Last Updated on Agosto 20, 2020
- E’ stata abrogata la norma del Decreto Rilancio (art. 93, comma 1-bis, DL 34/2020 convertito dalla legge 77/2020) che disponeva la proroga forzata dei contratti a termine (anche in somministrazione) e di apprendistato per un periodo corrispondente alla sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza Covid. Tale proroga forzata non opera quindi più dal 15 agosto 2020. Le proroghe già disposte in forza di tale norma e comunicate al lavoratore conservano tuttavia la loro validità, se producono effetti a decorrere da una data antecedente a quella di entrata in vigore del Decreto Agosto (15 agosto 2020).
- Fino al 31 dicembre 2020 è possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine senza causale, per una volta sola e per un periodo massimo di 12 mesi. Il 31 dicembre è la data ultima entro cui stipulare proroga o rinnovo, ma la scadenza può andare oltre tale data. Resta ferma la durata massima di 24 mesi complessivi del contratto, che non può essere superata.
- La possibilità di proroga acausale si applica a tutti i contratti, a differenza della normativa precedente (DL Rilancio) che istituiva una limitata proroga acausale fino al 30 agosto per i soli contratti in essere al 23 febbraio 2020.
- La proroga forzata eventualmente applicata in forza della norma precedente ora abrogata non impedisce di utilizzare la nuova possibilità di proroga acausale di 12 mesi.
- Analogamente si dovrebbe ritenere che l’eventuale proroga acausale disposta sino al 30 agosto, in forza della norma precedente, non impedisca di utilizzare la nuova facoltà, posto che il requisito dell’unicità delle proroga non può avere efficacia retroattiva. Sul punto tuttavia si auspica un chiarimento interpretativo.
- Nonostante la somministrazione non sia menzionata dalla nuova norma, si ritiene che la facoltà di proroga/rinnovo acausale debba valere anche per i contratti a termine a scopo di somministrazione, trattandosi di una deroga alla norma generale che si applica anche a questi contratti.