No-vax: recenti novità in materia di lavoro

Last Updated on Settembre 16, 2021

Di: Avv. Wanda Falco

La campagna vaccinale contro il Covid-19 prosegue e il dibattito sull’obbligatorietà del vaccino si arricchisce di sempre nuovi tasselli interessanti per le aziende che si chiedono cosa fare se i dipendenti si rifiutano di vaccinarsi.

Nel precedente approfondimento abbiamo esaminato il dibattito aperto sul punto e cosa l’azienda può fare per tutelarsi (Dipendente no-vax: cosa può fare l’azienda?).

In questo articolo, invece, analizzeremo alcune recentissime novità sia normative che giurisprudenziali che iniziano a rendere un po’ più chiaro il contesto in cui bisogna operare.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L’ordinanza del Tribunale di Belluno: legittime le ferie forzate per i dipendenti no-vax

Di grande interesse in materia è l’ordinanza del Tribunale di Belluno del 19/03/2021, che si è occupata del caso di alcuni operatori sanitari di una RSA che hanno rifiutato il vaccino anti-Covid e che sono stati, pertanto, messi in ferie forzate.

Il provvedimento, seppur molto sintetico, fornisce alcune indicazioni interpretative molto chiare e interessanti.

Il giudice, infatti, evidenzia come sia ormai notoria l’efficacia del vaccino in questione nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal coronavirus: basti pensare al drastico calo di decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire del medesimo, quali il personale sanitario e gli ospiti di RSA, nonché in Paesi, come Israele e Stati Uniti, in cui è stato somministrato a milioni di individui.

Fatta questa premessa, la sentenza ricorda gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, evidenziando che la permanenza dei dipendenti nel luogo di lavoro avrebbe comportato per la RSA la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c.: tale norma impone al datore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti.

Tra le misure idonee a tutelare l’integrità fisica rientra sicuramente il vaccino anti-Covid che previene l’evoluzione della malattia.

Non potendo il datore costringere materialmente il dipendente a fare il vaccino, deve mettere in campo altri rimedi per tutelare il lavoratore stesso e gli altri collaboratori e, in generale, garantire la salubrità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro: nel caso di specie l’azienda, per impedire ai non vaccinati di accedere al luogo di lavoro, ha scelto di mettere i dipendenti no-vax in ferie, opzione considerata dal giudice assolutamente legittima. L’art. 2109 c.c., infatti, dispone che il prestatore di lavoro “ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”.

Chiaramente, in un caso come quello in esame, l’esigenza del datore di lavoro di osservare il disposto di cui all’art. 2087 c.c. prevale sull’eventuale interesse del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie.

Come evidenziato dall’Avv. Bottini nell’articolo pubblicato sul Sole24Ore del 24/03/2021 (“Lecito mettere in ferie il dipendente anti vaccino”), il Tribunale non prende posizione sull’eventualità che una volta esaurite le ferie il datore sospenda i dipendenti dal lavoro e dalla retribuzione non essendovi nel caso di specie alcuna evidenza dell’intenzione del datore di lavoro di procedere in tal senso. Resta, tuttavia, fermo che secondo il giudice il datore non può consentire al dipendente no-vax l’accesso al luogo di lavoro e ciò a tutela del dipendente stesso a prescindere dalla necessità di protezione dei colleghi o dei terzi con cui possa venire in contatto.

Il Decreto legge n. 44 del 01/04/2021: l’obbligo di vaccino per il personale sanitario

Un altro passo in avanti in materia è stato compiuto con il decreto legge n. 44/2021 recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 in vigore dal 7 al 30 aprile.

L’art. 4 del decreto, infatti, prevede l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari di strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Il testo stabilisce espressamente che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.

Prospettive: somministrazione dei vaccini in azienda

Anche se il piano vaccinale predisposto dal Ministero della Salute prevede un elenco ben definito di soggetti da vaccinare prioritariamente, è emersa la possibilità di introdurre il vaccino in ambiente lavorativo.

Infatti, le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-Coviddel 10 marzo 2021 elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri prevedono che, qualora le dosi di vaccino lo permettano, sarà possibile vaccinare i dipendenti all’interno dei luoghi di lavoro purché la vaccinazione sia realizzata in sede, da parte di sanitari ivi disponibili, al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione.

A tal riguardo si segnala, infatti, che la Regione Lombardia ha approvato lo schema di “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti Covid-19”, quale valido strumento di collaborazione tra le aziende lombarde, i medici competenti e il Servizio Sanitario Regionale per un più efficace contrasto alla diffusione del virus.

Tale protocollo dovrà essere sottoscritto dalla Regione Lombardia con le associazioni rappresentative delle aziende (Confindustria Lombardia e Confapi) e dei medici Competenti (ANMA), e ad esso potranno aderire anche altre associazioni di categoria o altre società scientifiche interessate. Esso prevede la somministrazione del vaccino, da parte del medico competente, nelle aziende produttive con sede in Lombardia, esclusivamente ai lavoratori con residenza o domicilio nel territorio lombardo.

I requisiti previsti per la somministrazione del vaccino in azienda sono i seguenti:

  • le aziende devono essere dotate di struttura organizzativa adeguata garantendo all’interno delle unità locali la disponibilità di uno spazio idoneo alla somministrazione del vaccino, spazi per accessi scaglionati e aree per la permanenza post-vaccinazione;
  • gli ambienti destinati alla somministrazione del vaccino dovranno garantire gli standard di sicurezza minimi (dispositivi medici adeguati, materiali per la disinfezione, kit di primo soccorso per eventuali reazioni allergiche);
  • deve essere assicurata la disponibilità di soluzioni informatiche per la registrazione di tutti i dati obbligatori per assolvere al debito informativo nei confronti delle strutture centrali (regionali/nazionali);
  •  il personale coinvolto nella campagna di vaccinazione – medico competente coadiuvato da altro personale sanitario incaricato – deve essere formato in stretta collaborazione con gli organismi regionali.

Analogamente anche la Regione Veneto ha elaborato uno schema di protocollo d’intesa che disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione e Associazioni di categoria per l’estensione della campagna vaccinale anti-Covid alle attività economiche e produttivedella Regione del Veneto.

Infine, si segnala che il 6 aprile è stato sottoscritto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”. Tale protocollo è stato adottato su invito del Ministro del lavoro e del Ministro della salute che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali al fine di contribuire alla rapida realizzazione del piano vaccinale.

Il testo, in particolare, prevede che:

– i datori di lavoro possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione nei luoghi di lavoro di punti di vaccinazione dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta;

– i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali e per la somministrazione saranno interamente a carico dell’azienda, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite saranno a carico dei Servizi Sanitaria Regionali territorialmente competenti;

– il medico competente dovrà fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione, assicurando l’acquisizione del consenso informato, il triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati;

– la somministrazione del vaccino dovrà essere affidata ad operatori sanitari in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti-Covid ed eseguita in locali idonei che rispettino i requisiti minimi definiti con le Indicazioni ad interim (adottate dal Ministero della salute e il Ministero del lavoro d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail);

– se la vaccinazione sarà eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima sarà equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.

In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, i datori di lavoro possono collaborare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, concludendo una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

Conclusioni

La prima pronuncia in materia di vaccinazione anti-Covid ha dato ragione alle aziende: è legittimo mettere in ferie il dipendente no-vax perché la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è un obbligo indefettibile dell’azienda.

All’inizio della campagna vaccinale una tale problematica sembrava lontana dalle aziende del settore privato (fatta eccezione per le strutture sanitarie), considerato che il piano vaccinale prevede di dare priorità alla somministrazione a specifiche categorie di soggetti (personale sanitario, over 80, over 70, persone affette da particolari patologie).

Con l’adozione del protocollo nazionale del 6 aprile, invece, le aziende avranno la possibilità di attivare punti straordinari di vaccinazione e si troveranno quotidianamente a prendere provvedimenti nei confronti dei d

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