Last Updated on Febbraio 28, 2018
Con circolare n. 5 del 19.2.2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ai propri uffici territoriali indicazioni operative finalizzate ad uniformare le interpretazioni ed i provvedimenti dei predetti uffici in merito all’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo (v. art. 4 dello Statuto dei Lavoratori come modificato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015). In particolare, l’INL ha precisato quanto segue.
- Videosorveglianza – 1. La video-ripresa dei lavoratori dovrebbe, di norma, avvenire in via incidentale ed occasionale, tuttavia, nulla impedisce al datore di lavoro – in presenza di ragioni che giustifichino tale controllo (es. la sicurezza del lavoro o la tutela del patrimonio aziendale) – di inquadrare direttamente i lavoratori, senza che il provvedimento autorizzativo introduca condizioni quali, a titolo esemplificativo, l’angolo di ripresa della telecamera oppure l’oscuramento del volto dei lavoratori.
- Videosorveglianza – 2. Non è necessario che il datore di lavoro specifichi nell’istanza di autorizzazione il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da installare. Le riprese effettuate devono, in ogni caso, essere connesse alle ragioni legittimanti il controllo dichiarate nell’istanza.
- Videosorveglianza – 3. In casi eccezionali debitamente motivati, può essere autorizzata anche la visione delle immagini riprese da impianti di videosorveglianza in tempo reale o registrate da postazione remota. L’accesso alle immagini registrate, sia da remoto che in loco, deve necessariamente essere tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi; pertanto, nell’ambito del provvedimento autorizzativo, non va più posta la condizione dell’utilizzo del sistema della doppia chiave fisica e logica.
- Videosorveglianza – 4. Non è richiesta l’autorizzazione in caso di impianti di videosorveglianza installati in zone esterne, estranee alle pertinenze della società, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistanti alle zone di ingresso nelle quali non è prestata attività lavorativa.
- Ragioni giustificative nel tempo. L’attività di controllo posta in essere dal datore di lavoro è legittima nella misura in cui essa sia strettamente funzionale alla tutela dell’interesse e delle ragioni dichiarate dall’istante al momento della richiesta. Qualora tale interesse muti nel tempo, il provvedimento autorizzato, concesso sulla base di determinate ragioni, perde di efficacia ed il datore di lavoro interessato dovrà presentare un’altra istanza sulla base delle mutate ragioni ed esigenze.
- Tutela del patrimonio aziendale. Le problematiche connesse al controllo circa la presenza della causale “tutela del patrimonio aziendale” non sussistono con riferimento ai dispositivi collegati ad impianti di antifurto che entrano in funzione solo quando non vi siano lavoratori nei locali aziendali.
- Dati biometrici. I sistemi di riconoscimento dei lavoratori mediante dati biometrici, installati sugli strumenti di lavoro con lo scopo di impedire l’utilizzo di questi ultimi da parte di soggetti non autorizzati, necessario per avviare il funzionamento dello strumento stesso, può essere considerato uno strumento indispensabile a rendere la prestazione lavorativa e, pertanto, può essere usato a prescindere dall’accordo con le rappresentanze sindacali o dal provvedimento di autorizzazione da parte dell’ispettorato del lavoro.
La circolare in commento lascia, senza dubbio, ai datori di lavoro degli interessanti spazi di operatività, seppur sempre nel rispetto delle norme di riferimento.
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