Il 10 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 184 del 27 novembre 2025 noto come Codice degli incentivi. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, riordina e rende più trasparente il sistema degli aiuti alle imprese, superando l’attuale frammentazione delle misure agevolative.
Il Decreto, in particolare, definisce i principî che regolano i procedimenti di concessione, gestione e revoca delle agevolazioni, inclusi gli incentivi fiscali e contributivi, ed introduce strumenti comuni di programmazione, monitoraggio e controllo degli incentivi, al fine di favorire una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.
In termini generali, il riconoscimento degli incentivi si fonda su una logica premiale che valorizza le imprese che investono concretamente in parità, inclusione e responsabilità sociale – dalla certificazione della parità di genere all’assunzione di persone con disabilità oltre gli obblighi di legge, fino alle politiche di valorizzazione del lavoro giovanile e femminile e alle misure di sostegno alla natalità e alle esigenze di cura – mentre, per contro, l’accesso ai benefici risulta precluso in presenza di specifiche condizioni ostative, quali l’irregolarità contributiva e l’effettuazione di operazioni di delocalizzazione o cessazione di attività espressamente sanzionate dal Decreto.
Particolare rilievo assumono, infatti, le nuove disposizioni volte a contrastare la delocalizzazione e a tutelare i livelli occupazionali. Tali regole si applicano quando l’incentivo finanzia investimenti realizzati sul territorio nazionale e l’impresa trasferisce successivamente, in tutto o in parte, l’attività agevolata dal sito produttivo incentivato a un’altra sede.
Se il trasferimento avviene entro 5 anni dal completamento dell’investimento verso un’altra unità produttiva situata in Italia o in un Paese dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE), l’impresa perde le agevolazioni riferite alla parte trasferita ed è tenuta a restituire le somme ricevute (oltre interessi), qualora l’incentivo sia legato a una specifica area territoriale e lo spostamento sia avvenuto al di fuori di tale zona.
La disciplina diventa più rigorosa nel caso in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi non appartenenti all’UE o allo SEE. In tale ipotesi, se il trasferimento avviene entro 5 anni dal completamento dell’investimento (10 per le grandi imprese), il datore decade da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche quando non siano riferiti a una specifica area del territorio nazionale. Oltre all’obbligo di restituzione degli incentivi già percepiti, con le relative maggiorazioni, sono previste sanzioni amministrative di importo compreso tra due e quattro volte l’aiuto ricevuto, nonché il divieto di accesso a nuovi benefici per i 5 anni successivi alla delocalizzazione, estesi a 10 anni per le grandi imprese.
È, inoltre, previsto che le imprese che intendano procedere alla delocalizzazione di cui sopra debbano comunicare, con un preavviso di almeno 90 giorni (180 per le grandi imprese), la propria intenzione al Ministero delle imprese e del Made in Italy nonché al Ministero del lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la nullità degli eventuali licenziamenti connessi all’operazione.
Si ricorda che un analogo obbligo di comunicazione è già previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 224-237-bis, L. 234/2021) a carico dei datori di lavoro, con mediamente 250 dipendenti, che intendano procedere alla chiusura di una sede (stabilimento o filiale) e al licenziamento di almeno 50 lavoratori. Il Codice interviene su tale disciplina stabilendo che, qualora all’esito della procedura, l’impresa cessi definitivamente l’attività produttiva, o una parte significativa della stessa, con una riduzione del personale superiore al 40%, essa decada dagli incentivi, sia tenuta a restituire quelli ricevuti nei 10 anni precedenti e non possa accedere a nuove agevolazioni, restando altresì soggetta alle sanzioni amministrative previste.
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