La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 44 del 19 marzo 2024, ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 23/2015 che estende l’applicazione della tutela risarcitoria del licenziamento illegittimo prevista per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 (i.e. entrata in vigore del decreto) anche a quelli già impiegati a tale data in piccole imprese che, in conseguenza di nuove e successive assunzioni, superino il limite dei 15 dipendenti.
Il Tribunale di Lecce aveva censurato tale disciplina ritenendo che la tutela economica (cosiddetta crescente) dovesse essere riconosciuta esclusivamente ai dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015 e non anche a quelli già in forza alla predetta data, per i quali avrebbe dovuto applicarsi il regime sanzionatorio della reintegra ex articolo 18 Statuto dei Lavoratori.
La Consulta conferma, invece, la scelta legislativa di considerare «nuovi assunti» anche quei dipendenti che, sebbene in servizio al 7 marzo in piccole aziende, si trovino, poi, ad operare in un’impresa che abbia ampliato le proprie dimensioni. Per tali soggetti, già beneficiari della tutela obbligatoria di natura indennitaria di cui alla Legge n. 604/1966, non si determina, infatti, una regressione in peius giacché continuano a godere del rimedio risarcitorio.
La previsione è, inoltre, perfettamente in linea con lo scopo della riforma di introdurre un regime sanzionatorio dei licenziamenti meno severo al fine di rimuovere le rigidità che ostacolavano l’incremento dell’occupazione. Se, infatti, a fronte del superamento del limite dimensionale dei 15 dipendenti, fosse stata prevista l’applicazione dell’art. 18 Stat. Lav., ciò avrebbe potuto rappresentare una remora per il «piccolo» datore di lavoro a procedere proprio a quelle nuove assunzioni che il legislatore intendeva incentivare.
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