Last Updated on Ottobre 26, 2022
A pochi giorni dalla sua nomina, il nuovo Ministro del Lavoro ha comunicato lo slittamento dal 1° novembre al 1° dicembre 2022 del termine entro cui le aziende, che abbiano utilizzato in modo strutturale il lavoro agile, devono adempiere al relativo obbligo di comunicazione.
Si tratta di una misura quantomai opportuna preso atto della mancata implementazione del servizio c.d. «REST» di invio massivo delle comunicazioni di smart working di cui al DM 149/2022.
Già da settembre le impese che ricorrano alla modalità di lavoro agile sulla base di accordi individuali non devono più caricarli sul sito del Ministero del lavoro, essendo richiesta solo l’indicazione dei nomi dei lavoratori interessati, dell’inizio e della fine delle prestazioni e della data di sottoscrizione. In tal senso, le aziende possono utilizzare un apposito applicativo web disponibile sul sito Cliclavoro o, in alternativa, nel caso di elevati numeri di lavoratori agili, il servizio massivo REST a tutt’oggi non operativo.
Il Ministero ricorda che, ai fini dell’applicazione di detto servizio, le imprese devono inviare una richiesta di contatto, tramite un form disponibile nell’Urp online ministeriale.
Attenzione, dunque, alla nuova scadenza considerato che la tardiva od omessa comunicazione dell’avvio dello smart working è soggetta all’applicazione di una sanzione variabile da 100 a 500 euro per singolo lavoratore.
Si ricorda che, sino a fine anno, resta anche la possibilità per il datore di ricorrere al lavoro agile c.d. emergenziale ovvero senza accordo, comunicando i soli nominativi dei dipendenti interessati, unitamente alla data di cessazione della prestazione e adempiendo in via telematica agli obblighi di informativa in materia di sicurezza.
Di: Avv. Alessia De Concilio e Avv. Stefania Vitiello
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