Le perquisizioni dei lavoratori: l’ambito di applicazione dell’art. 6 St. Lav. secondo la giurisprudenza

Last Updated on Giugno 10, 2020

Di: Avv. Wanda Falco

Nel potere di controllo riconosciuto al datore di lavoro nei confronti del dipendente rientra anche la possibilità, di cui all’art. 6 St. Lav., di sottoporlo a “visite personali di controllo”. Si tratta delle perquisizioni personali che il datore di lavoro può effettuare ai fini della tutela del patrimonio aziendale

Tale strumento di controllo risulta indispensabile, in particolare, nel caso di aziende che, per l’attività che svolgono e per le materie prime che utilizzano, hanno l’esigenza di prevenire e scoprire i furti commessi dai dipendenti. Si pensi, ad esempio, alle imprese che si occupano della lavorazione di metalli preziosi, che producono gioielli o componenti elettronici. In casi del genere lo strumento più efficace è l’ispezione dei lavoratori che è consentita a determinate condizioni.

Vediamo, pertanto, nel dettaglio i presupposti delle perquisizioni personali e l’ambito di applicazione della norma sulle visite personali di controllo (per ulteriori approfondimenti sui controlli dei dipendenti si rimanda ai nostri articoli “Il nuovo art. 4 St. lav.: tra strumenti di lavoro e privacy”,   “Legittimo il controllo sull’uso del pc aziendale e sugli accessi ad internet da parte dei dipendenti” e  “Controllo dei dipendenti: il ricorso alle agenzie investigative”). 

Le visite personali di controllo: i presupposti

L’art. 6 St. Lav. disciplina le visite personali di controllo stabilendo che sono ammesse a condizione che:

  • siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro;
  • siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore;
  • avvengano con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. 

La deroga al generale divieto delle perquisizioni personali dei lavoratori è, inoltre, ammessa dall’art. 6 St. Lav. se esse sono finalizzate alla “tutela del patrimonio aziendale in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro, delle materie prime o dei prodotti”. 

La verifica della sussistenza di tale requisito deve essere svolta accertando la ricorrenza di due condizioni, come evidenziato dal Ministero del Lavoro con parere n. 20542 dell’8 novembre 2016:

– l’intrinseca qualità degli strumenti di lavoro, delle materie prime o dei prodotti, intesa come segretezza, pericolosità, elevato valore economico, agevole asportabilità;

– l’impossibilità di prevenire i furti se non attraverso le perquisizioni personali; si pensi, ad esempio, al caso in cui non sia possibile ricorrere ad adeguate registrazioni dei movimenti delle merci ovvero all’adozione di misure atte a disincentivare gli ammanchi stessi e a favorire, invece, la condotta diligente e fedele dei dipendenti.

Le ipotesi in cui possono essere disposte le visite personali, nonché le relative modalità, devono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali; in difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro.

L’ambito di applicazione dell’art. 6 St. Lav.

Una delle questioni più discusse è quella relativa all’ambito di applicazione dell’art. 6 St. Lav

In particolare, tra i quesiti più frequenti si segnalano i seguenti:

  • per visite personali devono intendersi solo le visite sul corpo o anche quelle sugli effetti personali o di immediata pertinenza della persona, quali borse, marsupi, zaini?
  • il datore di lavoro può ispezionare gli armadietti e gli spogliatoi aziendali al di fuori delle strette maglie dell’art. 6 St. Lav.?

Vediamo cosa dice la giurisprudenza.

1. I controlli a campione sul contenuto delle borse dei dipendenti 

Per quanto riguarda la nozione di visite personali di controllo, la giurisprudenza sembra essersi assestata su un orientamento che ne esclude l’interpretazione estensiva.

Secondo l’orientamento prevalente, infatti, la previsione di cui all’art. 6 St. Lav., laddove individua i casi in cui sono consentite ai fini della tutela del patrimonio aziendale le visite personali di controllo sul lavoratore, riguarda unicamente le ispezioni corporali, ma non anche quelle sulle cose del lavoratore: la norma citata va interpretata letteralmente e riguarda solo la visita personale che nell’ordinamento processuale, sia civile (artt. 118 e 258 c.p.c.) che penale (artt. 245 e 246 c.p.p.), è tenuta distinta dall’ispezione di cose e luoghi.

Da tali premesse consegue che l’accordo sindacale/autorizzazione dell’Ispettorato sono necessari solo nel caso in cui siano finalizzati a stabilire le regole per perquisire la persona del dipendente e non anche i suoi effetti personali, come borse o bagagli in genere, poiché solo nel primo caso sussistono le prevalenti esigenze di tutela della riservatezza e intimità della persona (Trib. di Nola, 33634/2019; C. App. di Potenza, 102/2015; Cass. 14197/2012; Cass. 1461/1988).

2. Le ispezioni degli armadietti e degli spogliatoi

Altro profilo interessante è quello dell’ispezione di armadietti e spogliatoi

Sul punto si è pronunciato anche il Ministero del Lavoro con parere n. 20542 dell’8 novembre 2016: una nota azienda del settore della moda aveva chiesto un parere sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione – “per esigenze di tutela del patrimonio aziendale e contro illeciti” – alla procedura di ispezione degli armadietti siti negli spogliatoi aziendali. 

A tale richiesta il Ministero ha risposto che in questo caso non è necessario l’accordo sindacale o, in alternativa l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro. Infatti, il controllo degli armadietti – spazi che sono di proprietà aziendale sebbene posti nell’esclusiva disponibilità del lavoratore – sarebbe fuori dall’ambito regolativo dell’art. 6 St. Lav.

Ciò in quanto non è possibile ricondurre l’ispezione degli armadietti alla fattispecie della “visita personale”, anche accogliendo un’accezione molto ampia della nozione tale da ricomprendere gli effetti personali del lavoratore. 

A tal proposito si segnala che l’estensione agli armadietti della disciplina ex art. 6 St. Lav. non è condivisa neanche dalla giurisprudenza prevalente che, come visto nel paragrafo precedente, distingue le “visite personali” dall’ispezione di luoghi e cose

Inoltre, deve tenersi conto del fatto che gli armadietti, essendo di proprietà aziendale, sebbene posti nell’esclusiva disponibilità del lavoratore, non rientrano tra gli oggetti di sua proprietà e come tali tutelati dall’articolo 6 St. Lav. (Tribunale di Nola, Ordinanza del 03/12/2019, n. 33634).

Conclusioni

Le perquisizioni personali ex art. 6 St. Lav. costituiscono uno strumento attraverso cui il datore di lavoro effettua un controllo sui propri dipendenti al fine di tutelare il patrimonio aziendale. È ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale che esclude dall’ambito di applicazione della norma (e che, quindi, esonera dagli obblighi procedurali dalla stessa previsti) gli accessori di abbigliamento – quali borsette da donna, borselli da uomo, zainetti, portafogli e portadocumenti – e gli oggetti d’arredamento aziendale messi a disposizione del lavoratore come armadi, cassettiere, scrivanie e armadietti degli spogliatoi. Non è, infatti, in alcun modo assimilabile la “visita personale”, intesa come perquisizione corporale, alle ispezioni di cose e luoghi, considerato che anche il codice di procedura civile e quello di procedura penale distinguono l’ispezione “reale” dall’ispezione “personale” anche in termini di disciplina e tutela dell’interessato: in ambito penale, ad esempio, per procedere all’ispezione personale è obbligatorio informare l’interessato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia ed eseguirla nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto, obblighi non previsti in caso di ispezione di cose e luoghi.

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