Last Updated on Novembre 9, 2020
Il 3 novembre 2020 è stato firmato un nuovo DPCM recante ulteriori misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 valide per tutto il territorio nazionale nonché misure differenziate più restrittive da adottare nelle regioni maggiormente esposte al rischio così come individuate dal Ministero della Salute con ordinanza del 4 novembre 2020.
Allo stato si distinguono tre aree territoriali:
- area cd. gialla cui appartengono Campania, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e le Province di Trento e Bolzano;
- area cd. arancione cui appartengono Puglia e Sicilia;
- area cd. rossa cui appartengono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
Le disposizioni del Decreto sono efficaci dal 6 novembre al 3 dicembre 2020 mentre la classificazione regionale contenuta nell’ordinanza del Ministero ha una validità di 15 giorni (sempre decorrenti dal 6 novembre) ed è soggetta a revisione periodica da parte dello stesso organo emittente.
Di seguito una sintesi delle restrizioni di interesse per le imprese e per i lavoratori.
MISURE NAZIONALI
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Per tutte le attività economiche non interessate da provvedimenti restrittivi è confermato l’obbligo di rispettare le misure anti-contagio previste nei protocolli condivisi già in vigore e propriamente:
- il Protocollo tra Governo e parti sociali del 24 aprile 2020 per gli ambienti di lavoro;
- il Protocollo tra il Ministero delle infrastrutture, il Ministero del Lavoro e parti sociali del 24 aprile 2020 per i cantieri;
- il Protocollo tra il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei Trasporti e parti sociali del 20 marzo 2020 per i settori del trasporto e della logistica.
ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Sono confermate le raccomandazioni in merito all’utilizzo della modalità di lavoro agile, alla fruizione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, all’applicazione dei protocolli anti-contagio e alla santificazione dei luoghi di lavoro, anche ricorrendo a tal fine agli ammortizzatori sociali.
SMART WORKING E INGRESSI DIFFERENZIATI
Per la pubblica amministrazione sono introdotti gli obblighi di assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato e di disporre una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale. Spetta a ciascun dirigente organizzare il proprio ufficio adottando nei confronti dei dipendenti fragili nonché dei genitori di minori in quarantena o che svolgono la didattica a distanza ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività in smart working, anche attraverso l’adibizione a mansione diversa compresa nella medesima categoria o area di inquadramento contrattuale.
Per i datori di lavoro privati, invece, l’utilizzo dello smart working è fortemente raccomandato, così come è parimenti consigliata la differenziazione dell’orario di ingresso dei dipendenti.
SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
È confermato il divieto di ingresso in Italia a chi proviene da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia e dagli altri Stati non compresi negli elenchi allegati al provvedimento, salvo che ricorrano esigenze lavorative, di urgenza, di salute, studio, ecc. Sono parimenti vietati gli spostamenti verso tali paesi.
I soggetti che entrano nel territorio italiano dall’estero sono tenuti a rispettare, a seconda del paese di provenienza, specifichi obblighi tra cui la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario per 14 giorni presso la propria abitazione se disposti dagli operatori sanitari che provvedono ad informare i medici di base anche ai fini della certificazione Inps per l’assenza dal lavoro.
In ogni caso, sono esclusi (salvo che insorgano i sintomi del virus) dall’applicazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario ed effettuazione di test:
- coloro che entrano in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per motivi di lavoro, salute o urgenza;
- coloro che transitano nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
- i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea o di alcuni paesi extra-EU che entrano in Italia per motivi di lavoro;
- alcune categorie di lavoratori in ragione delle loro funzioni (e.g. personale sanitario, funzionari e agenti diplomatici, consoli, personale militare e forze di polizia);
- i lavoratori transfrontalieri;
- il personale di imprese aventi sede (legale o secondaria) in Italia per spostamenti all’estero per un periodo non superiore a 120 ore per motivi di lavoro.
MISURE DIFFERENZIATE
AREA GIALLA
È disposto il divieto di circolare dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo salvo che per comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute. In tal senso, qualora il motivo dello spostamento risieda nelle “comprovate esigenze lavorative” è opportuno che l’autocertificazione del lavoratore predisposta dal Ministero dell’Interno sia accompagnata da una dichiarazione del datore che attesti la sussistenza di dette esigenze. Infatti, posto che il Decreto raccomanda fortemente a tutti i datori privati l’utilizzo della modalità di lavoro agile, è utile che il datore chiarisca in detta comunicazione, sotto la sua responsabilità, l’indifferibilità delle attività svolte dal dipendente per assicurare la continuità aziendale e l’impossibilità di ricorrere allo smart working. La dichiarazione può essere inviata al lavoratore tramite sms, e-mail, ecc.
È inoltre fortemente raccomandato per la restante parte della giornata di non spostarsi, eccetto che per le suddette esigenze.
Sono confermate le chiusure di piscine, palestre (con possibilità di svolgimento di attività sportiva presso centri all’aperto), cinema, sale da ballo, teatri nonché bar e ristoranti dopo le ore 18. Resta, invece, consentita la consegna a domicilio anche dopo tale orario e fino alle 22 e la ristorazione negli alberghi, limitatamente ai propri clienti.
Restano aperte le attività commerciali al dettaglio a condizione che si assicurino il distanziamento, ingressi dilazionati e il divieto di permanenza nei locali più del tempo necessario all’acquisto. È, tuttavia, disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive degli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati ad eccezione di farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole.
È, infine, disposta:
- la chiusura dei musei e di altri luoghi della cultura;
- la capienza massima del 50% nel trasporto pubblico locale e ferroviario regionale;
- la didattica a distanza per la scuola secondaria di II secondo grado mentre è confermato lo svolgimento in presenza dell’attività didattica dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (elementari e medie).
AREA ARANCIONE
In Puglia e in Sicilia, a modifica e integrazione delle disposizioni valide nell’area gialla, è disposto/a:
- il divieto di spostamento in entrata e in uscita dalla regione nonché in un comune diverso da quello di residenza/abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative così come attestate dal datore (vedi sopra), situazioni di necessità o motivi di salute;
- la chiusura di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie (anche prima delle 18), sempre con possibilità di consegna a domicilio e di asporto fino alle ore 22.
AREA ROSSA
In Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, a modifica e integrazione delle disposizioni valide nell’area gialla, è disposto/a:
- il divieto di spostamento in entrata e in uscita dalla regione nonché all’interno della stessa, salvo che per comprovate esigenze lavorative così come attestate dal datore (vedi sopra), di necessità o di salute;
- la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio ad eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 del DPCM (e.g. apparecchiature informatiche, articoli igienico-sanitari, biancheria e carburante), delle edicole, dei tabaccai e delle farmacie;
- la chiusura di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie (anche prima delle 18), sempre con possibilità di consegna a domicilio e di asporto fino alle ore 22 (alla stregua di quanto previsto nell’area arancione);
- la chiusura dei centri sportivi anche se l’attività è svolta all’aperto. Resta comunque consentita l’attività motoria svolta in forma individuale in prossimità della propria abitazione;
- la sospensione delle attività inerenti servizi della persona, fatta eccezione per lavanderie, pompe funebri, parrucchieri e barbieri;
- la didattica a distanza già dalla seconda media (salvo le attività con minori disabili) mentre resta in presenza quella dell’infanzia, delle elementari e della prima media.
“