Comitati Aziendali Europei: in arrivo la nuova Direttiva

Il 27 ottobre 2025, il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato un provvedimento che modifica la Direttiva 2009/38/CE relativa all’istituzione dei Comitati Aziendali Europei (CAE).

I CAE sono organismi transfrontalieri di rappresentanza dei lavoratori da coinvolgere nell’ambito di procedure di informazione e consultazione ogniqualvolta un’impresa o un gruppo affronti questioni transnazionali con impatti sulla forza lavoro.

Il CAE è costituito secondo quanto stabilito da un accordo negoziato tra la Delegazione Speciale di Negoziazione dei lavoratori (cd. DSN) e la Direzione Centrale di:  

  • un’impresa di dimensioni comunitarie che impieghi almeno 1000 lavoratori e almeno 150 lavoratori in ciascuno Stato membro in almeno due Paesi;
  • un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie che occupi almeno 1000 lavoratori con almeno due imprese in diversi Stati membri aventi ciascuna almeno 150 lavoratori in ogni Paese.

La nuova Direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni.

Il provvedimento chiarisce il concetto di «questioni transnazionali» che determina la competenza del CAE. In tal senso, una questione è considerata transnazionale non solo quando le misure incidono direttamente sui lavoratori in almeno due Stati membri, ma anche quando esse, seppur adottate in un solo Paese, possono avere prevedibili conseguenze sul personale di almeno un altro Stato.

Questa precisazione estende, dunque, la competenza del CAE a situazioni in cui una decisione, pur applicandosi formalmente in un solo Paese (es. chiusura di uno stabilimento), produce effetti a cascata sui lavoratori in altri Stati membri, ad esempio per via di cambiamenti nella catena di approvvigionamento o nelle attività produttive transfrontaliere.

È previsto che nella composizione della DSN e del CAE, il genere sottorappresentato (donne o uomini) costituisca almeno il 40% dei membri dei rispettivi organismi. Sebbene il mancato raggiungimento di tale target non invalidi la loro costituzione, esso deve essere motivato per iscritto ai lavoratori.

È modificata la disciplina della riservatezza, uno degli aspetti più delicati del dialogo tra Direzione e rappresentanti dei lavoratori, con l’obiettivo di rendere il sistema più trasparente e di limitare la discrezionalità delle imprese nel trattenere o nel secretare le informazioni.

In particolare, è stabilito che, quando la Direzione fornisce informazioni qualificandole come riservate, debba indicarne per iscritto le ragioni e, se possibile, la durata del vincolo di riservatezza.

Nel caso in cui la Direzione decida di non fornire affatto determinate informazioni, deve parimenti comunicare ai rappresentanti dei lavoratori i motivi del diniego.

Il nuovo provvedimento mira a rendere la consultazione più efficace e incisiva, disponendo che il parere espresso in tale ambito dai rappresentanti dei lavoratori sulla questione transnazionale riceva una risposta scritta e motivata dalla Direzione Centrale.

La Direttiva originaria prevedeva che il parere potesse essere semplicemente «tenuto in considerazione» dalla Direzione mentre la nuova formulazione garantisce che i lavoratori ricevano una replica formale prima che le decisioni diventino operative, rafforzando l’efficacia del dialogo.

Sono modificate anche le prescrizioni accessorie, ovvero le disposizioni standard previste dalla Direttiva in merito alla composizione e funzionamento del CAE che si applicano in assenza di un accordo tra la Direzione Centrale e la DSN. In tal senso, il numero di riunioni annuali obbligatorie tra il CAE e la Direzione Centrale viene raddoppiato, passando da una ad almeno due all’anno. Sono inoltre recepite le nuove garanzie procedurali, come il diritto a ricevere una risposta motivata e l’obiettivo di equilibrio di genere.

Per contrastare la scarsa efficacia delle tutele, il provvedimento interviene sull’accesso alla giustizia e sul regime sanzionatorio.

In caso di violazione degli obblighi di informazione e consultazione, gli Stati membri saranno obbligati a prevedere sanzioni pecuniarie effettive, dissuasive e proporzionate, il cui ammontare dovrà tenere conto di fattori come la gravità, la durata e il carattere doloso o colposo dell’inosservanza, nonché il fatturato dell’impresa, per garantirne l’effetto deterrente.

Inoltre, per rimuovere le barriere economiche all’accesso ai tribunali, è chiarito che la Direzione Centrale debba sostenere le spese per esperti, anche in campo giuridico, sia durante la negoziazione per la costituzione del CAE sia nei procedimenti giudiziari volti a far valere i diritti derivanti dalla Direttiva.

È eliminata l’esenzione dagli obblighi della Direttiva 2009/38/CE per i cosiddetti «accordi preesistenti», ovvero gli accordi stipulati prima del 1996 o conclusi nel periodo transitorio 2009-2011.

Le imprese che beneficiavano di tali esenzioni potranno essere promotrici o oggetto di una richiesta per la costituzione di un CAE secondo le nuove regole.

Il nuovo provvedimento si inserisce in un contesto italiano già strutturato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 113/2012, ma introduce novità di rilievo che mirano a rendere i diritti di informazione e consultazione più effettivi, proceduralmente garantiti e facilmente azionabili in giudizio.

L’Italia dovrà recepire tali modifiche, intervenendo sul citato Decreto e, di conseguenza, adeguando la prassi e la contrattazione collettiva in materia.

Toffoletto De Luca Tamajo è a disposizione per qualsiasi supporto e/o chiarimento.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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