Due Diligence: pubblicata la Direttiva

Il 5 luglio è stata pubblicata la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (cd. Direttiva CSDDD o CS3D) che mira a rafforzare il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, integrando gli obblighi di rendicontazione già imposti dalla Direttiva 2022/2464 (cd. ESG).

La Direttiva 2024/1760 del 13 giugno 2024 si inserisce nel quadro delle politiche europee volte a promuovere uno sviluppo sostenibile e un’economia verde, in risposta alle crescenti preoccupazioni circa l’impatto delle attività aziendali sull’ambiente e sui diritti umani tra i quali rientrano espressamente il diritto di godere di condizioni di lavoro giuste e favorevoli, compresa un’equa retribuzione, idonee misure di igiene e sicurezza nonché i diritti di associazione, riunione, organizzazione e negoziazione collettiva.

A chi si applica?

Rientrano nell’ambito di applicazione soggettivo del provvedimento le grandi imprese UE che abbiano occupato in media oltre 1000 dipendenti e abbiano realizzato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro nell’ultimo esercizio e le imprese extra-UE che, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati, abbiano realizzato detto fatturato nell’Unione Europea nel penultimo esercizio.

 La CS3D si applica anche alle:

  • società (UE o extra UE) che, pur non raggiungendo tali soglie, siano capogruppo di un gruppo che invece, le consegua; 
  • società (UE o extra UE) che abbiano concluso accordi di franchising o di licenza nell’UE in cambio di royalties con società terze indipendenti, che generino diritti di licenza superiori a 22,5 milioni di euro nell’UE e che abbiano un fatturato netto globale superiore a 80 milioni di euro nell’ultimo esercizio.

Quali misure adottare?

Al fine di adempiere al nuovo obbligo di diligenza le imprese sono tenute a: 

  • integrare il dovere di due diligence in tutte le politiche aziendali e predisporre, previa consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti, un’apposita policy da aggiornarsi con cadenza almeno biennale o, quando, necessario;
  • individuare e valutare gli effetti negativi, reali o potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente, mediante una mappatura delle proprie attività economiche, di quelle delle loro filiali e dei partner commerciali nella catena del valore;
  • prevenire ed attenuare gli impatti negativi potenziali nonché arrestare e riparare quelli effettivi, predisponendo ed implementando, se necessario, piani operativi di prevenzione ecorrettivi;
  • coinvolgere attivamente, mediante consultazioni efficaci e trasparenti, i cd. stakeholders tra cui rientrano i dipendenti, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, sia della società che dei rispettivi partner commerciali; 
  • istituire procedure di reclamo azionabili nei confronti delle società da tutti i portatori di interesse che siano stati lesi (o che potrebbero esserlo) dall’impatto negativo;
  • predisporre un meccanismo di notifica alle società da parte di coloro che siano in possesso di informazioni utili;
  • adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
  • verificare l’efficacia delle misure adottate almeno una volta l’anno;
  • pubblicare sul proprio sito internet una dichiarazione annuale illustrativa degli obblighi di diligenza implementati. 

Quali conseguenze per le violazioni?

Sono rimesse agli Stati membri la definizione di sanzioni anche pecuniarie – il cui limite massimo non dovrà essere inferiore al 5% del fatturato netto a livello mondiale – che siano effettive e dissuasive, per le violazioni delle disposizioni attuative della Direttiva nonché la previsione di un meccanismo risarcitorio a carico delle società che siano ritenute responsabili di danni cagionati ai soggetti lesi.

Prossimi step

L’Italia dovrà recepire la Direttiva entro il 26 luglio 2026, prevedendo che i relativi obblighi trovino applicazione a decorrere dal: 

  • 26 luglio 2027 per le grandi imprese europee con più di 5.000 dipendenti e un fatturato netto mondiale superiore a un miliardo e mezzo di euro nonché per le società extra-UE con il medesimo fatturato;
  • 26 luglio 2028 per le società europee con più di 3.000 dipendenti e un fatturato netto mondiale di oltre 900 milioni di euro e per quelle extra-UE con il medesimo fatturato;
  • 26 luglio 2029 negli altri casi.

La CSDDD porta con sé cambiamenti significativi che, sebbene impongano nuove responsabilità, possono anche tradursi in opportunità e vantaggi. 

Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per ogni supporto o chiarimento.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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