Last Updated on Dicembre 13, 2023
Il DL 20/2023 convertito ha disposto che le quote di ingresso degli extracomunitari da ammettere in Italia per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e autonomo siano definite con unico atto per ciascun anno del triennio 2023-2025, e non più annualmente, come accaduto finora (vedi la nostra newsflash «Nuovo Decreto Immigrazione 2023» del 14.03.2023).
In attuazione di tale provvedimento, il 3 ottobre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 27 settembre 2023 (cd. Decreto Flussi 2023-2025) che prevede una quota complessiva di 452.000 cittadini stranieri per gli anni 2023, 2024 e 2025 e definisce i criteri dei flussi di ingresso. Tra i criteri comuni spiccano la riduzione del divario tra l’entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro, in base a una programmazione incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali, l’estensione dei settori economici e l’incentivazione degli ingressi dei lavoratori altamente qualificati. Sono, inoltre, previsti ulteriori criteri specifici per gli ingressi nell’ambito e al di fuori delle quote.
Lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo
Per motivi di lavoro subordinato non stagionale in determinati settori (es. trasporto, edilizia, turistico-alberghiero e telecomunicazioni) e di lavoro autonomo sono ammesse in Italia 53.450 unità per il 2023, 61.950 unità per il 2024 e 71.450 unità per il 2025. Nell’ambito di tali quote, gli ingressi sono ripartiti come segue:
Soggetti | Anno | Subordinato non stagionale | Autonomo |
Lavoratori di Paesi che promuovono campagne mediatiche sull’immigrazione irregolare | 2023 | 1.900 | 100 |
2024 | 2.380 | 120 | |
2025 | 2.850 | 150 | |
Lavoratori di Paesi che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria (es. Algeria, Bangladesh, Costa d’Avorio, Filippine, India, Marocco, Senegal, Sri Lanka, Tunisia e Ucraina) o siano in procinto di farlo | 2023 | 37.000 | – |
2024 | 45.000 | – | |
2025 | 53.000 | – | |
Lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela | 2023 | 90 | 10 |
2024 | 90 | 10 | |
2025 | 90 | 10 | |
Apolidi e rifugiati | 2023 | 180 | 20 |
2024 | 180 | 20 | |
2025 | 180 | 20 | |
Lavoratori che saranno impiegati nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria | 2023 | 9.500 | – |
2024 | 9.500 | – | |
2025 | 9.500 | – | |
Soggetti in possesso di permessi di soggiorno per lavoro stagionale da convertirsi in permessi di soggiorno per lavoro subordinato | 2023 | 4.000 | – |
2024 | 4.000 | – | |
2025 | 5.000 | – | |
Soggetti in possesso di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da convertirsi in permessi di soggiorno per lavoro | 2023 | 100 | 50 |
2024 | 100 | 50 | |
2025 | 100 | 50 | |
Imprenditori (con investimenti non inferiori a 500.000 € o di start-up innovative), liberi professionisti, titolari di cariche societarie e artisti | 2023 | – | 500 |
2024 | – | 500 | |
2025 | – | 500 | |
Totale | 2023 | 52.770 | 680 |
2024 | 61.250 | 700 | |
2025 | 70.720 | 730 |
Lavoro stagionale
È, inoltre, ammesso l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero dei cittadini di alcuni Paesi tra cui Algeria, Bangladesh, Costa d’Avorio, Filippine, India, Marocco, Senegal, Sri Lanka, Tunisia e Ucraina nel limite di 82.550 unità per il 2023, 89.050 unità per il 2024 e 93.550 unità per il 2025. Nell’ambito di tali quote, gli ingressi sono ripartiti come segue:
Soggetti | Anno | Subordinato stagionale |
Lavoratori di Paesi che promuovono campagne mediatiche sull’immigrazione irregolare | 2023 | 2.500 |
2024 | 3.000 | |
2025 | 3.500 | |
Lavoratori di Paesi che sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia migratoria | 2023 | 8.000 |
2024 | 12.000 | |
2025 | 14.000 | |
Apolidi e rifugiati | 2023 | 50 |
2024 | 50 | |
2025 | 50 | |
Lavoratori stagionali che abbiano già lavorato in Italia per almeno una volta nei 5 anni precedenti | 2023 | 2.000 |
2024 | 2.000 | |
2025 | 2.000 | |
Lavoratori del settore agricolo le cui istanze siano presentate da organizzazioni professionali dei datori più rappresentative | 2023 | 40.000 |
2024 | 41.000 | |
2025 | 42.000 | |
Lavoratori del settore turistico le cui istanze siano presentate da organizzazioni professionali dei datori più rappresentative | 2023 | 30.000 |
2024 | 31.000 | |
2025 | 32.000 | |
Totale | 2023 | 82.550 |
2024 | 89.050 | |
2025 | 93.550 |
Procedura
Per il 2023 le domande di nulla osta al lavoro potranno essere presentate a partire dal 2, 4 e 12 dicembre 2023 a seconda del motivo dell’ingresso, sino a esaurimento delle quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
Per gli anni 2024 e 2025 le richieste potranno essere inoltrate nei giorni 5, 7 e 12 febbraio di ciascun anno e fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Le modalità attuative del DPCM in commento saranno oggetto di un’apposita circolare interministeriale nella quale sarà anche indicata la documentazione utile per la prova da parte del datore di aver verificato, presso il Centro per l’impiego competente, l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto. A tal riguardo, il Decreto individua le seguenti ipotesi alternative di “indisponibilità”:
a) assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego entro 15 giorni dalla richiesta del datore;
b) inidoneità del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego accertata dal datore;
c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, dei lavoratori individuati dal Centro per l’impiego nei 20 giorni successivi la richiesta.
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