Rinnovo CCNL Dirigenti dell’industria: le novità

Last Updated on Settembre 24, 2019

Il 30 luglio 2019 Federmanager e Confindustria hanno firmato l’accordo che rinnova il CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 30 dicembre 2014.

Di seguito una breve analisi delle novità. 

  1. L’aumento del trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) che viene fissato in € 69.000 per l’anno 2020, in € 72.000 per l’anno 2022 e in € 75.000 per il 2023 (art. 3).
  2. É stato introdotto, accanto agli altri tre modelli alternativi di MBO (management by objectives) già indicati nel  contratto collettivo del 25 novembre 2009, un quarto modello di MBO strutturato in due parti uguali: un sistema di incentivazione a breve termine” e uno a “medio/lungo termine” (cf. LTI) caratterizzato da percentuali di maturazione differenziate per i diversi anni. L’MBO nella misura del 50% viene erogato al raggiungimento del risultato annuale mentre la restante parte del 50% viene accantonata pro quota con erogazione differita subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di medio/lungo termine se il dirigente è ancora in forza e non dimissionario (art. 6 bis). Si specifica che l’MBO, così come i tre modelli già esistenti, sia previsto «per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali», pertanto le aziende restano certamente libere di predisporre i propri piani aziendali di incentivazione anche con parametri e modalità diverse rispetto a quelle previste dal CCNL. Resta da chiedersi se le aziende siano libere altresì di non predisporre alcun piano di incentivazione (come noi saremmo portati a credere). Considerando quindi i quattro modelli non vincolanti. 
  3. Le ferie eccedenti il minimo legale (che è pari a quattro settimane) se non fruite «per scelta del dirigente» nei 24 mesi successivi all’anno di maturazione, non sono più utilizzabili né liquidabili. A tale fine, il datore è tenuto a invitare, meglio per iscritto (anche se la forma non è indicata ad substantiam), il dirigente a usufruirne entro il medesimo termine di 24 mesi, informandolo contestualmente che la mancata fruizione non è sostituita dal pagamento dell’indennità per ferie non godute. In tal senso è sufficiente un qualunque atto scritto, compresa una email (della quale si possa avere documentazione della ricezione). In assenza dell’invito contente la specifica informativa, al dirigente dovrà, invece, essere corrisposta l’indennità sostituiva entro il primo mese successivo alla scadenza dei 24 mesi (art. 7). Da ricordare che il dirigente che può decidere autonomamente e liberamente quando andare in ferie non ha diritto alle indennità (Cass. 31 ottobre 2018, n. 27971).
  4. Con riferimento alla malattia, il nuovo testo ha introdotto il c.d. «comporto per sommatoria» cosicché possono essere tenute in considerazione tutte le assenze verificatesi nei tre anni precedenti l’ultima assenza per malattia effettuata sino al superamento del periodo; scaduto il quale è possibile il licenziamento (art. 11).
  5. Il periodo di aspettativa non retribuita è stato aumentato a 12 mesi, in caso di gravi  malattie oncologiche o gravi patologie croniche (art. 11).
  6. La polizza di assicurazione per morte o di invalidità permanente, dal 1° gennaio 2020, viene elevata da € 150.000 a € 200.000 (senza coniuge o figli a carico) e da € 220.000 ad € 300.000 (con coniuge o figli a carico). Il dirigente concorre al costo del relativo premio con l’importo di € 200,00 annui (prima € 150,00) (art. 12).
  7. Il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55º anno di età o il 50° anno nel caso di figlio minore (art. 14).
  8. L’indennità dovuta nel caso in cui il giudice riconosca il licenziamento «non giustificato» viene elevata da 2 a 4 mensilità per un’anzianità non superiore a due anni di servizio (art. 19).
  9. È prevista la corresponsione da parte dei datori a “4.Manager” di € 100 annui per ciascun dirigente in servizio al fine di finanziare le iniziative di outplacement in caso di ristrutturazioni o «processi che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro per fondati motivi» (art. 9). 
  10. Affidati a 4.Manager altresì compiti di raccolta e diffusione delle best practice attuate dalle imprese per favorire la genitorialità (art. 11 bis) e le pari opportunità (art. 11 ter).
  11. Da ultimo, sono state introdotte rilevanti novità in tema di previdenza complementare (art. 18). In particolare, per i dirigenti in servizio al 1° gennaio 2020 nonché per quelli assunti successivamente, la contribuzione dovuta al Previndai è pari al 4% a carico dell’impresa e al 4% a carico del dirigente. Nel limite complessivo dell’8%, l’azienda può, d’accordo con il dirigente, farsi carico di una quota fino al 3% della contribuzione dovuta dal manager. A decorrere dal 1° gennaio 2022 il contributo annuo a carico del datore non può risultare inferiore a € 4.800. Il calcolo dei contributi viene effettuato sulla base della retribuzione globale utile ai fini del TFR entro il limite di €180.000 (prima € 150.000).
  12. Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2019 e ha una durata di 5 anni, con scadenza il 31 dicembre 2023. Non vengono specificate le modalità di rinnovo.

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