È stato pubblicato il Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025 recante «Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile».
Il provvedimento introduce una serie di importanti novità per le imprese con gli obiettivi di rafforzare la prevenzione e la tutela dei lavoratori, potenziare i controlli e la vigilanza ispettiva e promuovere una cultura della sicurezza diffusa e permanente, premiando i comportamenti responsabili delle imprese e dei prestatori.
Revisione dei premi assicurativi
A partire dal 2026, l’Inail introdurrà nuovi criteri per la variazione dei premi assicurativi, basati sulle performance delle imprese in materia di sicurezza sul lavoro, prevedendo l’adeguamento delle aliquote in funzione del numero e della gravità degli infortuni. In questo modo le aziende che conseguiranno risultati positivi nella prevenzione e nella riduzione degli incidenti potranno ottenere riduzioni del premio assicurativo, mentre quelle con frequenti o gravi infortuni saranno escluse da tali agevolazioni. Le modalità attuative delle previsioni in questione saranno definite con un decreto ministeriale da adottarsi entro fine anno.
Riconoscimento digitale
Una delle principali innovazioni riguarda l’obbligo per le imprese che operano in regime di appalto nei cantieri edili nonché in altri settori a rischio che saranno individuati con apposito decreto ministeriale entro fine anno – di fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento digitale.
Tale badge deve essere dotato di un codice univoco anticontraffazione e collegato alla piattaforma nazionale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), al fine di garantire una maggiore tracciabilità e sicurezza nei rapporti di lavoro e nei controlli ispettivi.
Patente a crediti
Il Decreto interviene anche sulla disciplina della cosiddetta patente a crediti, ovvero il sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili, pubblici o privati, istituito dal PNRR4 (i.e. DL 19/2024 convertito) per favorire la sicurezza e la professionalità in tale ambito (vedi la nostra newsflash «Pubblicato il nuovo Decreto PNRR» del 6 marzo 2024).
In tal senso è previsto un inasprimento delle sanzioni per gli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026.
Formazione e prevenzione
Dal 2026 saranno stanziate nuove risorse a favore del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione in materia di salute e sicurezza, con l’obiettivo di finanziare progetti formativi innovativi, rivolti in via prioritaria ai settori a più alto rischio (come edilizia e logistica).
Questi progetti offriranno ai lavoratori esperienze di apprendimento pratiche e immersive, volte a rafforzare la consapevolezza e la cultura della prevenzione.
Per garantire tracciabilità, trasparenza e condivisione delle informazioni tra imprese, enti formatori e organi di vigilanza, è previsto che gli esiti dei percorsi formativi vengano registrati nel fascicolo elettronico del lavoratore.
La programmazione di azioni preventive contro comportamenti violenti o molesti nei confronti dei lavoratori entra a far parte delle misure generali di tutela.
Infine, l’obbligo di manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) viene esteso anche agli indumenti di lavoro che, sulla base della valutazione dei rischi, siano classificati come DPI.
Infortuni mancati
A livello nazionale saranno emanate – entro aprile 2026 – linee guida tecniche per l’identificazione, il monitoraggio e l’analisi dei «mancati infortuni» da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. In tal senso, tali aziende saranno tenute a comunicare, secondo modalità definite da un successivo decreto ministeriale, gli eventi che avrebbero potuto provocare un infortunio (ma che sono stati evitati) e le relative azioni correttive o preventive.
Digitalizzazione
A partire dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro che intendano fruire di agevolazioni o incentivi contributivi saranno tenuti a pubblicare le proprie offerte di lavoro esclusivamente sulla piattaforma SIISL, garantendo così maggiore trasparenza nei processi di selezione e una più accurata tracciabilità dei rapporti di lavoro.
Sorveglianza sanitaria
Nel campo della sorveglianza sanitaria, il Decreto specifica che le visite mediche previste dalla normativa vigente o disposte dal medico competente devono essere effettuate durante l’orario di lavoro, con la sola eccezione delle visite mediche pre-assuntive.
Con specifico riferimento alla prevenzione oncologica, è disposto l’obbligo per i medici competenti di informare i lavoratori sull’importanza dei controlli preventivi e di incoraggiare la partecipazione ai programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La contrattazione collettiva potrà, in tale ambito, prevedere l’introduzione di permessi retribuiti per consentire ai lavoratori di effettuare gli esami di prevenzione.
Per le attività ad alto rischio di infortuni, è introdotta una nuova tipologia di visita medica, da effettuarsi prima o durante il turno lavorativo, nei confronti del dipendente qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.
Si tratta di un intervento normativo di ampia portata che, integrando misure economiche e organizzative, è volto a promuovere un modello di gestione del lavoro più moderno, trasparente e orientato alla tutela integrale della persona.
Toffoletto De Luca Tamajo è a disposizione per qualsiasi supporto o chiarimento.
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