Dall’Osservatorio sul Diritto del Lavoro di Toffoletto De Luca Tamajo: Scarso Rendimento e licenziamento per poor performance: nella nuova Law Maps™ un confronto sui rischi in 38 Paesi

Last Updated on Luglio 30, 2019

Lo scarso rendimento costituisce un giustificato motivo di licenziamento, tuttavia in Italia e in molti altri Paesi le modalità di contestazione ed eventuale recesso dal rapporto di lavoro sono delicate e il rischio di contenzioso alto.

È quanto emerge dall’indagine condotta da Toffoletto De Luca, uno dei maggiori studi legali italiani specializzato in diritto del lavoro, sindacale e contratti di agenzia, sulla possibilità per il datore di lavoro di licenziare un dipendente per poor performance. L’analisi è illustrata nella Law Maps™ Scarso Rendimento , una delle mappe interattive risultato di complessi studi di diritto comparato svolti in collaborazione con Ius Laboris™, la più grande Alleanza mondiale di specialisti in diritto del lavoro che lo Studio ha contribuito a fondare. 

L’inadempimento dell’obbligazione di rendere la prestazione lavorativa con la diligenza richiesta dalla natura della mansione e nell’interesse dell’impresa, può costituire un giustificato motivo di recesso.

«Analizzando la nostra Law MapsTM, si può concludere che, seppur con differenze alle volte anche importanti, la fattispecie è contemplata in quasi tutti gli ordinamenti», sottolinea l’avvocato Francesco Lorenzi di Toffoletto De Luca Tamajo.

In Italia, secondo una giurisprudenza consolidata, il licenziamento per scarso rendimento è legittimo se il datore di lavoro è in grado di provare: i) che il lavoratore ha raggiunto un risultato inferiore rispetto alla media delle prestazioni rese dai colleghi con medesima qualifica e mansione, ii) che lo scostamento registrato è notevole e che iii) la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza o da imperizia del lavoratore stesso e non sia imputabile alla società. 

La situazione internazionale

A livello globale lo scarso rendimento è considerato un fattore da monitorare, seppure nelle diverse legislazioni abbia un peso differente. In Paesi come Messico, Cile, Finlandia, Moldavia e Irlanda lo scarso rendimento non costituisce da solo un valido motivo di recesso, ma necessita di altri «indicatori».

All’estremo opposto si trovano paesi quali Belgio, Brasile, Svizzera o Grecia in cui il licenziamento per scarso rendimento è possibile e i rischi per l’azienda sono contenuti o perché la legge non richiede che il licenziamento sia motivato – come in Brasile -, o perché il datore può licenziare un dipendente per qualsiasi ragione purché non si tratti di un motivo manifestamente irragionevole – come accade in Belgio.

In altri Paesi ancora, tra i quali UK, USA, Francia, Spagna, Olanda, Germania Russia, Costa Rica e Sud Africa, il licenziamento per scarso rendimento è legittimo se il datore rispetta la procedura disciplinare ed è in grado di dimostrare la prolungata scarsa performance del dipendente.

Lavoratori affetti da gravi patologie: nuove tutele tra esigenze di salute e diritto al lavoro Luglio 28, 2025 - Le novità della legge n. 106/2025 in tema di tutele per i lavoratori affetti da patologie gravi: congedi, permessi, smart working e conservazione del posto.
Corte Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: la pronuncia della Consulta Luglio 24, 2025 - La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il limite massimo di sei mensilità per l’indennità nei licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, incidendo direttamente sul sistema delle tutele crescenti previsto dal d.lgs. n. 23/2015.
CCNL Dirigenti del settore credito: le novità del rinnovo Luglio 16, 2025 - Rinnovato il CCNL per i dirigenti delle imprese del settore credito: aumenti retributivi, nuove tutele per malattia grave e maggiore attenzione alla formazione.
Emergenza Caldo 2025: le nuove linee guida per la sicurezza sul lavoro Luglio 7, 2025 - Firmato un nuovo Protocollo per fronteggiare l’emergenza caldo nei luoghi di lavoro: previste misure di prevenzione, ammortizzatori sociali semplificati e tutele per le imprese.