Last Updated on Febbraio 15, 2021
NB: Articolo aggiornato al 25/02/2021
Di: Avv. Wanda Falco
La legge di bilancio introduce nuovi incentivi alle assunzioni o rinnova quelli già introdotti negli anni precedenti.
Mai come quest’anno, in cui sia le aziende che i lavoratori sono stremati dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, gli incentivi alle assunzioni risultano davvero indispensabili.
La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), infatti, ha previsto/rinnovato interessanti sgravi contributivi come quello per le imprese che rinunciano alla CIG con causale Covid, gli incentivi per le nuove assunzioni di giovani e donne e la decontribuzione Sud.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Assunzione giovani
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile la legge di Bilancio 2021 prevede ai commi 10-15 un esonero contributivo in caso di assunzione di giovani che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Misura e durata
L’esonero in questione è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Esso spetta per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.
L’esonero contributivo spetta, invece, per un periodo massimo di 48 mesi se i datori di lavoro privati effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Beneficiari
L’incentivo spetta ai datori di lavoro che:
- nel biennio 2021-2022 assumano under 36 a tempo indeterminato o trasformino contratti a termine con under 36 in contratti a tempo indeterminato e
- non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’esonero è escluso in caso di prosecuzioni di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato o assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoroo di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro periodi di apprendistatoper la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Si segnala, tuttavia, che la misura non è cumulabile con la decontribuzione Sud ed è sottoposta all’approvazione della Commissione Europea perché finanziata con i fondi Next Generation EU.
Assunzione donne
Al fine di incoraggiare l’occupazione femminile la legge di Bilancio 2021 ai commi 16-19 prevede un apposito esonero contributivo. In realtà, non si tratta di una nuova agevolazione in quanto si richiama espressamente quella già prevista dall’art. 4, commi da 9 a 11 L. 92/2012.
Misura e durata
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali e spetta per un periodo massimo di 18 mesi (v. art. 4, commi da 9 a 11, L. 92/2012) nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Beneficiari
L’incentivo in questione spetta ai datori di lavoro che nel biennio 2021-2022 assumano donne a tempo indeterminato o trasformino contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
Si segnala, inoltre, che nonostante la legge di Bilancio non richiami il comma 8 dell’articolo 4 della legge 92/2012 (che espressamente si riferisce ai contratti a tempo determinato), l’Inps attraverso un’interpretazione estensiva e organica della norma, ritiene agevolabili oltre le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni, anche le assunzioni a tempo determinato.
Con riferimento alla durata del periodo agevolato l’istituto, inoltre, chiarisce che l’incentivo:
- in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi (l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi);
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione (Circolare Inps n. 32 del 22/02/2021).
L’agevolazione spetta in caso di assunzione di donne:
- con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi e ovunque residenti;
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle aree svantaggiate;
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se l’assunzione avviene in una professione o un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Decontribuzione sud
Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, è prorogato fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo previsto dall’art. 27 del Decreto agosto (commi 161-167 L. Bilancio 2021).
Misura e durata
L’esonero contributivo (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail) è pari al:
a) 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
b) 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
c) 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Per quanto riguarda la fruizione dell’agevolazione il legislatore prevede due percorsi differenziati:
- dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 trova applicazione la comunicazione della Commissione europea adottata nel periodo dell’emergenza epidemiologica Covid-19 che consente un percorso veloce. L’esonero si applica pertanto nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”;
- per il periodo successivo al 1° luglio 2021, invece, l’agevolazione sarà concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
Beneficiari
L’agevolazione è riconosciuta ai rapporti di lavoro subordinato “la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.
Come chiarito dall’Inps con circolare n. 122 del 22 ottobre 2020, la decontribuzione può essere, dunque, riconosciuta alle aziende che abbiano sede legale o unità operativa/e nelle regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).
Sull’operatività della Decontribuzione Sud si segnala, inoltre, il messaggio Inps n. 72 dell’11 gennaio 2021.
L’istituto, in particolare, ha chiarito che il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio: ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, infatti, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non quella dell’utilizzatore.
Aziende che non ricorrono alla CIG Covid
La legge di Bilancio 2021 (commi 306-308) ha rinnovato, modificandola, un’agevolazione già prevista dall’art. 3 DL agosto (e rinnovata dall’art. 12, comma 14 Ristori Omnibus) ovvero l’esonero dal versamento dei contributi alternativo alla CIG con causale Covid.
Misura e durata
L’esonero spetta per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail.
Beneficiari
L’agevolazione è riconosciuta ai datori di lavoro privati che non richiedono le nuove 12 settimane di ammortizzatori sociali Covid previste dal comma 300 della legge di bilancio.
Viceversa, i datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ex art. 12, comma 14 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale emergenziale.
Il riconoscimento dell’esonero in un regime di alternatività con la cassa Covid trova la sua ratio nell’esigenza di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale.
Al riguardo, peraltro, fermo restando il regime di alternatività, è bene ricordare che l’esonero contributivo è compatibile con le richieste degli interventi di integrazione salariale con causale Covid-19, qualora queste ultime riguardino una o più unità produttive diverse dall’unità o dalle unità per le quali si prediliga l’esonero (circolare Fondazione Studi Consulenti del lavoro del 17/01/2021).
L’Inps, infatti, con la circolare n. 105/2020 ha precisato che laddove la norma chieda al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.
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