Il 30 dicembre 2025 il Parlamento ha approvato in via definitiva la Legge recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» (AC 2750).
Di seguito la sintesi delle principali misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori.
Esoneri contributivi
Nuovo sgravio (commi da 153 a 155)
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, garantire le pari opportunità e sostenere il lavoro nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) sono stanziate risorse per il prossimo triennio destinate al finanziamento di un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi ed è applicabile alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni, effettuate nel medesimo periodo, di rapporti di lavoro da tempo determinato ad indeterminato.
I requisiti, le modalità di accesso e le condizioni di applicazione dell’agevolazione saranno definiti da un decreto interministeriale di prossima emanazione.
Lavoratrici madri (commi da 210 a 213)
È previsto un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che assumano, a partire dal 1° gennaio 2026, donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Lo sgravio è concesso nel limite massimo di 8.000 euro annui (riparametrato e applicato su base mensile) e viene riconosciuto per un periodo pari a:
- 12 mesi nel caso di contratto a tempo determinato (anche in somministrazione);
- 18 mesi nel caso in cui il contratto a tempo determinato sia trasformato in uno a tempo indeterminato;
- 24 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato.
Misure fiscali
Aumenti retributivi (comma 7)
Al fine di favorire l’adeguamento dei salari al costo della vita e di rafforzare il collegamento tra produttività e retribuzione, è introdotta, salvo espressa rinuncia del lavoratore, un’imposta sostitutiva con aliquota del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Il regime fiscale agevolato si applica esclusivamente ai lavoratori che abbiano percepito, nell’anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro.
Premi e Partecipazione (commi 8, 9 e 13)
Per gli anni 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle somme erogate a titolo di premi di produttività o di partecipazione agli utili d’impresa, di cui alla Legge n. 208/2015, è ridotta dal 5% all’1%. Contestualmente, il limite massimo di importo agevolabile è innalzato da 3.000 a 5.000 euro.
È inoltre prorogata per l’anno 2026 la disposizione della Legge n. 76/2025 che prevede l’esenzione dall’imposta sul reddito, nella misura del 50%, dei dividendi corrisposti ai lavoratori, derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, entro il limite massimo di 1.500 euro annui.
Buoni pasto (comma 14)
È innalzato da 8 a 10 euro il valore non imponibile dei buoni pasto erogati in formato elettronico dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
Lavoro straordinario, notturno, festivo e a turni (commi 10 e 11 e da 18 a 21)
Per il periodo d’imposta 2026, salvo espressa rinuncia del lavoratore, le somme corrisposte ai dipendenti del settore privato, con esclusione dei comparti turistico e alberghiero, sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite massimo annuo di 1.500 euro, quando erogate a titolo di maggiorazioni o indennità per lavoro:
- notturno;
- prestato nei giorni festivi;
- svolto nei giorni di riposo settimanale;
- organizzato su turni.
L’agevolazione si applica a condizione che il reddito di lavoro dipendente percepito nel 2025 non sia stato superiore a 40.000 euro.
Ai lavoratori dei settori turistico, ricettivo e termale che, nel periodo d’imposta 2025, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, è invece riconosciuto, anche per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, un trattamento integrativo speciale, non concorrente alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per:
- lavoro notturno;
- prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento è concesso su richiesta del prestatore, che attesta il possesso del requisito reddituale, ed è erogato dal datore di lavoro, il quale recupera le somme corrisposte mediante compensazione fiscale.
Misure di sostegno al reddito (commi da 164 a 172)
Per l’anno 2026 sono stanziate ulteriori risorse, a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, destinate a finanziare:
- le misure di sostegno al reddito per i dipendenti delle imprese operanti nei settori dei call center e della pesca marittima;
- la CIGS e la mobilità in deroga in favore delle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell’art. 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015. Alle medesime imprese è riconosciuto, anche per l’anno 2026, l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale dovuta per la fruizione dei relativi ammortizzatori sociali;
- la CIGS per crisi aziendale, previa sottoscrizione di uno specifico accordo governativo, per le imprese che abbiano cessato o cessino l’attività produttiva ai sensi dell’art. 44 del DL n. 109/2018.
È, inoltre, previsto che le imprese di interesse strategico nazionale, con un organico non inferiore a 1.000 dipendenti, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la loro complessità, possano beneficiare di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di durata e alle procedure di cui al D.lgs. n. 148/2015.
Misure per la genitorialità
Bonus Mamme (commi 206 e 207)
Il parziale esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2025 a favore delle madri con due o più figli è rinviato all’anno 2027. La misura riguarda le lavoratrici dipendenti e autonome che percepiscano redditi di lavoro autonomo, d’impresa o da partecipazione e che non abbiano optato per il regime forfettario.
In via transitoria, per l’anno 2026, le lavoratrici madri possono tuttavia beneficiare, su domanda, di un sostegno economico erogato dall’INPS, a condizione che il loro reddito annuo da lavoro non superi 40.000 euro. In particolare:
- le madri con due figli hanno diritto a un importo mensile di 60 euro fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio;
- le madri con più di due figli hanno diritto a un importo mensile di 60 euro fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Lavoro a tempo parziale (commi da 214 a 218)
A decorrere dal 1° gennaio 2026, alle lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, è riconosciuta una priorità nella:
- trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (orizzontale o verticale), o
- rimodulazione dell’orario di lavoro in caso di rapporto già a tempo parziale,
purché la modifica comporti una riduzione dell’orario di lavoro pari ad almeno il 40%. Tale priorità spetta fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo oppure senza limiti di età nel caso di figli con disabilità.
Qualora il datore di lavoro accolga la richiesta di trasformazione senza ridurre il monte orario complessivo aziendale, ha diritto, per un periodo massimo di 24 mesi, all’esonero totale dei contributi previdenziali a suo carico (esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.000 euro annui (riparametrati mensilmente). Le modalità attuative della misura saranno definite da un decreto interministeriale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge di Bilancio.
Congedi (commi da 219 a 221)
È innalzato da 12 a 14 anni il limite di età del figlio entro il quale i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato, secondo i casi e le modalità già previsti dalla normativa vigente.
È inoltre raddoppiata, da 5 a 10 giorni annui, la durata del congedo non retribuito per malattia del figlio, fruibile alternativamente da ciascun genitore, per i figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni (in luogo del precedente limite di 8 anni).
Infine, è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di prorogare il contratto a termine stipulato per la sostituzione della lavoratrice in congedo ai sensi del Testo Unico in materia di tutela della maternità e della paternità, al fine di consentire un ulteriore periodo di affiancamento, comunque non oltre il primo anno di età del bambino.
Misure previdenziali
Flessibilità in uscita (commi 162 e 163)
È prorogata anche per l’anno 2026 l’APE sociale, ossia l’indennità riconosciuta, fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, ai soggetti che nel corso del 2026 compiono 63 anni e 5 mesi e che si trovano in una delle condizioni previste dalla legge, quali l’essere caregiver, invalidi, disoccupati o addetti a lavorazioni gravose o usuranti.
Mantenimento in servizio (comma 194)
È prorogato anche per l’anno 2026 l’incentivo al posticipo del pensionamento, già introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. In particolare, i dipendenti che maturino entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono decidere di rimanere in servizio. In tal caso, il prestatore può richiedere al datore di lavoro la corresponsione di una somma pari alla quota di contribuzione previdenziale a suo carico che, in luogo del versamento all’ente previdenziale, viene dunque erogata direttamente in busta paga. Tale importo non concorre alla formazione del reddito imponibile.
TFR e previdenza complementare (commi da 203 a 205)
A partire dal 2026, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS è esteso anche ai datori di lavoro che abbiano raggiunto o raggiungano la soglia dimensionale di 50 dipendenti anche nel corso degli anni successivi all’avvio dell’attività e non più solo al momento dell’inizio della stessa. Il superamento della soglia è verificato annualmente, sulla base della media del numero dei dipendenti in forza nell’anno solare precedente.
In via transitoria, per gli anni 2026 e 2027, l’obbligo si applica ai datori di lavoro che occupano non meno di 60 dipendenti; a decorrere dal 1° gennaio 2032, la soglia è invece ridotta a 40 addetti.
Dal 1° luglio 2026 cambia inoltre radicalmente il meccanismo che regola la destinazione del TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato: si passa dall’attuale sistema del silenzio-assenso (ossia la destinazione del TFR a una forma di previdenza complementare in assenza di una scelta espressa del lavoratore entro 6 mesi dall’assunzione), a quello dell’adesione automatica, in base al quale l’iscrizione alla previdenza complementare prevista dai contratti collettivi opera automaticamente fin dal momento dell’assunzione. Il lavoratore ha, comunque, il diritto di rinunciare a tale destinazione automatica entro 60 giorni dall’assunzione, optando per un’altra forma di previdenza complementare o per il mantenimento del TFR in azienda. Alla luce delle nuove regole, i datori di lavoro sono tenuti ad adempiere a specifici obblighi informativi nei confronti dei lavoratori contestualmente all’assunzione.
Toffoletto de Luca Tamajo è a Vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o approfondimento.
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