Pubblicato: 29 Ottobre 2026
Il 27 ottobre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2026/2359, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Le novità riguardano, in particolare, i lavoratori distaccati e quelli che svolgono abitualmente la propria attività in più Stati membri. Pur confermando i principî generali già previsti dalla normativa europea, il Regolamento precisa le condizioni per il mantenimento o l’individuazione della legislazione previdenziale applicabile e introduce ulteriori disposizioni.
Lavoratore distaccato in un altro Stato membro
In materia di distacco resta fermo il principio, previsto dall’art. 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui il lavoratore subordinato temporaneamente inviato in un altro Stato membro, così come il lavoratore autonomo che vi svolga in via temporanea la propria attività, può continuare a essere soggetto alla legislazione previdenziale dello Stato di provenienza, a condizione che la durata prevista dell’attività non superi i 24 mesi e che il lavoratore non sostituisca un altro lavoratore subordinato distaccato o autonomo. Il divieto di sostituzione non esclude, tuttavia, il subentro a un lavoratore che abbia interrotto anticipatamente la propria prestazione, purché il periodo complessivo di attività svolta nello Stato ospitante dalle persone che si sono succedute non superi i 24 mesi.
Per l’applicazione di tale disciplina vengono inoltre precisati alcuni requisiti:
- per il lavoratore subordinato assunto in vista dell’invio all’estero, il precedente assoggettamento, per almeno tre mesi immediatamente prima dell’assunzione, alla legislazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro è stabilito;
- per il lavoratore autonomo, lo svolgimento della sua attività nello Stato di provenienza già da almeno tre mesi e il mantenimento dei requisiti per riprenderla al rientro.
Dopo 24 mesi complessivi di attività della stessa persona nello Stato ospitante, anche con interruzioni non superiori a due mesi, non è possibile avvalersi nuovamente delle regole previdenziali sul distacco per tale Stato prima che siano trascorsi almeno due mesi dalla cessazione dell’attività precedente, salvo specifiche deroghe.
Sotto il profilo procedurale, il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve informare l’istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile prima dell’inizio dell’attività all’estero e richiedere il rilascio del relativo attestato (di norma, il documento portatile A1).
La comunicazione preventiva e l’istanza di rilascio del certificato non sono necessarie per i «viaggi per affari», ossia attività temporanee quali riunioni, conferenze o formazione che non comportino prestazione di servizi o fornitura di beni. La stessa esenzione si estende alle attività di durata complessiva non superiore a tre giorni consecutivi di lavoro nell’arco di trenta giorni consecutivi, fatta eccezione per quelle del settore edilizio espressamente individuate nel Regolamento.
Il datore di lavoro resta responsabile di fornire la documentazione attestante l’avvenuta richiesta del certificato A1 o la sussistenza di un’esenzione e di metterla a disposizione dei lavoratori interessati.
Il nuovo Regolamento rafforza inoltre i controlli sulla validità dei certificati e lo scambio di informazioni tra le istituzioni, prevedendo termini specifici per la verifica, rettifica o revoca dei documenti e potenziando gli strumenti di cooperazione e contrasto agli errori, alle frodi e agli abusi.
Lavoratore che opera in più Stati membri
Per i lavoratori che svolgono abitualmente l’attività lavorativa in due o più Stati membri, l’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce che la legislazione previdenziale applicabile è, in linea generale, quella dello Stato di residenza, purché l’interessato vi esegua una parte sostanziale della propria attività. Qualora tale condizione non ricorra, nel caso di lavoratore subordinato alle dipendenze di un unico datore, si applica invece la legislazione dello Stato in cui quest’ultimo ha la propria sede legale o il proprio domicilio, ferme restando le regole specifiche previste per le altre fattispecie.
Le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento confermano questi principî, apportando due importanti precisazioni sulle modalità di applicazione. In primo luogo, viene chiarito che, per individuare la sede legale o il domicilio del datore di lavoro, occorre considerare non soltanto gli elementi formali, ma soprattutto il luogo in cui vengono assunte le decisioni essenziali dell’impresa e svolte le funzioni dell’amministrazione centrale, mediante una valutazione complessiva delle circostanze rilevanti.
In secondo luogo, si prevede che la determinazione della legislazione previdenziale applicabile abbia una validità massima di 24 mesi, scaduti i quali sarà necessario procedere a un nuovo esame per verificare quale normativa debba trovare applicazione.
Decorrenze e regime transitorio
Il Regolamento entra in vigore il 1 novembre 2026. Le nuove disposizioni in materia di distacco dei lavoratori ed esercizio di attività lavorative in due o più Stati membri si applicheranno, invece, dal 2 novembre 2028.
I distacchi iniziati prima di tale data continuano a essere soggetti alla disciplina precedente (articolo 12 del Regolamento n. 883/2004).
Per i lavoratori che svolgono attività in due o più Stati membri, qualora le nuove disposizioni comportino un cambiamento della legislazione previdenziale applicabile, è invece possibile mantenere quella precedente, purché la situazione rimanga invariata fino al 2 novembre 2036. L’interessato conserva comunque la facoltà di chiedere l’applicazione delle nuove disposizioni.
Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o approfondimento.



