Women On Boards: in vigore la direttiva UE sull’equilibrio di genere nei cda delle società quotate

Last Updated on Dicembre 27, 2022

A distanza di 10 anni dalla presentazione della proposta, il 7 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la direttiva 2022/2381 finalizzata a garantire una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli di amministrazione delle società quotate.

Come previsto dall’art. 14, la direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi, è attualmente in vigore. 

Gli Stati membri dovranno recepire la normativa entro due anni e le imprese dovranno adeguarsi agli obiettivi in essa previsti entro il 30 giugno 2026.

Vediamo insieme cosa prevede la direttiva.

Il preambolo della direttiva

Come evidenziato nel preambolo della direttiva, i consigli delle società nell’UE sono caratterizzati da persistenti disparità di genere: secondo l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, nel 2021 le donne rappresentavano in media il 30,6% dei membri dei consigli delle più grandi società quotate e solo l’8,5% dei presidenti. 

Da decenni gli Stati membri e le istituzioni dell’UE si impegnano per promuovere la parità di genere e rafforzare la presenza femminile nei consigli delle società, adottando raccomandazioni e incoraggiando l’auto-regolamentazione.

Tuttavia, i progressi verso una maggiore percentuale di donne nei consigli delle società sono stati molto lenti e quelli più significativi si sono registrati negli Stati membri in cui sono state introdotte misure vincolanti, mentre le iniziative di auto-regolamentazione non hanno prodotto cambiamenti altrettanto significativi.

Proprio per queste ragioni la direttiva “Women on boards”, intesa ad aumentare sostanzialmente il numero delle donne nei CDA delle imprese dell’UE, fissa delle quote minime vincolanti al fine di promuovere la parità di genere nei processi decisionali e infrangere le barriere che impediscono alle donne di raggiungere posizioni di dirigenza.

Numerosi studi hanno del resto dimostrato che la diversità all’interno degli organi direttivi delle società, che in tal modo rispecchiano meglio le realtà sociali e le esigenze dei consumatori, porta a un modello aziendale più proattivo, a decisioni più equilibrate e a migliori standard professionali.

È dimostrato, inoltre, che esiste una relazione positiva fra la diversità di genere a livello di alta dirigenza e i risultati finanziari e la redditività d’impresa, il che determina una considerevole crescita sostenibile a lungo termine. Il raggiungimento dell’equilibrio di genere nei consigli è, pertanto, di vitale importanza per garantire la competitività dell’Unione in un’economia globalizzata. 

I contenuti della direttiva

Sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva le micro, piccole e medie imprese (PMI) definite come “società che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro”. 

Dunque, solo le società quotate di grandi dimensioni entro il 30 giugno 2026 dovranno conseguire uno dei seguenti obiettivi:

  • gli appartenenti al sesso sotto-rappresentato dovranno occupare almeno il 40% dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi;
  • nel caso in cui gli Stati scelgano di applicare le nuove norme agli amministratori con e senza incarichi esecutivi, l’obiettivo scende al 33% di tutte le posizioni da amministratore di una società quotata. 

Affinché tali obiettivi siano conseguiti è necessario che i candidati siano selezionati applicando criteri chiari, formulati in modo neutro e univoci durante l’intera procedura di selezione

È fondamentale, inoltre, dare priorità al candidato del sesso sotto-rappresentato nella scelta tra candidati ugualmente qualificati in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale. Tuttavia, in casi eccezionali, quali ad esempio il perseguimento di altre politiche in materia di diversità, si potrà propendere per il candidato dell’altro sesso.

E’, inoltre, previsto che, su richiesta di un candidato preso in considerazione nella selezione, le società quotate lo informino di quanto segue: a) i criteri di qualificazione su cui si è basata la selezione, b) la valutazione comparativa obiettiva dei candidati sulla base di tali criteri e c) le considerazioni specifiche che hanno portato eccezionalmente a scegliere un candidato che non è del sesso sotto-rappresentato. 

Sempre nell’ottica della trasparenza, è previsto che le aziende forniscano informazioni alle autorità competenti, una volta all’anno, in merito alla rappresentanza di genere nei loro consigli e in merito alle misure prese per conseguire gli obiettivi. Tali informazioni vanno pubblicate anche sul sito web della società.

E in Italia? 

In Italia l’equilibrio di genere nei CdA è obbligatorio da ben 11 anni.

Attualmente la norma di riferimento è la legge Golfo-Mosca (L. 120/2011), intervenuta sul Testo Unico dell’intermediazione finanziaria (D.lgs. 58/1998).

Lo statuto delle società quotate deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. 

Che effetti hanno avuto queste previsioni?

Il rapporto 2021 Consob sulla Corporate Governance nelle società quotate italiane ha evidenziato che la presenza femminile negli organi di amministrazione delle società quotate ha raggiunto il massimo storico osservato sul mercato italiano (41% degli incarichi) proprio per effetto delle norme volte a riservare una quota dell’organo sociale al genere meno rappresentato.

A fine 2021, le 131 imprese che hanno applicato la quota di genere dei due quinti contano nei propri CdA in media 4 donne (quasi il 44% del board), mentre nelle restanti società i dati sulla presenza femminile sono solo marginalmente inferiori.

Prossime scadenze

In conclusione ricordiamo le scadenze previste dalla direttiva:

  • gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (art. 11);
  •  le imprese dovranno conseguire gli obiettivi individuati dalla direttiva entro il 30 giugno 2026 (art. 5).
Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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