L’ondata di calore che sta colpendo il nostro Paese in questi giorni sta determinando condizioni di rischio elevato per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, soprattutto nei settori a forte esposizione solare e sforzo fisico.
Al riguardo il 2 luglio il Ministero del lavoro e le Parti sociali hanno siglato un nuovo Protocollo per la gestione dei rischi climatici nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro sia all’aperto (cd. outdoor) che al chiuso (cd. indoor).
Il documento – di natura non vincolante ma di forte valenza politico-istituzionale – promuove l’adozione di buone pratiche al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali nonché condizioni di malessere connesse all’esposizione dei lavoratori ad alte temperature. In particolare, viene richiamato l’obbligo del datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi, di tenere conto anche dell’esposizione al microclima e alla radiazione solare, cercando di predisporre le misure preventive necessarie per minimizzare tali rischi.
È, inoltre, promossa l’attivazione di intese contrattuali nazionali, territoriali o aziendali, per tradurre il Protocollo in misure specifiche per ciascun settore.
A tal fine sono individuati quali possibili aree di intervento l’informazione e formazione specifica sui rischi climatici, la sorveglianza sanitaria, la fornitura adeguata di DPI e indumenti in funzione della stagione, la riorganizzazione di turni e orari di lavoro.
Per le imprese che adottino accordi attuativi del Protocollo potranno essere previsti criteri di premialità, riconosciuti dall’INAIL in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Infine, si richiede al Ministero del lavoro di recepire formalmente il Protocollo con l’impegno di supportarne l’efficacia adottando tutte le misure necessarie per:
- garantire ai lavoratori le opportune tutele tra cui il ricorso automatico agli ammortizzatori sociali prevedendo, in deroga alla disciplina ordinaria, lo scomputo dei relativi periodi dai limiti massimi di durata della cassa integrazione;
- rimodulare l’orario di lavoro;
- assicurare alle imprese le tutele contro tutte le eventuali responsabilità, come, ad esempio, quelle connesse al ritardo delle consegne nell’esecuzione dei lavori.
Le indicazioni fornite dal Protocollo si inseriscono in un quadro di generale attenzione rivolta all’emergenza climatica nello svolgimento dell’attività lavorativa. Già il 19 giugno scorso la Conferenza Stato-Regioni ha emanato, infatti, delle linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.
In attesa di apprendere le modalità con cui saranno rese operative le indicazioni del Protocollo l’Inps, con il messaggio n. 2130 del 3 luglio scorso, ha fornito un quadro riepilogativo degli ammortizzatori sociali allo stato utilizzabili dalle imprese in costanza di rapporto, anche su segnalazione del responsabile della sicurezza aziendale che, in relazione all’eccessivo caldo, rilevi l’esistenza di profili di rischio per la salute dei lavoratori. In particolare, sono menzionate:
a) l’integrazione salariale con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. Al riguardo si segnala che la quasi totalità delle Regioni ha già emanato delle ordinanze che vietano il lavoro, per determinati settori più esposti al rischio termico (es. edilizia e agricoltura), nelle ore più calde della giornata;
b) l’integrazione salariale con causale “evento meteo” per “temperature elevate” riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35 gradi centigradi o anche inferiori qualora, in relazione alla tipologia di attività, rilevi la valutazione della temperatura cosiddetta “percepita”;
c) la cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati dipendenti da imprese agricole (CISOA).
L’Inps ricorda, infine, che il ricorso all’ammortizzatore sociale per questo tipo di situazioni si annovera tra gli eventi oggettivamente non evitabili (cd. EONE) per i quali trovano applicazione talune semplificazioni procedurali.
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