Decreto Coesione: nuovi incentivi per le assunzioni

Il Governo ha adottato il Decreto Legge n. 60 del 7 maggio 2024 (cd. Decreto Coesione) contenente una serie di incentivi volti all’inserimento
 nel
 mondo
 del
 lavoro
 dei
 soggetti più svantaggiati
 in ragione
 dell’età,
 del
 genere e dello stato occupazionale nonché a favorire iniziative imprenditoriali finalizzate anche a ridurre i divari territoriali. Per 
ciascuna
 misura
 sono specificati 
i 
destinatari,
 la
 durata, la tipologia
 di
 contratto incentivato
 e 
l’eventuale
 cumulabilità
 con
 altri
 benefici.

Bonus Giovani Imprenditori

In favore dei soggetti disoccupati under 35 che intraprendano, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, è riconosciuto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori (esclusi i premi e contributi INAIL) per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35,effettuate nel medesimo arco temporale. Lo sgravio è concesso nel limite mensile di 800 euro per ciascun lavoratore nonché per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

Contestualmente è prevista la possibilità per i «giovani imprenditori» di richiedere all’Inps un contributo per l’attività avviata pari a 500 euro mensili, per massimo 3 anni e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2028.

Le misure in oggetto sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

Bonus Giovani

I datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato giovani under 35 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato o trasformino precedenti rapporti a termine possono fruire, per 24 mesi, di un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi INAIL). L’importo mensile massimo dello sgravio è pari a 500 euro per ciascun lavoratore, aumentato a 650 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, cd. ZES).

Sono escluse dall’agevolazione le assunzioni di personale dirigenziale.

Il beneficio spetta alle imprese che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti (individuali o collettivi) per motivi economici nella medesima unità produttiva; è invece, revocato qualora, nei 6 mesi successivi, il datore proceda al licenziamento del lavoratore incentivato per giustificato motivo oggettivo o di altro dipendente con la medesima qualifica impiegato nella stessa unità produttiva.

L’implementazione dello sgravio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Bonus Donne

I datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato donne di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno:

  • 24 mesi, ovunque residenti;
  • 6 mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
  • 6 mesi, se l’assunzione avviene in una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;

possono fruire, per 24 mesi, dell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi INAIL). L’importo mensile massimo dello sgravio è pari a 650 euro per ciascuna lavoratrice.

L’incentivo spetta a condizione che si realizzi un incremento occupazionale netto, calcolato sulla differenza tra i lavoratori occupati, rilevati in ciascun mese, ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Bonus Zes

Ai datori di lavoro privati, con un organico fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato, in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES, soggetti over 35 che siano disoccupati da almeno 24 mesi, è riconosciuto, per 24 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi INAIL). L’importo mensile massimo dello sgravio è pari a 650 euro per ciascun lavoratore.

L’esonero non si applica alle assunzioni dei dirigenti.

Il beneficio spetta alle imprese che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano effettuato licenziamenti (individuali o collettivi) per motivi economici nella medesima unità produttiva; è invece, revocato qualora, nei 6 mesi successivi, il datore proceda al licenziamento del lavoratore incentivato per giustificato motivo oggettivo o di altro dipendente con la medesima qualifica impiegato nella stessa unità produttiva.

L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

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Gli incentivi previsti dal nuovo Decreto non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato, non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni vigenti ma sono compatibili, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, introdotta dal recente D.Lgs. n. 216/2023 (cd. maxi-deduzione).

Va osservato che, per specifica previsione normativa, l’applicazione degli esoneri in questione non ha impatti sulle future pensioni, restando ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La definizione delle modalità attuative degli esoneri è rimessa all’adozione di successivi decreti ministeriali. In ogni caso, gli incentivi saranno erogati nei limiti di spesa stabiliti per ciascuno di essi, costantemente monitorati dall’Inps la quale, qualora rilevi, anche in via prospettica, il raggiungimento di dette soglie, non accoglierà altre richieste.

Restano fermi i principî generali di fruizione degli incentivi di cui all’art 31 del D. Lgs 150/2015 tra cui, in particolare, si ricorda il requisito di regolarità contributiva attestato dal DURC.

Per maggiori informazioni: comunicazione@toffolettodeluca.it
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