Dall’Osservatorio sul Diritto del Lavoro di Toffoletto De Luca Tamajo: Scarso Rendimento e licenziamento per poor performance: nella nuova Law Maps™ un confronto sui rischi in 38 Paesi

Last Updated on Luglio 30, 2019

Lo scarso rendimento costituisce un giustificato motivo di licenziamento, tuttavia in Italia e in molti altri Paesi le modalità di contestazione ed eventuale recesso dal rapporto di lavoro sono delicate e il rischio di contenzioso alto.

È quanto emerge dall’indagine condotta da Toffoletto De Luca, uno dei maggiori studi legali italiani specializzato in diritto del lavoro, sindacale e contratti di agenzia, sulla possibilità per il datore di lavoro di licenziare un dipendente per poor performance. L’analisi è illustrata nella Law Maps™ Scarso Rendimento , una delle mappe interattive risultato di complessi studi di diritto comparato svolti in collaborazione con Ius Laboris™, la più grande Alleanza mondiale di specialisti in diritto del lavoro che lo Studio ha contribuito a fondare. 

L’inadempimento dell’obbligazione di rendere la prestazione lavorativa con la diligenza richiesta dalla natura della mansione e nell’interesse dell’impresa, può costituire un giustificato motivo di recesso.

«Analizzando la nostra Law MapsTM, si può concludere che, seppur con differenze alle volte anche importanti, la fattispecie è contemplata in quasi tutti gli ordinamenti», sottolinea l’avvocato Francesco Lorenzi di Toffoletto De Luca Tamajo.

In Italia, secondo una giurisprudenza consolidata, il licenziamento per scarso rendimento è legittimo se il datore di lavoro è in grado di provare: i) che il lavoratore ha raggiunto un risultato inferiore rispetto alla media delle prestazioni rese dai colleghi con medesima qualifica e mansione, ii) che lo scostamento registrato è notevole e che iii) la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza o da imperizia del lavoratore stesso e non sia imputabile alla società. 

La situazione internazionale

A livello globale lo scarso rendimento è considerato un fattore da monitorare, seppure nelle diverse legislazioni abbia un peso differente. In Paesi come Messico, Cile, Finlandia, Moldavia e Irlanda lo scarso rendimento non costituisce da solo un valido motivo di recesso, ma necessita di altri «indicatori».

All’estremo opposto si trovano paesi quali Belgio, Brasile, Svizzera o Grecia in cui il licenziamento per scarso rendimento è possibile e i rischi per l’azienda sono contenuti o perché la legge non richiede che il licenziamento sia motivato – come in Brasile -, o perché il datore può licenziare un dipendente per qualsiasi ragione purché non si tratti di un motivo manifestamente irragionevole – come accade in Belgio.

In altri Paesi ancora, tra i quali UK, USA, Francia, Spagna, Olanda, Germania Russia, Costa Rica e Sud Africa, il licenziamento per scarso rendimento è legittimo se il datore rispetta la procedura disciplinare ed è in grado di dimostrare la prolungata scarsa performance del dipendente.

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