Bonus Mamme, l’esonero contributivo per le lavoratrici madri

Last Updated on Febbraio 5, 2024

La legge di bilancio per il 2024 (L 213/2023) ha introdotto, con i commi 180 e 181, un esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri di tre o più figli, dipendenti a tempo indeterminato, valido dal 2024 al 2026. L’esonero, in via sperimentale, è stato esteso nel 2024, anche alle madri di due figli.  Il 31 gennaio 2024 INPS ha pubblicato la circolare 27 con cui dettaglia le modalità per rendere operativa la misura.

In cosa consiste l’esonero contributivo

L’esonero consiste in una riduzione dei contributi IVS (invalidità vecchiaia e superstiti) a carico della lavoratrice (che di norma sono pari al 9,19% della retribuzione imponibile) nella misura massima di 250 euro al mese (per un totale annuo massimo di Euro 3.000). Esonero che il datore di lavoro potrà applicare, a partire da gennaio 2024 (agendo a conguaglio sulle denunce contributive nel corso dei mesi di febbraio, marzo ed aprile) previa esplicita e formale richiesta da parte della lavoratrice, corredata dei codici fiscali dei figli.

A chi spetta il bonus mamme

L’esonero spetta negli anni 2024, 2025 e 2026 alle lavoratrici che hanno avuto (o hanno adottato) almeno 3 figli anche qualora questi non siano più conviventi (o non più viventi) o affidati esclusivamente al padre, fino a che l’ultima/o di questi compie 18 anni. Per il solo 2024, l’esonero spetta anche alle lavoratrici che hanno avuto (o adottato) 2 figli e in questo caso fintanto che la/il più piccola/o non compia 10 anni.

L’esonero spetta a tutte le lavoratrici, apprendiste comprese, assunte a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia part time, in qualunque settore economico (escluso il lavoro domestico) e dipendenti da qualunque datore di lavoro privato e pubblico. Spetta anche nel caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Le caratteristiche dell’esonero contributivo

Per le sue caratteristiche la misura non è considerata aiuto di Stato quindi non richiede l’autorizzazione della commissione europea (è quindi immediatamente operativo) e non incide sui limiti del “de minimis”. Inoltre, agendo solo sui contributi a carico della lavoratrice, non rientra nella categoria degli incentivi per i quali è richiesto al datore di lavoro il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015. Non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L’esonero è strutturalmente alternativo a quello previsto dalla stessa legge di bilancio per tutti i lavoratori con retribuzioni imponibili non superiori a 2692 euro mensili (comma 15 della Legge di Bilancio) pari al 6% della retribuzione imponibile (ovvero al 7% nel caso di retribuzioni imponibili non superiori a 1923 euro mensili). Va segnalato che rispetto a questo, per le donne che ne abbiano diritto, questa misura risulta decisamente più conveniente atteso che la misura massima dell’esonero rivolto alla generalità dei lavoratori con retribuzione non superiore a 2692 euro mensili (6%) è pari a 161,52 e a 134,61 nel caso di retribuzioni lorde non superiori a 1923 euro, mentre in entrambi i casi la misura dell’esonero rivolto alle mamme (massimo euro 250) assorbe completamente l’onere contributivo dovuto dalle lavoratrici che nel caso di retribuzione pari a 2692 euro sarebbe pari ad euro 247.

Inoltre l’esonero è cumulabile con ogni altro incentivo, eventualmente concesso al datore di lavoro, consistente nella riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro, ad esempio per le assunzioni di donne, giovani, disoccupati ecc.

Va infine osservato che per specifica previsione normativa l’applicazione dell’esonero non ha impatti sulle future prestazioni pensionistiche, restando ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Conclusioni

La misura è sicuramente interessante in quanto va ad agire nella direzione della riduzione del cuneo contributivo/fiscale che appesantisce le retribuzioni italiane. Nella valutazione, caso per caso, dei vantaggi della stessa, va tenuto conto che i contributi esonerati (massimo 250 euro mensili) vanno ad accrescere l’imponibile fiscale della donna lavoratrice e subiscono quindi una decurtazione, a causa dell’imposta sulle persone fisiche applicata sulla retribuzione.

Lo Studio Toffoletto De Luca Tamajo è a Vostra disposizione per supportarvi e per fornire tutti i chiarimenti necessari sulle tematiche affrontate.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile Parità di genere: attenzione alle scadenze per il rapporto biennale e l’esonero contributivo Aprile 12, 2024 - Il termine per la trasmissione del Rapporto biennale 2022-2023 sulla situazione del personale maschile e femminile è differito dal 30 aprile al 15 luglio 2024. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, le imprese che occupano più di 50 dipendenti devono elaborare un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e inviarlo, con cadenza biennale, al Ministero del lavoro, alle rsa, al Consigliere regionale di parità e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del CdM.
digital nomad Immigrazione: operative le regole per l’ingresso e il soggiorno dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto Aprile 8, 2024 - Il 4 aprile 2024 è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 29 febbraio 2024 ed è ora operativa la previsione che permette l’ingresso in Italia ai cittadini stranieri che svolgano, in via autonoma o per un’impresa anche non stabilita nel nostro Paese, un’attività lavorativa altamente qualificata mediante strumenti tecnologici che consentano di lavorare da remoto. Detti soggetti sono ammessi in Italia indipendentemente dalle quote stabilite nella programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro degli extracomunitari. Il Decreto si applica ai lavoratori autonomi (nomadi digitali), a quelli subordinati e ai collaboratori le cui modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (etero-organizzati).
Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Le novità dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza sul lavoro Aprile 3, 2024 - La Giornata mondiale della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del 28 aprile è un’importante occasione per fare il punto sul livello di garanzia realmente raggiunto e per riflettere sulla distanza che ci separa dall’obiettivo “zero morti sul lavoro” nell’Unione europea entro il 2030. Si tratta dell’ambizioso obiettivo fissato dalla Confederazione europea dei sindacati nel 2022. I dati allarmanti sulla sicurezza nei cantieri hanno spinto il Governo ad adottare un nuovo pacchetto di norme, inserito nel decreto legge n. 19/2024 - noto come decreto PNRR 4 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024. Non è questo l’unico intervento dell’ultimo anno in materia di salute e sicurezza: novità interessanti sono state introdotte anche dal Decreto Lavoro 2023 e dall’UE sono arrivate nuove regole sull’esposizione all’amianto.
In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva In caso di dimissioni il datore di lavoro può rinunciare al preavviso senza corrispondere l’indennità sostitutiva Aprile 3, 2024 - L’istituto del preavviso è comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato, come il contratto di agenzia e il contratto di lavoro subordinato, e la sua funzione consiste nell’attenuare le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto per la parte che subisce il recesso. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato la funzione del preavviso è quella di garantire alla parte che subisce il recesso di organizzarsi per trovare un sostituto (in caso di dimissioni) o per trovare un nuovo lavoro (in caso di licenziamento). Che succede se il lavoratore si dimette con preavviso e il datore di lavoro vi rinuncia? Sul punto si sta consolidando un interessante orientamento giurisprudenziale che correttamente dispone che in caso di dimissioni il datore che rinunci al preavviso non debba corrispondere all’ex dipendente l’indennità sostitutiva.