Pubblicato il nuovo Decreto PNRR 4

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Si tratta del cosiddetto Decreto PNRR 4 che interviene anche in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di regolarità dei rapporti di lavoro.

Di seguito la sintesi delle principali previsioni.

Incentivi e Premialità

Sono ampliati i requisiti per il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi che, oggi, ricomprendono espressamente anche il rispetto delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza dei lavoratori. L’individuazione delle disposizioni rilevanti è rimessa all’adozione di un decreto ministeriale. È, inoltre, specificato che gli incentivi sono riconosciuti anche in caso di successiva regolarizzazione di violazioni accertate.

Sempre nell’ottica di premiare le imprese virtuose, il Decreto dispone che, qualora all’esito degli accertamenti ispettivi, non emergano violazioni e/o irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro, l’INL rilascia al datore un attestato e lo iscrive, previo suo consenso, in un elenco consultabile pubblicamente sul proprio sito, cosiddetta lista di conformità. Chi possiede questo documento non sarà oggetto di verifiche da parte degli ispettori per 12 mesi nelle materie oggetto del precedente accertamento, fatte salve quelle di salute e sicurezza.

Appalto

È introdotto l’obbligo per gli appaltatori e i subappaltatori di riconoscere al personale impiegato nell’appalto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, maggiormente applicati nel settore e nella zona, individuati in base all’attività oggetto del contratto.

Inoltre, è precisato che il regime di solidarietà, di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, vigente tra committente, appaltatore (e subappaltatore) rispetto agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato nel contratto, si applichi anche nei casi di somministrazione, appalto e distacco illeciti.

Sanzioni penali per l’interposizione illecita

Il Decreto effettua uno specifico e ampio intervento sull’assetto sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti. Per tali fattispecie è, infatti, reintrodotta e/o rafforzata la sanzione penale: il somministratore e l’utilizzatore sono, oggi, puniti con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.

Al ricorrere della fraudolenza, ovvero quando si riscontri che la somministrazione è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di 100 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di utilizzo.

Sono, inoltre, sanzionate, sempre penalmente e con inasprimento delle relative ammende, anche le ipotesi di esercizio abusivo delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. Restano, poi, confermate le sanzioni penali già previste per l’espletamento non autorizzato dell’attività di intermediazione nonché nei casi di sfruttamento dei minori.

Altro aspetto innovativo è l’aggravio delle ammende nel caso di recidiva. Qualora, infatti, il datore sia stato già destinatario di sanzioni per i medesimi illeciti nei tre anni precedenti, le stesse sono aumentate del 20%, fermo restando che il relativo importo non può essere inferiore a 5.000 e superiore a 50.000 euro.

Si tratta di una disciplina decisamente più severa rispetto a quanto precedentemente previsto ove si consideri che, anche per la fattispecie più grave della somministrazione fraudolenta, l’abrogato art. 38-bis del D.Lgs. 81/2015 disponeva l’applicazione di soli 20 euro di multa.

Lavoro sommerso

È incrementata la sanzione amministrativa pecuniaria (cd. maxisanzione) prevista per il lavoro irregolare ovvero prestato in mancanza della comunicazione preventiva di assunzione da parte del datore. Il relativo importo è modulato in base alla durata dell’illecito e, propriamente, in caso di impiego del lavoratore sino a:

  • 30 giorni, è compreso tra 1.950 e 11.700 euro;
  • 60 giorni, è compreso tra 3.900 e 23.400 euro;
  • oltre 60 giorni, è compreso tra 7.800 e 46.800.

Le somme sopra indicate sono aumentate in caso di recidiva.

Lavori edìli

Vengono introdotte alcune norme specifiche per gli appalti, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione lavori edìli tra cui l’istituzione di un sistema di qualificazione, tramite crediti, delle imprese e dei lavoratori autonomi che operino nei cantieri temporanei o mobili, cd. patente a punti. A partire dal 1° ottobre 2024, l’INL rilascia a ciascun soggetto interessato una patente dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere decurtati a seconda della gravità delle violazioni commesse e degli infortuni occorsi ai lavoratori impiegati nei cantieri. Una dotazione inferiore a 15 crediti non consente all’impresa e al lavoratore di operare e, qualora, gli stessi procedano privi del documento o di tale punteggio minimo, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa di importo variabile da 6.000 a 12.000 euro.

Il Decreto prevede espressamente che il meccanismo della patente a crediti possa essere esteso ad altri ambiti di attività individuati con apposito Decreto ministeriale.

Sanzioni per omesso versamento dei contributi

Nell’ottica di facilitare e incentivare le imprese a regolarizzare le eventuali inadempienze in materia contributiva, il provvedimento modifica, a far data dal 1° settembre 2024, il regime sanzionatorio delle violazioni previdenziali di cui all’art. 116, comma 8, L. 388/2000. In tal senso, sia nell’ipotesi di omissione che in quella di evasione contributiva, qualora il pagamento dei contributi sia effettuato spontaneamente, trovano applicazione sanzioni civili ridotte rispetto a quelle normalmente disposte. Ove, poi, il mancato o ritardato pagamento di contributi derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, sono dovuti esclusivamente gli interessi legali.

Ad ogni buon conto, il Decreto prevede che siano fatte salve le disposizioni che prevedano l’applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente.

Da ultimo, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, al fine di favorire l’emersione spontanea degli illeciti contributivi, sono implementate forme di interazione tra i contribuenti e l’Inps, con applicazione di un regime sanzionatorio ancora più agevolato per la regolarizzazione degli inadempimenti emersi mediante lo scambio di dette informazioni.

Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

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