Last Updated on Marzo 23, 2020
Con DPCM approvato il 22 marzo il governo ha introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Tale nuovo intervento si è reso necessario in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale.
In particolare, sono stati adottati i seguenti ulteriori provvedimenti restrittivi:
- la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, salvo quelle specificamente elencate nell’allegato 1 del DPCM e con le ulteriori eccezioni sotto elencate da 1 a 6. Le imprese per le quali è prevista la sospensione delle attività devono comunque completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza;
- divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Sono, in ogni caso, consentite:
- le attività produttive industriali e commerciali che possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese (ai sensi dell’allegato 1 del DPCM), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
- le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali (resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché dei servizi che riguardano l’istruzione se non erogati a distanza o in modalità da remoto);
- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, con la preventiva autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Si segnala che per le attività di cui ai numeri 2 e 5, a differenza di quelle previste al punto 6, è sufficiente la comunicazione al Prefetto della provincia in cui è ubicata l’attività produttiva. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per il loro svolgimento. Fino all’adozione di tale provvedimento, l’attività si ritiene legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 23 marzo al 3 aprile 2020.
Chi posso contattare per saperne di più?
Per supportare le aziende abbiamo costituito una task force specializzata e dedicata a questa emergenza, coordinata dai nostri partner Aldo Bottini e Lea Rossi. Per ogni questione sulla problematiche giuslavoristiche connesse al Covid-19, potete contattare il team all’indirizzo sab@toffolettodeluca.it o il Vostro contatto abituale dello Studio.
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