È stato pubblicato il Decreto Legge n. 145 dell’11 ottobre 2024 in materia di ingresso di lavoratori stranieri, tutela delle vittime di caporalato e protezione internazionale.
Nell’ottica di garantire procedure di ingresso nel nostro Paese dei lavoratori extra UE più snelle e sicure, il provvedimento apporta modifiche al TU dell’immigrazione nonché alla disciplina dei flussi migratori di cui al DPCM del 27 settembre 2023 (cd. Decreto Flussi 2023-2025, vedi la nostra newsflash «Decreto Flussi 2023-2025: pubblicato il DPCM» del 5.10.2023).
In particolare, per evitare truffe e garantire la legalità dei flussi migratori, sono previsti termini certi e più stringenti per gli adempimenti di cui si compone la procedura d’ingresso. Il datore è, ora, tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione entro sette giorni dalla conclusione dell’istruttoria sulla richiesta del visto di ingresso da parte del lavoratore, altrimenti la domanda è revocata. Entro otto giorni dall’arrivo del migrante in Italia, il contratto di soggiorno va firmato in via telematica e trasmesso allo Sportello per gli adempimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno. Non sono comunque ricevibili le domande di autorizzazione all’ingresso di lavoratori stranieri presentate dai datori che, nel triennio precedente, non abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno, a meno che non provino che la mancata conclusione della procedura dipenda da cause a loro non imputabili o che siano coinvolti in un processo per il reato di caporalato.
Il Decreto introduce anche regole specifiche per gli ingressi del 2025:
- al fine di ampliare i tempi per le verifiche procedurali e consentire l’eventuale regolarizzazione delle istanze, i datori potranno precompilare, rispetto al click day, le domande di nulla osta al lavoro secondo modalità definite da una successiva circolare ministeriale;
- in via sperimentale, è previsto il rilascio fuori quota di nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi per lavoro subordinato per l’assistenza familiare e socio-sanitaria, nel limite di 10.000 istanze;
- ciascun datore potrà presentare, come utente privato, un numero di richieste di nulla osta al lavoro non superiore a tre. Tale limite non si applica alle istanze inoltrate dalle organizzazioni datoriali di categoria per le quali è previsto un numero di richieste proporzionale al volume d’affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’imposta sul reddito, ponderato in funzione dei dipendenti e del settore di attività dell’impresa, secondo modalità da definirsi con successiva circolare ministeriale;
- sono individuati termini specifici per le richieste di nulla osta per lavoro stagionale nei settori turistico-alberghiero e agricolo;
- sono incrementate le quote di ingresso per motivo di lavoro stagionale.
Il provvedimento, infine, punta a rafforzare le misure di prevenzione e repressione del fenomeno del caporalato. In tale ottica possono, infatti, essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dei migranti condannati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed è assicurata una maggiore protezione dei lavoratori sfruttati ai quali può essere concesso un permesso di soggiorno speciale. Tale permesso, della durata di sei mesi (rinnovabile per un anno), consente alle vittime e alle loro famiglie di sottrarsi alla condizione di violenza e sfruttamento nonché l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo.
Alla scadenza, siffatto permesso può essere convertito in uno per motivi di lavoro (al di fuori delle quote) o di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un regolare corso.
Da ultimo, il Decreto modifica l’importo massimo delle sanzioni penali pecuniarie previste nel caso di interposizione illecita che passa da 50.000 a 60.000 euro (vedi la nostra newsflash «Conversione DL PNRR 4: ancora novità per gli appalti» del 2.05.2024).
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