Last Updated on Ottobre 13, 2021
Il D.L. 104/2020, entrato in vigore il 15 agosto, allo scopo di incrementare e sostenere l’occupazione, ha introdotto nuove forme di incentivazione alle assunzioni, rivolta a tutti i datori di lavoro ed una forma di decontribuzione, allargata a tutti i rapporti di lavoro in essere al 1 ottobre, in determinate regioni del sud italia.
Gli incentivi alle assunzioni (Art. 6 D.L. 104/20) consistono nell’esonero contributivo per 6 mesi per nuove assunzioni a tempo indeterminato e per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, nonché per le assunzioni a termine nel settore del turismo e degli stabilimenti termali (Art. 7 D.L. 104/20).
L’incentivo alle assunzioni/trasformazioni consiste nell’esonero dal pagamento di tutti i contributi, a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, fino ad un massimo di Euro 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (quindi con un plafond mensile di Euro 671,66).
L’incentivo non è previsto per i contratti di apprendistato e per il lavoro domestico, inoltre non è applicabile nel caso di assunzione di un lavoratore/trice che abbia avuto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, un contratto a tempo indeterminato presso la medesima azienda.
Nel settore del Turismo e degli stabilimenti termali l’incentivo è riconosciuto, per un massimo di tre mesi, anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. Anche in questo caso laddove si proceda alla conversione di tali rapporti in contratti a tempo indeterminato l’incentivo viene riconosciuto per un massimo di 6 mesi.
L’incentivo vale per le assunzioni e trasformazioni effettuate a partire dal 15 agosto scorso e fino al 31/12/2020.
La decontribuzione (Art. 27 D.L. 104/20) consiste nell’esonero dal versamento dei contributi, (a carico del datore di lavoro e sempre con esclusione di premi e contributi dovuti ad INAIL), nella misura del 30%, per tutti i rapporti di lavoro, anche già in essere, nelle regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE (o compreso tra il 75 e il 90%) e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale. La decontribuzione sarà attiva per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2020.
Hanno diritto all’esonero tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione dei datori di lavoro domestico e del settore dell’agricoltura, limitamenti ai rapporti di lavoro dipendente che hanno sede nelle regioni obiettivo. Non sarà quindi applicabile ai rapporti instaurati o aventi sede in altre regioni anche se il datore di lavoro ha sede nelle regioni obiettivo.
Tale agevolazione è subordinato ad autorizzazione della Commissione Europea, nel rispetto di quanto previsto dal Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19.
Vale la pena ricordare che, oltre a questi nuovi incentivi, nel nostro ordinamento esistono numerosissime forme di agevolazioni, che attentamente utilizzate consentono importanti saving sul costo del lavoro. Ad esse abbiamo dedicato lo scorso 9 luglio un apposito webinar e pubblicato un White Paper che stiamo provvedendo ad aggiornare e che è prenotabile, nella versione aggiornata ed integrata con le presenti novità, scrivendo a comunicazione@toffolettodeluca.it
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