Decreto Flussi 2023-2025: pubblicato il DPCM

Last Updated on Dicembre 13, 2023

Il DL 20/2023 convertito ha disposto che le quote di ingresso degli extracomunitari da ammettere in Italia per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e autonomo siano definite con unico atto per ciascun anno del triennio 2023-2025, e non più annualmente, come accaduto finora (vedi la nostra newsflash «Nuovo Decreto Immigrazione 2023» del 14.03.2023). 

In attuazione di tale provvedimento, il 3 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 27 settembre 2023 (cd. Decreto Flussi 2023-2025) che prevede una quota complessiva di 452.000 cittadini stranieri per gli anni 2023, 2024 e 2025 e definisce i criteri dei flussi di ingresso. Tra i criteri comuni spiccano la riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro, in base a una programmazione incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali, l’estensione dei settori economici e l’incentivazione degli ingressi dei lavoratori altamente qualificati. Sono, inoltre, previsti ulteriori criteri specifici per gli ingressi nell’ambito e al di fuori delle quote.

Lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo

Per motivi di lavoro subordinato non stagionale in determinati settori (es. trasporto, edilizia, turistico-alberghiero e telecomunicazioni) e di lavoro autonomo sono ammesse in Italia 53.450 unità per il 2023, 61.950 unità per il 2024 e 71.450 unità per il 2025. Nell’ambito di tali quote, gli ingressi sono ripartiti come segue:

SoggettiAnnoSubordinato non stagionaleAutonomo
Lavoratori di Paesi che promuovono campagne mediatiche sull’immigrazione irregolare20231.900100
20242.380120
20252.850150
Lavoratori di Paesi che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria (es. Algeria, Bangladesh, Costa d’Avorio, Filippine, India, Marocco, Senegal, Sri Lanka, Tunisia e Ucraina) o siano in procinto di farlo202337.000
202445.000
  2025  53.000  –
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela20239010
20249010
20259010
Apolidi e rifugiati202318020
202418020
202518020
Lavoratori che saranno impiegati nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria20239.500
20249.500
20259.500
Soggetti in possesso di permessi di soggiorno per lavoro stagionale da convertirsi in permessi di soggiorno per lavoro subordinato20234.000
20244.000
20255.000
Soggetti in possesso di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da convertirsi in permessi di soggiorno per lavoro202310050
202410050
202510050
Imprenditori (con investimenti non inferiori a 500.000 € o di start-up innovative), liberi professionisti, titolari di cariche societarie e artisti2023500
2024500
2025500
Totale202352.770680
202461.250700
202570.720730
Lavoro stagionale

È, inoltre, ammesso l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero dei cittadini di alcuni Paesi tra cui Algeria, Bangladesh, Costa d’Avorio, Filippine, India, Marocco, Senegal, Sri Lanka, Tunisia e Ucraina nel limite di 82.550 unità per il 2023, 89.050 unità per il 2024 e 93.550 unità per il 2025. Nell’ambito di tali quote, gli ingressi sono ripartiti come segue:

SoggettiAnnoSubordinato stagionale
Lavoratori di Paesi che promuovono campagne mediatiche sull’immigrazione irregolare20232.500
20243.000
20253.500
Lavoratori di Paesi che sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia migratoria 20238.000
202412.000
202514.000
Apolidi e rifugiati202350
202450
202550
Lavoratori stagionali che abbiano già lavorato in Italia per almeno una volta nei 5 anni precedenti 20232.000
20242.000
20252.000
Lavoratori del settore agricolo le cui istanze siano presentate da organizzazioni professionali dei datori più rappresentative202340.000
202441.000
202542.000
Lavoratori del settore turistico le cui istanze siano presentate da organizzazioni professionali dei datori più rappresentative202330.000
202431.000
202532.000
Totale202382.550
202489.050
202593.550
Procedura

Per il 2023 le domande di nulla osta al lavoro potranno essere presentate a partire dal 2, 4 e 12 dicembre 2023 a seconda del motivo dell’ingresso, sino a esaurimento delle quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
Per gli anni 2024 e 2025 le richieste potranno essere inoltrate nei giorni 5, 7 e 12 febbraio di ciascun anno e fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Le modalità attuative del DPCM in commento saranno oggetto di un’apposita circolare interministeriale nella quale sarà anche indicata la documentazione utile per la prova da parte del datore di aver verificato, presso il Centro per l’impiego competente, l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto. A tal riguardo, il Decreto individua le seguenti ipotesi alternative di “indisponibilità”:
a) assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego entro 15 giorni dalla richiesta del datore;
b) inidoneità del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego accertata dal datore;
c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, dei lavoratori individuati dal Centro per l’impiego nei 20 giorni successivi la richiesta.

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