Last Updated on Maggio 22, 2023
Oggi, 28 aprile, si celebra la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita dall’OIL nel 2003.
Si tratta di un’importante occasione per sensibilizzare imprese e lavoratori sulla necessità di un impegno collettivo per la creazione e la promozione della cultura della sicurezza e della salute sul lavoro.
Quando si parla di sicurezza sul lavoro si pensa immediatamente agli obblighi del datore di lavoro che, secondo l’art. 2087 c.c., è tenuto ad adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare il benessere psico-fisico dei collaboratori. I principî generali della norma codicistica hanno trovato una disciplina di dettaglio nel D.lgs. 81/2008, che fornisce prescrizioni particolari sempre aggiornate. Da ultimo, è prevista a giorni l’approvazione del cd. Decreto lavoro, che dovrebbe introdurre alcune modifiche anche al citato D.lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza. In particolare, le novità riguarderanno un rafforzamento del ruolo del medico competente, nonché una maggiore attenzione alla formazione in caso di uso di attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari.
Tuttavia, affinché l’ambiente di lavoro sia un luogo realmente sicuro è necessaria la collaborazione dei lavoratori, collaborazione ancor più indispensabile quando la prestazione lavorativa sia svolta in modalità agile.
Vediamo insieme quali obblighi gravano sui lavoratori, inclusi quelli in smart working.
Gli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza
Tra le disposizioni più rilevanti del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza (D.lgs. n. 81/2008) rientra senza dubbio la scelta del legislatore di non considerare più il lavoratore soltanto come un beneficiario delle norme prevenzionistiche, ma di renderlo anche destinatario di una serie di obblighi in quanto direttamente inserito nell’organizzazione del lavoro: la sicurezza, infatti, si ottiene con il contributo di tutti coloro che operano sui luoghi di lavoro in proporzione alle possibilità e alle competenze di ciascuno.
Pertanto, oltre ai soggetti tradizionalmente considerati titolari delle posizioni di garanzia, quali datore di lavoro, dirigenti e preposti, anche il lavoratore è gravato di obblighi finalizzati proprio a prevenire il verificarsi di eventi lesivi in danno proprio, dei colleghi o di terzi.
Il legislatore, assegnando al lavoratore il ruolo di collaboratore di sicurezza del datore di lavoro, ha responsabilizzato il soggetto più direttamente inserito nell’organizzazione aziendale che, proprio per il suo diretto coinvolgimento nel ciclo produttivo, è in grado di individuare le situazioni di rischio e i possibili rimedi.
Secondo l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008, infatti, «ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro».
I lavoratori, ad esempio, devono:
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al datore, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente.
Il Testo Unico, all’art. 59, prevede anche sanzioni per i lavoratori – quali l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda fino a circa 750 euro – in caso di inadempimento degli obblighi sopra elencati.
Gli obblighi del lavoratore in smart working
Come sappiamo, lo smart working si caratterizza per l’assenza di precisi vincoli di luogo e orario di lavoro e ciò rende evidenti le difficoltà per il datore di lavoro nell’adempimento dell’obbligo di garanzia prevenzionistica in materia di salute e sicurezza: venendo meno, infatti, i vincoli di luogo e di orario di svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro non può incidere direttamente sul comportamento del lavoratore perché non ha la supervisione diretta dell’ambiente lavorativo e del rischio legato alla prestazione.
Peraltro, la stessa definizione di lavoro agile e la ratio dell’istituto sono incompatibili con un controllo da parte del datore di lavoro sul luogo esterno scelto dal lavoratore.
Da tali considerazioni discende che quando il lavoratore è in smart working diventa ancora più intenso l’obbligo di collaborazione del lavoratore nell’ottica del passaggio dalla supervisione diretta alla gestione autonoma.
Infatti, la L. n. 81/2017 all’art. 22 comma 2 prevede l’obbligo del lavoratore di «cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali».
Pertanto, nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, il lavoratore, ad esempio, deve:
- accertarsi responsabilmente dell’idoneità dell’ambiente e della postazione di lavoro scelta, verificandone i principi di ergonomia (postura, illuminazione e microclima), in conformità alla formazione ricevuta;
- assicurarsi dell’efficienza ed integrità dei dispositivi e delle attrezzature prima e durante l’uso, seguendo le corrette procedure di spegnimento;
- osservare le direttive aziendali in relazione ai tempi di riposo e alle misure tecniche e organizzative per garantire il diritto alla disconnessione;
- cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
Affinché tutto ciò sia possibile è chiaramente necessario che il datore garantisca la sicurezza e il corretto funzionamento dei dispositivi, aggiorni il Documento di Valutazione dei Rischi, predisponga un’informativa sui rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del lavoro e fornisca un’adeguata formazione sulle modalità di utilizzo delle attrezzature informatiche, sull’ambiente e sulle postazioni di lavoro.
Conclusioni
Sensibilizzare i lavoratori sul tema della sicurezza è una sfida importante per le società soprattutto quando si fa ricorso allo smart working: informare e formare i dipendenti affinché collaborino e agiscano in maniera consapevole è uno dei pilastri su cui fondare un ambiente di lavoro sicuro.
Questo costituisce senz’altro un fattore centrale nella misurazione della sostenibilità di un’impresa e, dunque, rientra nei parametri ESG (acronimo di Environmental, Social e Governance) ovvero l’impegno a tutela dell’ambiente, il rispetto dei diritti umani e sociali e la trasparenza nell’attività di amministrazione e di governo aziendale.
In particolare, la “S” di Social richiede l’adozione da parte delle società di iniziative volte a garantire diritti fondamentali quali una retribuzione adeguata, pari opportunità, tutela della diversità e promozione dell’inclusione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, libertà sindacale.
Lo Studio è a Vostra disposizione per supportarvi nel corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza anche in relazione alle prestazioni di lavoro rese in modalità agile e, in generale, nell’aggiornamento delle policy esistenti e nell’individuazione e predisposizione di quelle nuove, utili al soddisfacimento degli obiettivi ESG.
Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it