Novità sulle Certificazioni Covid

Last Updated on Giugno 15, 2022

In pochi giorni sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due provvedimenti che, inter alia, impattano anche sulle procedure di verifica dei Green Pass e dei certificati di esenzione dall’obbligo vaccinale ad opera dei datori di lavoro.

Decreto Legge del 4 febbraio 2022 n. 5

In attesa delle nuove determinazioni sui prossimi step della campagna vaccinale, il Governo ha previsto che le Certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza somministrazione di vaccino (cd. booster) abbiano efficacia illimitata, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo. A tale regime è equiparata la certificazione di coloro che abbiano contratto il virus e siano guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario o la somministrazione della relativa dose di richiamo.

Inoltre, il provvedimento prevede che gli stranieri in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o vaccinazione da più di 6 mesi (con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia) possano accedere alle attività per le quali è previsto il Green Pass Rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido (con validità di 48 ore) o molecolare (con validità di 72 ore). Ciò vale anche per coloro che abbiano effettuato vaccini non autorizzati o non riconosciuti nel nostro Paese che dovranno, analogamente, sottoporsi a un tampone per usufruire dei citati servizi.

Il Decreto, infine, modifica le regole per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico. In particolare, nella scuola:

  • per l’infanzia:
    • fino a 4 casi di positività, le attività proseguono in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato;
    • dal 5° caso di positività, le attività didattiche sono sospese per 5 giorni;
  • primaria:
    • fino a 4 casi di positività, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte dei docenti e degli alunni (con più di 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso;
    • dal 5° caso di positività, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte dei docenti e degli alunni (con più di 6 anni) per 10 giorni solo per coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale o che siano guariti da meno di 120 giorni o che abbiano effettuato la dose di richiamo; per tutti gli altri è disposta la didattica digitale integrata per 5 giorni;
  • secondaria:
    • con 1 caso di positività, l’attività prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2;
    • con 2 o più casi di positività, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 per 10 giorni solo per coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale o che siano guariti da meno di 120 giorni o che abbiano effettuato la dose di richiamo; per tutti gli altri è prevista la didattica digitale integrata per 5 giorni.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9 del DL 146/2021 così come convertito e successivamente prorogato, fino al 31 marzo 2022, a uno dei genitori (lavoratori subordinati) conviventi di minori di 16 anni o di disabili gravi è riconosciuta la facoltà di di astenersi, in tutto o in parte, dalla prestazione nei casi di contagio, quarantena o sospensione dell’attività didattica. 

Sotto il profilo economico, durante il periodo di astensione al genitore di minori di 14 anni nonché di disabili è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione (con contribuzione figurativa); viceversa, al genitore di figli di età compresa tra 14 e 16 anni non spetta alcun compenso né contribuzione, fermi restando il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

Detto congedo Covid è concesso, sempre fino al 31 marzo 2022 e nei medesimi casi, anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata che siano genitori di minori di 14 anni.

DPCM del 4 febbraio 2022

Dopo l’acquisizione del parere favorevole del Garante della privacy, è stato pubblicato un nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che disciplina le modalità tecniche per la redazione e la verifica della certificazione di esenzione rilasciata nei casi in cui la vaccinazione sia omessa o differita per comprovati motivi di salute. 

Il certificato di esenzione deve riportare gli stessi dati contenuti nel Green Pass (e.g. nome, cognome, data di nascita, validità) unitamente ad alcune informazione specifiche tra cui il codice univoco di esenzione vaccinale (cd. CUEV) nonché il codice fiscale del medico che lo ha rilasciato. 

Sul documento è prevista l’apposizione di un codice a barre bidimensionale, cd. “QR code”, dalla lettura del quale possono desumersi solo informazioni relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità dell’interessato ma non anche i motivi sottesi al rilascio. 

Le certificazioni di esenzione devono essere sempre aggiornate e, quindi, revocate nei medesimi casi previsti per i Green Pass (come la sopraggiunta positività dell’interessato o l’acquisizione fraudolenta), nonché qualora venga meno la specifica condizione clinica che ne abbia giustificato il rilascio.

A decorrere dal 7 febbraio 2022 le esenzioni devono essere emesse solo in formato digitale seguendo le modalità definite nel DPCM. In tal senso, il provvedimento ha disposto che i certificati cartacei già rilasciati devono essere ri-emessi in formato digitale entro il 27 febbraio; decorsa tale data gli stessi perdono efficacia. Si ricorda che la validità delle certificazioni cartacee già emesse e in corso di emissione è stata prorogata, da ultimo, sino al 28 febbraio p.v. (vds. Circolare del Ministero della Salute n. 5125 del 25 gennaio 2022), scadenza che rende ancora più urgente la necessità di assicurare la piena operatività del nuovo sistema delle certificazioni digitali entro la fine di questo mese.

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