Lavoro giornalistico: tra autonomia e subordinazione

Last Updated on Maggio 13, 2022

L’attività giornalistica è caratterizzata, secondo le definizioni elaborate dalla giurisprudenza, da creatività, intellettualità e intermediazione critica, elementi dai quali si evince la specialità del rapporto di lavoro giornalistico.

Tali caratteristiche, infatti, fanno si che, nell’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il giornalista e la testata, vada tenuto conto del fatto che il vincolo della subordinazione assume una particolare configurazione per cui si parla spesso di subordinazione “attenuata”.

Ciò vale non solo quando il giornalista riveste un ruolo apicale nella gerarchia aziendale, ma anche nel caso in cui al lavoratore sia richiesta un’attività prettamente ideativa o creativa che mal si concilia con l’indicazione di stringenti modalità esecutive da parte di un superiore gerarchico.

Vediamo, pertanto, nel dettaglio la nozione di lavoro giornalistico, gli indici rivelatori della subordinazione individuati dalla giurisprudenza e alcuni casi peculiari come quello del direttore del giornale.

Lavoro giornalistico: nozione

L’attività giornalistica consiste nella prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notizie oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione.

Nell’ambito di tale attività il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo.

Gli elementi che qualificano l’attività giornalistica sono, dunque:

  • l’intellettualità dell’opera,
  • la funzione non meramente compilativa, ma di elaborazione critica della notizia e dell’argomento e
  • la mediazione intellettuale tra notizia e prodotto finito (Cass. 15638/2020).

Indici della subordinazione e subordinazione “attenuata”

Considerata la creatività e la particolare autonomia della prestazione lavorativa del giornalista, oltre che la sua natura prettamente intellettuale, la qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato comporta una declinazione attenuata della subordinazione (Cass. 41578/2021).

In sostanza, la valutazione circa l’esistenza di un vincolo di subordinazione deve essere condotta mediante modalità e criteri non del tutto corrispondenti a quelli adottati in relazione alle altre attività lavorative, rivelandosi opportuna la considerazione di indici complementari e sussidiari rispetto all’etero-direzione.

Pertanto, ai fini dell’accertamento del vincolo di subordinazione, non può essere attribuita eccessiva rilevanza alla circostanza che il giornalista non sia tenuto al rispetto di un orario di lavoro fisso o alla permanenza sul luogo di lavoro, ma al contrario, devono essere presi in considerazione altri e più appropriati elementi quali:

lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale
la continuità della prestazione giornalistica.
Tali elementi ricorrono quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell’editore, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate o predeterminabili. In particolare, l’elemento della continuità si rileva quando la prestazione sia resa per un apprezzabile periodo di tempo al fine di assicurare la copertura di un settore informativo attraverso la redazione sistematica di articoli su specifici argomenti o la tenuta di rubriche.

Dunque, il carattere subordinato della prestazione del giornalista presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, di cui assume la responsabilità; da ciò consegue l’affidamento dell’impresa giornalistica che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obbiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra (Cass. 3971/2022; Cass. 24078/2021).

Costituiscono di contro, indici negativi della subordinazione: la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo; la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali; la pubblicazione e il compenso degli scritti solo previo gradimento e a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. 10332/2012).

Analogamente non ricorrono gli estremi del lavoro giornalistico subordinato

nel caso in cui manchino l’obbligo di presenza e il divieto di intrattenere altre collaborazioni (Cass. 21176/2021). Si veda, ad esempio, il caso della giornalista che inviava alla redazione 40 o 50 notizie al mese (impegno stabile), ma non aveva obblighi di presenza, non assicurava la piena disponibilità e collaborava anche con altre testate (Cass. 9866/2019).

La figura del direttore responsabile di un periodico

Discorso ancora diverso va fatto per il caso del direttore responsabile di un giornale o di una rivista periodica. 

Il mero conferimento di tale incarico, secondo la recente giurisprudenza, non comporta di per sé l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

A tal fine non è sufficiente la circostanza che il direttore sia chiamato ad assolvere una funzione di carattere pubblicistico, consistente nell’adempimento dell’obbligo di controllo del contenuto delle pubblicazioni a salvaguardia di interessi etici della collettività, protetti dallo Stato. E’, invece, necessario che in capo alla stessa persona si cumulino altri e diversi compiti svolti in modo tale da dimostrare l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa, per porre a servizio di questa le energie lavorative con le caratteristiche essenziali della subordinazione e della collaborazione.

In altre parole, il rapporto di lavoro subordinato del direttore sussiste ove, sulla base delle modalità effettive di esecuzione della prestazione, sia accertato, oltre allo svolgimento di un’attività pubblicistica e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del periodico, anche se all’opera redazionale si provveda in collettivo con gli altri collaboratori interni della testata. 

È, invece, irrilevante ai fini della qualificazione come lavoratore subordinato l’ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o un periodico: tale autonomia deriva dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto e dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione (Cass. 3686/2014).

Emblematico è il caso del rapporto di lavoro del giornalista Enzo Biagi relativo al programma televisivo “Il Fatto”, svoltosi negli anni dal 2000 al 2003. 

La Cassazione si è recentemente pronunciata sulla correttezza della revoca del decreto ingiuntivo con il quale era stato disposto a favore dell’INPGI il pagamento di 2.184.096, per contributi omessi e sanzioni civili. Il rapporto di lavoro del giornalista Biagi è stato qualificato come autonomo, valorizzando in particolare:

  • la volontà delle parti espressa nel contratto di lavoro (qualificato come autonomo);
  • la posizione delle parti e, in particolare, la notorietà del giornalista, che gli attribuisce una posizione contrattuale forte nei confronti del datore, rendendo inverosimile l’imposizione datoriale di una qualificazione del rapporto non rispondente alla effettiva volontà delle parti;
  • l’assenza di prova di direttive datoriali nei confronti del giornalista;
  • la mancanza di attribuzione di compiti di direttore di testata e l’assenza di esercizio da parte di Biagi di poteri direttivi in senso stretto o disciplinari nei confronti del personale.

Tutti gli elementi elencati hanno portato la Corte ad escludere l’inserimento continuativo del giornalista nell’organizzazione datoriale (Cass. 22264/2021).

Conclusioni

Le peculiarità del lavoro giornalistico hanno indotto la giurisprudenza ad adeguare la nozione di subordinazione: infatti, prevalentemente in pronunce che riguardano il lavoro giornalistico è stato espresso l’orientamento giurisprudenziale della subordinazione “attenuata” che, riducendo la portata qualificatoria dell’etero-direzione, valorizza l’inserimento organico e stabile del lavoratore nell’organizzazione produttiva dell’impresa come indice fondamentale della subordinazione in questa tipologia di rapporto di lavoro. 

Proprio la necessità di un tale stabile inserimento ha portato, poi, ad escludere l’automatismo tra il ruolo di direttore del giornale e la qualifica di lavoratore subordinato, che ricorre solo se il giornalista riesce a provare l’inserimento continuativo nell’organizzazione datoriale.

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