Last Updated on Maggio 13, 2022
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 28 marzo 2022 n. 25 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter) recante misure volte a sostenere le attività economiche chiuse o che abbiano subito una significativa contrazione a causa della crisi economica determinata dall’emergenza COVID-19, nonché gli effetti derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. Il provvedimento ingloba, abrogandolo, anche il Decreto Legge n. 13/2022.
Di seguito una sintesi delle novità di interesse per le imprese e i lavoratori.
Settore turistico (art. 4)
È incrementata la dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo, destinato anche a finanziare misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator (anche costituiti dopo il 1° gennaio 2020) che abbiano subito nel 2021 una diminuzione del fatturato medio pari ad almeno il 30% rispetto a quello dell’anno 2019.
Ai datori operanti nei medesimi settori è, inoltre, riconosciuto l’esonero dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi Inail) fino a un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022. Lo sgravio è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
I lavoratori non subiranno nessuna penalizzazione ai fini dell’accumulo contributivo per la pensione, in quanto il provvedimento dispone che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione è cumulabile con altri sgravi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
L’operatività di tale misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Si ricorda, infine, che il nuovo incentivo si affianca all’esonero totale dei contributi già previsto dal Decreto in favore delle imprese del settore turistico e degli stabilimenti termali per le assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Nomadi digitali e lavoratori da remoto (art. 6-quinquies)
Il provvedimento prevede che i cittadini di un Paese terzo che svolgano un’attività lavorativa altamente qualificata (in via autonoma o per conto di un’impresa anche non stabilita in Italia), attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto, siano ora ammessi in Italia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 286/1998, indipendentemente dalle quote stabilite nella programmazione annuale dei flussi di ingresso per motivi di lavoro degli extracomunitari.
Tali soggetti possono, dunque, entrare in Italia senza il nullaosta al lavoro e ottenere un permesso di soggiorno per un periodo non superiore ad 1 anno, a condizione che dispongano di un’idonea assicurazione sanitaria e che siano rispettate le previsioni di natura fiscale e contributiva vigenti nel nostro ordinamento. È rimessa a un Decreto interministeriale, da adottarsi entro la fine del mese di aprile, la definizione delle modalità e dei requisiti per il rilascio del permesso in questione.
Contributo addizionale per gli ammortizzatori sociali (art. 7, comma 1)
È ampliata la platea dei datori (specificamente individuati nell’Allegato I al provvedimento) ai quali è riconosciuto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale qualora ricorrano agli ammortizzatori sociali ex D.Lgs. 148/2015 nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. In particolare, possono ora beneficiare dell’agevolazione in questione, in aggiunta alle imprese operanti nei settori turismo, ristorazione, ricreativo, trasporto e cultura, tra l’altro anche quelle tessili, addette al commercio all’ingrosso, al movimento merci relativo ai trasporti aerei, alla produzione di gelati, biscotti e altri prodotti da pasticceria, alla fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia, carta e cartone, nonché alla riparazione di macchine agricole, imbarcazioni, gioielli ed elettrodomestici.
Lavoratori con disturbi dell’apprendimento (art. 7, commi 2-bis e ss.)
Il provvedimento introduce specifiche misure per l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (c.d. DSA). In tal senso è previsto che tali soggetti, la cui condizione sia debitamente certificatea,siano destinatari di particolari tutele in tema di non discriminazione e pari opportunità, sia nella fase pre-assuntiva, mediante l’esecuzione di prove e colloqui che valorizzino le loro competenze, sia nella fase successiva la selezione, attraverso la predisposizione di un ambiente idoneo al loro inserimento nel contesto aziendale e alla loro realizzazione professionale.
Somministrazione di lavoro (art. 23-quater)
È prorogata dal 30 settembre al 31 dicembre 2022 l’efficacia della previsione secondo cui, qualora il contratto di somministrazione tra l’agenzia e l’utilizzatore sia a tempo determinato, quest’ultimo può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi (anche non continuativi), il medesimo lavoratore somministrato per il quale l’agenzia gli abbia comunicato l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Settore edile (art. 28-quater)
La legge – recependo l’art. 4 del DL 13/2022 – dispone che taluni benefici fiscali del settore edilizio siano riconosciuti a condizione che le imprese affidatarie di lavori di importo superiore a 70.000 euro, avviati successivamente al 27 maggio 2022, applichino i contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.