È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE di oggi il Regolamento sull’intelligenza artificiale 2024/1689 che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e troverà applicazione a partire dal 2 agosto 2026 salvo alcune eccezioni.
Obiettivo del provvedimento è promuovere l’innovazione e al tempo stesso la diffusione di un’intelligenza artificiale (di seguito IA) affidabile e incentrata sull’uomo, garantendo un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali.
Pratiche di IA vietate e sistemi di IA ad alto rischio
Il Regolamento individua diversi livelli di rischio per la salute e i diritti fondamentali delle persone tra i quali, in particolare, rilevano il «rischio inaccettabile» e il «rischio alto», derivanti rispettivamente da pratiche di IA vietate e da sistemi di IA ad alto rischio.
Tra le pratiche vietate si segnalano l’immissione sul mercato e l’uso di sistemi di riconoscimento delle emozioni delle persone sul luogo di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, i sistemi di IA ad alto rischio, l’Allegato III al Regolamento contiene un variegato elenco in cui rientrano «i sistemi operanti nei settori dell’occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo» ovvero:
- i sistemi di IA utilizzati per l’assunzione o la selezione, in particolare per pubblicare annunci di lavoro, filtrare le candidature e valutare i candidati;
- i sistemi di IA utilizzati per adottare decisioni riguardanti le condizioni di lavoro, la promozione o la cessazione dei rapporti di lavoro, per assegnare compiti sulla base del comportamento individuale o dei tratti e delle caratteristiche personali o per monitorare e valutare le prestazioni e il comportamento dei lavoratori.
Come evidenziato dal Considerando 57, durante tutto il processo di assunzione nonché in sede di valutazione, di promozione o, in generale, di svolgimento dei rapporti di lavoro, i sistemi di IA ad alto rischio – se progettati ed utilizzati in modo inadeguato – possono perpetuare discriminazioni nei confronti delle donne, di alcune fasce di età, delle persone con disabilità, delle persone aventi determinate origini razziali o un determinato orientamento sessuale. I sistemi di IA utilizzati per monitorare le prestazioni e il comportamento delle persone possono, inoltre, comprometterne i diritti fondamentali in materia di protezione dei dati e vita privata.
Obblighi dei deployer
Il Regolamento prevede obblighi non solo per fornitori, importatori e distributori di sistemi di IA ad alto rischio, ma anche per i deployer ovvero coloro che «utilizzano un sistema di IA sotto la propria autorità».
Tra gli obblighi dei deployer si segnalano i seguenti:
- affidare la sorveglianza umana sui sistemi di IA a persone che dispongano della competenza, della formazione e dell’autorità necessarie;
- monitorare il funzionamento del sistema di IA sulla base delle istruzioni per l’uso;
- informare tempestivamente il fornitore o il distributore e la pertinente autorità di vigilanza del mercato e sospendere l’uso del sistema qualora ci sia motivo di ritenere che esso possa presentare un rischio per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone;
- informare – prima dell’utilizzo – i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati che saranno soggetti all’uso del sistema di IA.
Il Regolamento, inoltre, riconosce il diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali: qualsiasi persona interessata da una decisione adottata dal deployer sulla base dell’output di un sistema di IA ad alto rischio e «che produca effetti giuridici o in modo analogo incida significativamente su tale persona in un modo che essa ritenga avere un impatto negativo sulla sua salute, sulla sua sicurezza o sui suoi diritti fondamentali ha il diritto di ottenere dal deployer spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata».
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