Last Updated on Febbraio 13, 2020
La segnalazione di due persone di nazionalità cinese in vacanza a Roma contagiate dal Coronavirus (nCoV) ha iniziato ad allarmare in Italia anche i datori di lavoro che occupano dipendenti a contatto con il pubblico o in distacco o in trasferta in aree già toccate dal virus o ancora di rientro da aree interessate dalla malattia.
A seguito di numerose richieste di chiarimenti, sulla delicata situazione è dunque intervenuto, in data 3 febbraio 2020, il Ministero della Salute Italiano, con una circolare – la numero 3190 – indirizzata, oltre che agli enti pubblici sanitari, anche alle associazioni di categoria con operatori, che per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico (ad esempio, negozi, ristoranti, guide turistiche, etc.). Il Ministero, dopo aver chiarito l’incidenza epidemiologica, la diffusione e le modalità di trasmissione del virus, ha specificato che è in capo al datore di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008, l’obbligo di tutelare i propri dipendenti dal rischio biologico eventualmente connesso alla prestazione lavorativa, in collaborazione con il medico competente. Il Ministero, quindi, stante l’attuale assenza di circolazione del virus in Italia, raccomanda ai datori di lavoro di garantire presso le proprie sedi le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria ed in particolare: procedere al lavaggio frequente delle mani, all’igiene delle superfici, evitare contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali, adottare ogni ulteriore misura di prevenzione specifica connessa alla tipologia di lavoro.
Specifiche previsioni sono invece previste per i lavoratori che, durante l’attività lavorativa, sono venuti a contatto con persone a rischio di infezione (o anche di “casi sospetti” secondo la definizione del Ministero medesimo, prevista dalla precedente circolare del 27 gennaio 2020) per i quali scatta l’obbligo di segnalazione ai servizi sanitari per caso sospetto di nCoV secondo i parametri riferiti e l’obbligo di porre in essere comportamenti cautelativi nell’attesa dell’intervento dei servizi sanitari.
La Circolare Ministeriale, infine, invita a diffondere le informazioni relative alla prevenzione del virus a tutto il personale dipendente.
E per i datori di lavoro con dipendenti in trasferta o distacco in Cina? O con dipendenti che rientrano nelle sedi italiane dopo un periodo in paesi a rischio? Anche in questi casi, l’obbligo generale del datore di lavoro di garantire la protezione dal rischio biologico resta: in caso di trasferta o distacco, è possibile prevedere un rientro anticipato dei dipendenti per limitare l’esposizione al rischio di contagio.
Per coloro che rientrano da paesi a rischio, i datori di lavoro possono procedere a limitare l’accesso ai luoghi di lavoro, prevedendo per esempio lo svolgimento della prestazione lavorativa da casa o in smartworking per un periodo successivo al rientro. In ogni caso i datori di lavoro possono unilateralmente disporre anche la sospensione temporanea della attività lavorativa, fermo il decorso della normale retribuzione.
Nell’incertezza sulle specifiche caratteristiche e diffusione del virus, le raccomandazioni degli esperti potranno essere via via modificate: i datori di lavoro dovranno comunque predisporre le minime misure di prevenzione già identificate, e restare in allerta per rispondere adeguatamente ad eventuali ulteriori indicazioni sanitarie.
Chi posso contattare per saperne di più?
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e per delineare possibili strategie su casi concreti.
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