Assunzioni agevolate per i giovani nella finanziaria 2018

Last Updated on Ottobre 13, 2021

Le nuove agevolazioni

La finanziaria per il 2018 ha introdotto alcune importanti novità per le aziende. Tra le più rilevanti, vi sono quelle relative agli sgravi contributivi in caso di nuove assunzioni o di conversione di un contratto a tempo determinato o di apprendistato.

I soggetti beneficiari

Gli sgravi si applicano a tutti i datori di lavoro che, a far data dal 1 gennaio 2018, assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (o convertano un contratto di lavoro a tempo determinato) lavoratori che:

  • non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età (per le assunzioni effettuate successivamente al 1 gennaio 2019, lo sgravio sarà applicabile ai soli lavoratori con meno di 30 anni).
  • non siano mai stati assunti con contratto di lavoro subordinato (con la precisazione che l’esistenza di un precedente contratto di apprendistato, non convertito, non impedisce la fruizione dello sgravio). Nel caso in cui, dopo l’assunzione agevolata, il rapporto cessi, il lavoratore potrà essere assunto da altro datore di lavoro il quale potrà beneficiare dello sgravio per il periodo residuo.

Sono comunque esclusi dallo sgravio i rapporti di lavoro domestico ed i contratti di apprendistato.

Entità e durata dello sgravio

Lo sgravio contributivo vale per un periodo massimo di 36 mesi, durante i quali il datore di lavoro riceve uno sconto contributivo (che non si estende però ai premi Inail), nella misura del 50% e nel limite massimo di € 3.000 su base annua.

Le particolari agevolazioni per il “Mezzogiorno”.

Lo sgravio può essere invece totale, e per un importo annuo massimo di € 8.060, nel caso di assunzione nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Puglia), di lavoratori che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età o che abbiano almeno 35 anni ma siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Le condizioni di accesso allo sgravio

Per poter beneficiare dello sgravio è necessario che il datore di lavoro, nei sei mesi che precedono l’assunzione non abbia effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per ragioni oggettive.

Inoltre, per garantire che gli sgravi vengano utilizzati solo per la creazione di nuova occupazione, e non anche al solo fine di “sostituire” forza lavoro già occupata, la legge opportunamente prevede che nel caso in cui, nei sei mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro licenzi per ragioni oggettive il lavoratore neo-assunto o altro dipendente con medesima qualifica e impiegato nella stessa unità produttiva, il beneficio sarà revocato, con la conseguenza che il datore di lavoro sarà tenuto a versare l’intera quota contributiva.

Gli sgravi previsti in caso di conversione di un contratto di apprendistato

Nel caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato oltre la scadenza dello stesso, è invece previsto l’esonero contributivo totale (fermo restando il limite massimo di € 3.000) per la durata 12 mesi (decorrenti dal primo mese successivo a quello in cui il datore cesso di beneficiare degli specifici sgravi previsti in materia di apprendistato).

Assunzioni agevolate

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