Decreto Aprile

Last Updated on Settembre 16, 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1° aprile  2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 44 che introduce nuove misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Di seguito segnaliamo alcune delle novità di interesse lavoristico.

RESTRIZIONI E SPOSTAMENTI 

Introdotta la proroga fino al 30 aprile 2021 delle misure restrittive previste dal DPCM del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal nuovo decreto) e dal DL n. 30/2021 (c.d. DL Pasqua).

In particolare, il provvedimento prevede:

  • l’applicazione nei territori in area gialla delle restrizioni previste per la zona arancione;
  • l’individuazione della zona rossa sulla base dei criteri previsti dal DL Pasqua ovvero nei territori in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Resta ferma la facoltà per i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure della zona rossa nonché ulteriori restrizioni nelle: (i) province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o (ii) nelle aree in cui la circolazione di varianti determini alto rischio di diffusione o induca malattia grave;
  • la possibilità nelle regioni arancioni di spostarsi dalle ore 5 alle 22 per un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni e ai disabili o non autosufficienti conviventi) verso un’altra abitazione privata all’interno del proprio comune.

ATTIVITÀ DIDATTICA  

Disposto lo svolgimento inderogabilmente in presenza della didattica dell’infanzia, delle elementari e della prima media nel periodo dal 7 al 30 aprile 2021 sull’intero territorio nazionale.

Per i successivi gradi di istruzione, invece, nelle zone arancioni e gialle è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca mentre in quelle rosse i servizi educativi si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità della presenza solo per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

VACCINI 

Obbligo per il personale sanitario

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza è introdotto l’obbligo di vaccinazione gratuita per il personale medico e sanitario che esercita l’attività in strutture pubbliche, private, farmacie, para farmacie e studi professionali.

Il provvedimento specifica che la vaccinazione:

  • costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati,
  • può essere omessa o differita solo in caso di attestato pericolo per la salute.

È prevista, inoltre, una dettagliata procedura per l’operatività dell’obbligo in questione con adempimenti a carico degli Ordini Professionali coinvolti, dei datori di lavoro e dell’ASL territorialmente competenti. Proprio queste ultime, infatti, in caso di inottemperanza al sovra citato obbligo, devono darne comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine Professionale di appartenenza. Siffatto accertamento determina la sospensione dal diritto di svolgere le prestazioni lavorative.

Il datore di lavoro, ricevuta la predetta comunicazione, ove possibile adibisce il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, che non implichino il rischio di contagio, con riconoscimento del relativo trattamento. Qualora tale assegnazione non sia praticabile, l’azienda procede alla sospensione del rapporto senza diritto alla retribuzione fino all’assolvimento dell’obbligo di vaccinazione o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Responsabilità penale del personale sanitario

È esclusa la responsabilità del personale medico e sanitario per eventuali reati di omicidio colposo o lesioni colpose verificatisi a causa dalla somministrazione del vaccino, ove quest’ultima risulti conforme alle prescrizioni vigenti.

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