Last Updated on Maggio 8, 2023
La legge n. 49 del 21 aprile 2023, pubblicata in GU il 5 maggio, introduce disposizioni in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, con la finalità di evitare situazioni di squilibrio nei rapporti tra professionisti e clienti dotati di rilevante forza contrattuale.
Ambito di applicazione
La nuova legge si applica alle prestazioni d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c. – regolate da convenzioni o accordi – rese dal professionista (anche in forma associata o societaria) in favore delle imprese:
- che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbiano occupato più di 50 lavoratori o abbiano ottenuto ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
- bancarie e assicurative, senza limitazioni di dimensione e fatturato.
La nozione di equo compenso
Per equo compenso si intende la corresponsione di un corrispettivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme ai parametri previsti dai decreti ministeriali già in vigore per i professionisti iscritti agli ordini e collegi nonché da un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da emanarsi entro il 19 luglio 2023, per i professionisti non ordinistici.
È prevista la facoltà delle imprese di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, i cui compensi si presumono equi fino a prova contraria.
Compensi iniqui
Le pattuizioni di importi inferiori a quelli stabiliti dai predetti provvedimenti ministeriali sono nulle, ma non invalidano l’intero contratto che rimane efficace per il resto.
Qualora sia previsto un corrispettivo inferiore ai nuovi parametri, il professionista può chiederne la rideterminazione giudiziale per l’attività prestata e ottenere il pagamento della differenza tra l’equo compenso, così determinato, e quanto già percepito dal cliente nonché un indennizzo fino al doppio di tale differenza, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
È, infine, consentito agli ordini e ai collegi professionali adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista per aver convenuto un compenso iniquo e/o violato l’obbligo di avvertire il cliente, nei casi in cui la convenzione o l’accordo siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il corrispettivo deve rispettare in ogni caso i nuovi criteri.
Regime transitorio
La nuova disciplina trova applicazione per le pattuizioni sottoscritte successivamente al 20 maggio p.v. con esclusione, dunque, delle convenzioni in corso che restano soggette alle regole previgenti.
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