Last Updated on Gennaio 3, 2023
Comunicazione semplificata dello smart working per i “super fragili” fino al 31 gennaio 2023
Dal 1° gennaio 2023 si è ristretta considerevolmente la platea dei lavoratori per i quali i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile. La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, infatti, che sino al 31 marzo 2023 i datori di lavoro (pubblici e privati) devono assicurare lo smart working solo ai lavoratori affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità espressamente individuate nel D.M. 4 febbraio 2022, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Per tali lavoratori, come chiarito dal Ministero in una nota del 31 dicembre scorso, sino al 31 gennaio 2023 ed esclusivamente per periodi di sw collocati non oltre il 31 marzo 2023, potrà essere effettuata la c.d. comunicazione “semplificata” (vale a dire comunicazione online delle sole date di inizio e fine del periodo di sw disposto dal datore unilateralmente). Dopo il 31 gennaio 2023 le eventuali comunicazioni per periodi di lavoro agile sino al 31 marzo dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria.
Accordo individuale e comunicazione ordinaria per tutti gli altri lavoratori dal 1° gennaio 2023
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, per utilizzare siffatta modalità di lavoro, occorre stipulare in forma scritta un accordo individuale con il lavoratore e conservarlo (senza trasmetterlo al Ministero del lavoro) per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione. Per tali soggetti, trova applicazione solo la procedura di comunicazione ordinaria, secondo cui i datori devono notificare al Ministero del Lavoro – in modalità individuale o massiva (i.e. attraverso il sistema REST o l’applicativo informatico con file Excel reso disponibile dal Ministero stesso sul proprio sito web) – i nominativi dei lavoratori interessati, nonché le date di inizio e fine delle prestazioni agili.
In assenza di una specifica previsione di legge, il Ministero, con una recente FAQ pubblicata sul proprio sito web il 23 dicembre 2022, ha stabilito che la comunicazione deve essere inviata:
- per i datori privati, entro 5 giorni dall’inizio della prestazione in modalità agile o, in caso di proroga, dall’ultimo giorno del periodo precedentemente comunicato. Siffatto termine si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, anche nel caso di accordi già sottoscritti ma non notificati al Ministero del Lavoro che andranno, dunque, comunicati entro il 6 gennaio p.v.
- per i datori di lavoro pubblici e per le agenzie di somministrazione, entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione di lavoro in smart working o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione.
Si ricorda che la violazione dell’obbligo in questione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it