivare l’esodo dei lavoratori a cui manchino 7 anni per il raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento (c.d. isopensione) ai sensi dell’art. 4 della Legge Fornero. Tale norma prevede che, in caso di eccedenza di personale, al fine di incentivare l’uscita dei lavoratori più anziani, i datori di lavoro che occupino mediamente più di 15 dipendenti possano, nei contratti collettivi aziendali, impegnarsi a corrispondere ai lavoratori in esubero una prestazione economica di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe agli stessi e all’INPS la contribuzione previdenziale correlata sino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
FONDO NUOVE COMPENTENZE
È prorogata anche per il 2023 l’operatività del Fondo Nuove Competenze istituito, ai sensi dell’art. 88 del DL 34/2020 (c.d. Rilancio), per consentire alle imprese, mediante la sottoscrizione di intese collettive (a livello aziendale o territoriale), di rimodulare l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive, destinandone parte a percorsi formativi. Il Fondo finanzia – in tutto o in parte – i costi retributivi e contributivi delle ore di lavoro del personale impegnato nelle attività formative, secondo le modalità indicate dal Mistero del Lavoro.
Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it