Un nuovo scivolo pensionistico nel contratto di espansione nel Decreto Crescita

Pubblicato: 08 Luglio 2019

Con la L. 28 giugno 2019 n. 58 è stato convertito in legge il D.L. 30 aprile 2019 n. 34. La nuova normativa (art. 26 quater D.L. 34/2019 come conv. in legge) sostituisce, tra l’altro, l’art. 41 del D.lgs. 14 settembre 2015 n.148, modificando, dunque, la disciplina del c.d. contratto di solidarietà espansiva, ammortizzatore sociale finalizzato ad agevolare nuove assunzioni.

In particolare, le imprese con un organico superiore a 1000 unità lavorative possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali più rappresentative, previo espletamento della procedura di consultazione sindacale prevista per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Tale possibilità è introdotta in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 ed è realizzabile solo nell’ambito di un processo di reindustrializzazione e riorganizzazione, che comporti una modifica strutturale dei processi aziendali, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico e prevedendo, in ogni caso, l’assunzione di nuove professionalità.

Il contratto di espansione ha natura gestionale e deve contenere:

  • il numero di lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con il piano di reindustrializzazione;
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  • l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero di lavoratori che possono accedere allo scivolo pensionistico (di seguito descritto).

L’intervento straordinario di integrazione salariale relativo a tale processo può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Parte integrante del contratto di espansione è il progetto di formazione e di riqualificazione, che deve contenere le misure idonee a garantire l’effettività della formazione affinché il prestatore consegua le competenze tecniche necessarie per lo svolgimento della mansione a cui sarà adibito.

Nell’ambito del contratto di espansione è possibile prevedere un nuovo scivolo pensionistico.  I datori di lavoro, infatti, possono riconoscere ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo (20 anni di contributi), o dal conseguimento del diritto alla pensione anticipata un’indennità mensile fino al raggiungimento del primo diritto a pensione. Il lavoratore deve prestare il proprio consenso scritto.

Tale indennità è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed è comprensiva dell’indennità NASpI, ove spettante. Sono previsti dei limiti di spesa in relazione all’accesso a questo nuovo scivolo: euro 4,4 milioni per l’anno 2019, euro 11,9 milioni per l’anno 2010 e euro 6,8 milioni per l’anno 2021. La prestazione di cui sopra può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterale.

Per i lavoratori che non possono usufruire del nuovo scivolo, è prevista la possibilità di concordare una riduzione oraria non superiore al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, aumentabile fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. Anche in questo caso sono previsti limiti di spesa: euro 15,7 milioni per l’anno 2019 e euro 31,8 milioni per l’anno 2020.

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